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Il Ministero della Difesa ha indetto un Concorso Pubblico per il reclutamento di 34 Marescialli in Servizio Permanente a Nomina Diretta nelle FFAA.

Bando di Concorso

1. Sono indetti i  seguenti  concorsi  per  il  reclutamento  dei
marescialli delle Forze armate: 
      a) concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento,
a nomina  diretta,  di  dieci  marescialli  da  immettere  nei  ruoli
marescialli   dell'Esercito   in   servizio   permanente    con    la
specializzazione sanita'; 
      b) concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento,
a nomina diretta, di quattordici capi di  3ª  cl.  da  immettere  nel
ruolo marescialli della Marina militare in servizio permanente  nelle
categorie  Specialisti  del  sistema   di   combattimento/ricercatori
elettronici  e  Servizio  sanitario  del  Corpo  equipaggi   militari
marittimi (C.E.M.M.); 
      c) concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento,
a nomina diretta, di dieci marescialli di 3^  cl.  da  immettere  nei
ruoli marescialli dell'Aeronautica militare  in  servizio  permanente
per la categoria supporto, specialita' sanita'. 
    La ripartizione tra le categorie/specialita' sono indicate  nelle
rispettive Appendici di Forza armata, del presente bando di concorso.

Requisiti ed Invio della Domanda

1. Per partecipare ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma
1, i candidati devono possedere i seguenti requisiti generali: 
      a) essere cittadini italiani; 
      b) essere in possesso del  titolo  di  studio  indicato  tra  i
requisiti speciali; 
      c) essere in possesso dell'idoneita' psicofisica e attitudinale
al servizio militare incondizionato; 
      d) rientrare nei parametri fisici correlati  alla  composizione
corporea, alla forza muscolare e alla massa  metabolicamente  attiva,
secondo le tabelle stabile dal regolamento; 
      e) godere dei diritti civili e politici; 
      f)  non  essere  stati  destituiti,  dispensati  o   dichiarati
decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di  Pubbliche  amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  Armate  o  di
Polizia,   a   esclusione   dei   proscioglimenti   per   inidoneita'
psico-fisica. Ai  fini  sopracitati  non  rileva  il  proscioglimento
disposto ai sensi dell'art. 957, comma 1, lettere b)  ed  e-bis)  del
Codice dell'ordinamento militare; 
      g) non essere stati condannati per delitti non  colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  a  pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi; 
      h) se militare, non avere in atto un procedimento  disciplinare
avviato a seguito di procedimento penale che non si sia concluso  con
sentenza irrevocabile di assoluzione perche' il  fatto  non  sussiste
ovvero perche' l'imputato non lo ha commesso,  pronunciata  ai  sensi
dell'art. 530 del codice di procedura penale; 
      i) non essere sottoposti a misure di prevenzione; 
      j) aver tenuto condotta incensurabile; 
      k)  non  aver  tenuto   comportamenti   nei   confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      l) aver riportato esito negativo agli accertamenti  diagnostici
per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale,  di
sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze  psicotrope
a scopo non terapeutico. 
    2. Il requisito di cui al comma 1, lettera d), non e'  nuovamente
accertato  nei  confronti  del  personale  militare  in  servizio  in
possesso  dell'idoneita'  incondizionata  al  servizio  militare  che
partecipa ai concorsi nelle Forze armate. 
    3. Sono, altresi', previsti i  seguenti  requisiti  speciali  per
l'accesso  al  ruolo  dei  marescialli  dell'Esercito,  della  Marina
militare e dell'Aeronautica  militare  ai  sensi  dell'art.  682  del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: 
      a) essere in possesso di uno  dei  titoli  di  studio  indicati
nelle appendici al presente bando, ovvero essere in  possesso  di  un
titolo di studio che, ai fini della partecipazione ai  concorsi,  sia
ad  essi  equiparato/equipollente.  Allo   scopo,   la   domanda   di
partecipazione ha valore di dichiarazione sostitutiva ai sensi  degli
articoli 46 e 76 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. Per i titoli di studio  conseguiti  all'estero
e' richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero  di  equivalenza
secondo la procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo n.
165/2001,  la  cui  modulistica  e'  disponibile  sul  sito  web  del
Dipartimento            della            funzione            pubblica
www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/modulo-l
a-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri         Il
candidato che  non  sia  ancora  in  possesso  del  provvedimento  di
equipollenza  o  equivalenza  dovra'  dichiarare  nella  domanda   di
partecipazione di aver presentato la relativa richiesta; 
      b) non aver compiuto il trentaduesimo anno di eta'; 
      c) per i soli posti per la categoria Specialisti del Sistema di
combattimento del Corpo equipaggi militari  marittimi  (C.E.M.M.)  di
cui all'Appendice Marina al bando, essere in possesso di  nulla  osta
di sicurezza (NOS) con  classifica  di  segretezza  non  inferiore  a
«Segreto NATO». Il rilascio del NOS a cura dell'Autorita' preposta e'
subordinato al favorevole esito  di  un  preventivo  procedimento  di
accertamento soggettivo sulla base  delle  disposizioni  emanate  dal
Presidente del Consiglio dei ministri  (decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri n. 5/2015, articoli dal 25 al 29),  a  seguito
del  quale  deve  essere  comunque  esclusa  dalla   trattazione   di
informazioni  classificate  la  persona  il  cui  comportamento   nei
confronti delle istituzioni democratiche non dia  sicuro  affidamento
di scrupolosa fedelta' ai valori della Costituzione  repubblicana  ed
alle  ragioni  di  sicurezza  dello  Stato,  nonche'  ai  fini  della
conservazione del segreto. 
    4. I militari in servizio per partecipare al  concorso,  oltre  a
possedere i requisiti indicati ai precedenti commi devono: 
      a) non aver riportato sanzioni disciplinari  piu'  gravi  della
consegna nell'ultimo biennio o nel periodo di  servizio  prestato  se
inferiore a due anni; 
      b)  non  aver  riportato   sanzioni   disciplinari   di   stato
nell'ultimo  quinquennio  o  nel  periodo  di  servizio  prestato  se
inferiore a cinque anni; 
      c)  essere  in  possesso  della  qualifica  non   inferiore   a
«superiore alla media» o giudizio corrispondente nell'ultimo  biennio
o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni e comunque
di almeno sessanta giorni nel caso rapporto informativo. 
    Nel  caso  di  rapporto  informativo,  si  fa  rinvio  a   quanto
disciplinato  al  punto  2  dell'allegato  D  al  presente  bando  di
concorso. 
    5. I requisiti  prescritti  per  la  partecipazione  al  concorso
devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande indicato al successivo art. 4, comma 1 ed
essere mantenuti, fatta eccezione per l'eta', fino all'ammissione  al
corso applicativo, pena l'esclusione dal concorso o  dalla  frequenza
del corso con provvedimento del direttore generale per  il  personale
militare o di autorita' da lui delegata. 
    I requisiti generali e speciali, devono  essere  posseduti  dalla
data indicata nel bando fino alla nomina a  maresciallo  in  servizio
permanente nei concorsi a nomina diretta,  ad  eccezione  del  limite
massimo di eta' che puo' essere superato  al  momento  dell'effettiva
incorporazione o dell'inizio del corso applicativo e del NOS, il  cui
rilascio si realizzera' al termine della prevista procedura. 
    6.  L'accertamento,  anche  successivo  al  reclutamento,   della
mancanza di uno dei predetti requisiti, comportera' la  decadenza  di
diritto dall'arruolamento volontario. 
    7. I candidati in servizio, risultati vincitori dei  concorsi  di
cui al precedente art. 1, comma  1,  saranno  ammessi  ai  rispettivi
corsi previo rilascio, nei casi previsti dalla normativa vigente, del
nulla osta della Forza Armata/Corpo Armato d'appartenenza. 
    8. Tutti i candidati partecipano con riserva alle  prove  e  agli
accertamenti previsti dal presente bando di concorso. 

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