Presidenza CdM - Concorsi per l'assegnazione di Borse di Studio

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha bandito due Pubblici Concorsi per l’assegnazione di Borse di Studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché dei loro superstiti, e dei familiari delle vittime. Riservato agli studenti dei corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e non, agli studenti dei corsi delle istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e alle scuole di specializzazione, con esclusione di quelle retribuite. E riservato agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri mette a disposizione, di talune categorie, fondi per l’istruzione. Ne potranno usufruire coloro che possiedono i requisiti necessari.

Stiamo parlando di risorse economiche che il Governo Italiano dona affinché le vittime del terrorismo e i loro famigliari possano, attraverso un percorso di studi gratificante, ritrovare un senso di normalità.

Viene data la possibilità di frequentare, presso i migliori Istituti, corsi accademici di alto livello, oppure proseguire con studi di scuola primaria e secondaria.

Il Stato Italiano dimostra di essere al fianco di Persone che hanno subito ingiustizie, offrendo loro la possibilità di riscattarsi, guardando al futuro in un’ottica di appagamento sociale e culturale.

Se sei interessato, e rientri in determinate categorie, non perdere tempo, la scadenza del Bando é prevista per il giorno 19 marzo 2023.

Bando di Concorso

    1. E' indetto un concorso pubblico per titoli per  l'assegnazione
di borse di studio in favore delle vittime  del  terrorismo  e  della
criminalità  organizzata,  nonché  dei  loro  superstiti,  di   cui
all'art. 4 della  legge  23  novembre  1998,  n.  407,  e  successive
modificazioni; delle vittime del dovere e dei loro superstiti, di cui
all'art. 82 della legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  e  successive
modificazioni, dei familiari delle vittime di cui all'art. 1-bis  del
decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, e dei soggetti di  cui  all'art.  1
della legge 3 agosto 2004, n. 206, riservato agli studenti dei  corsi
di laurea, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e non,  agli
studenti dei corsi delle istituzioni per l'alta formazione artistica,
musicale e coreutica (AFAM) e alle scuole  di  specializzazione,  con
esclusione di quelle retribuite. 
    2. Per l'anno accademico 2021/2022 sono da assegnare, nei  limiti
dello stanziamento di cui al pertinente capitolo  di  bilancio  dello
stato di previsione del Ministero dell'Università e della Ricerca: 
      a) centocinquanta borse di studio dell'importo  di  3.000  euro
ciascuna, destinate agli studenti universitari e studenti AFAM; 
      b)  cinquanta  borse  di  studio  dell'importo  di  3.000  euro
ciascuna, destinate agli studenti delle  scuole  di  specializzazione
per le quali non é prevista alcuna retribuzione. 
    3. Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di  studio
di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2  é  riservata  ai
soggetti con disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive modificazioni. 
    4. Le somme relative alle  borse  per  le  singole  categorie  di
studio di cui alla lettera a) e alla lettera b) del citato  comma  2,
ove  non  utilizzabili  per  carenza  di  aspiranti,  possono  essere
assegnate ad altra categoria anche in eccedenza al numero delle borse
di studio previsto, come disposto dall'art. 2, comma  3  del  decreto
del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58. 
          Inoltre: 
    1. E' indetto un concorso pubblico per titoli per  l'assegnazione
di borse di studio in favore delle vittime  del  terrorismo  e  della
criminalità  organizzata,  nonché  dei  loro  superstiti,  di   cui
all'art. 4 della  legge  23  novembre  1998,  n.  407,  e  successive
modificazioni; delle vittime del dovere e dei loro superstiti, di cui
all'art. 82 della legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  e  successive
modificazioni, dei familiari delle vittime di cui all'art. 1-bis  del
decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, e dei soggetti di  cui  all'art.  1
della legge 3 agosto 2004, n.  206,  riservato  agli  studenti  della
scuola primaria e secondaria di primo grado e  scuola  secondaria  di
secondo grado. 
    2. Per l'anno scolastico 2021/2022 sono da assegnare  nei  limiti
dello stanziamento di cui al pertinente capitolo  di  bilancio  dello
stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito: 
      a) trecento borse di studio dell'importo di 400 euro  ciascuna,
destinate agli studenti della scuola primaria e secondaria  di  primo
grado; 
      b) trecento borse di studio dell'importo di 800 euro  ciascuna,
destinate agli studenti della scuola secondaria di secondo grado. 
    3. Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di  studio
di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2  é  riservata  ai
soggetti con disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive modificazioni. 
    4. Le somme relative alle  borse  per  le  singole  categorie  di
studio di cui alla lettera a) e alla lettera b) del citato  comma  2,
ove  non  utilizzabili  per  carenza  di  aspiranti,  possono  essere
assegnate ad altra categoria anche in eccedenza al numero delle borse
di studio previsto, come disposto dall'art. 2, comma  3  del  decreto
del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58. 

Requisiti ed Invio della Domanda

    1. Soggetti aventi diritto all'assegnazione delle borse di studio
di cui all'art. 1, comma 2, sono gli studenti che: 
      a) risultino iscritti nell'anno accademico 2021/2022; 
      b) abbiano superato, nell'anno accademico 2021/2022, al momento
della scadenza del bando di concorso, almeno due esami i cui  crediti
formativi complessivi non siano inferiori a 20, ovvero conseguano  la
laurea o il diploma accademico entro l'anno accademico  successivo  a
quello dell'ultimo esame sostenuto; 
      c)   non   siano   già   in    possesso    di    una    laurea
specialistica/magistrale o diploma  accademico  di  secondo  livello,
fatta eccezione per gli iscritti a corsi per il prosieguo degli studi
di livello superiore; 
      d) non abbiano compiuto quaranta anni al momento della domanda. 
    2. Il requisito di cui alla lettera b) del precedente comma 1 non
é richiesto per i soggetti con disabilità di cui all'art. 1,  comma
3. 
    3. Tutti i requisiti previsti per la partecipazione  al  suddetto
concorso debbono essere posseduti dagli aspiranti  al  momento  della
scadenza del termine per la presentazione della domanda. 

                       Parte di provvedimento in formato grafico

          Nonché: 
    1. Soggetti aventi diritto all'assegnazione delle borse di studio
di cui all'art. 1, comma 2, sono gli studenti che: 
      a) abbiano conseguito la promozione  alla  classe  superiore  o
l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado
o diploma di scuola secondaria di primo grado  o  diploma  di  scuola
secondaria di secondo grado o titolo equiparato, nell'anno scolastico
di riferimento. 
      b) non abbiano compiuto quaranta anni al momento della domanda. 
    2. Il requisito di cui alla lettera a) del precedente comma 1 non
e' richiesto per i soggetti con disabilita' di cui all'art. 1,  comma
3. 
    3. Tutti i requisiti previsti per la partecipazione  al  suddetto
concorso debbono essere posseduti dagli aspiranti  al  momento  della
scadenza del termine per la presentazione della domanda. 

                       Parte di provvedimento in formato grafico

    1. Le domande per l'assegnazione delle borse di  studio,  redatte
in  carta  semplice  secondo  l'allegato   modello,   devono   essere
presentate alla Presidenza del Consiglio dei ministri -  Dipartimento
per il coordinamento amministrativo  -  Ufficio  accettazione/Palazzo
Chigi - via dell'Impresa n. 89, 00186 Roma, a mezzo raccomandata  con
ricevuta  di  ritorno  o  attraverso  l'uso  di   posta   elettronica
certificata, con le modalità di cui all'art. 65,  comma  1,  lettera
c-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
    2. Le domande per l'assegnazione delle borse di  studio  relative
all'anno accademico 2021/2022  devono  essere  presentate  o  spedite
entro il termine di trenta giorni dalla  data  di  pubblicazione  del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami»; a tal fine fa fede la data risultante dal  timbro  apposto
dall'ufficio postale di spedizione, ovvero dalla data di inoltro  del
messaggio di posta elettronica certificata, risultante dalla ricevuta
di avvenuta consegna. 
    3.  Le  domande  per  l'assegnazione  delle   borse   di   studio
sottoscritte  dal  richiedente  -  o,  qualora  minore  o   incapace,
dall'esercente la potestà genitoriale, o dal tutore -  con  allegata
fotocopia di  un  valido  documento  di  identità,  dovranno  essere
accompagnate dalle dichiarazioni di seguito indicate: 
      specifica dell'evento lesivo, luogo, data e  breve  descrizione
del fatto, il numero del provvedimento e l'Autorità che  ha  emanato
il decreto di riconoscimento di vittima; 
      attestazione, per lo studente, della qualità  di  vittima,  di
orfano o di figlio di vittima del  terrorismo  o  della  criminalità
organizzata, ovvero di vittima o superstite di vittima del dovere; 
      indicazione del corso di studi frequentato, del numero di esami
sostenuti e superati dell'ammontare dei crediti  conseguiti  riferiti
all'anno accademico per il quale  viene  inoltrata  domanda,  con  la
specificazione della denominazione e indirizzo dell'ateneo; 
      indicazione della qualità di riservatario, in quanto disabile,
ai sensi del precedente art. 1, comma 3; 
      dichiarazione con cui  il  richiedente  confermi  di  essere  a
conoscenza che, nel caso di assegnazione della borsa  di  studio,  la
veridicità  di  quanto  dichiarato  verrà  verificata  secondo   le
disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, del decreto  legislativo  31
marzo 1998, n. 109, come sostituito dall'art.  1,  comma  344,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'art. 34, comma 1, lettera  a),
della legge 4 novembre 2010, n. 183, e  da  ultimo  dall'art.  5  del
decreto-legge 6 dicembre  2001,  n.  201,  convertito  con  legge  22
dicembre 2011, n. 214; 
      dichiarazione del reddito  ISEE  (indicatore  della  situazione
economica equivalente). 

Approfondimenti

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