Ministero Interno

Posti a concorso per 1.000 Allievi Vice Ispettori in Polizia

1. E’ indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di mille allievi vice ispettori della Polizia di Stato, aperto ai cittadini italiani in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3.

2. Nell’ambito dei posti di cui al comma 1, centosessantasette posti sono riservati agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti in possesso del prescritto titolo di studio e centosessantasette posti sono riservati agli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianita’ di effettivo servizio alla data del presente bando, in possesso dei requisiti previsti dal successivo art. 3.

Riserve di posti per categorie specifiche di candidati

1. Nell’ambito dei mille posti di cui al precedente art. 1, comma 1, ai candidati appartenenti alle sottoelencate categorie, purche’ in possesso dei requisiti previsti dal presente bando, sono altresi’ riservati: A. tre posti, ai sensi dell’art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, a coloro che sono in possesso dell’attestato di bilinguismo di cui all’art. 4, comma 3, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni; B. cinquanta posti al coniuge e ai figli superstiti, oppure ai parenti in linea collaterale di secondo grado, se unici superstiti, del personale delle Forze armate o delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei prescritti requisiti, come stabilito dall’art. 9 del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2010, n. 30; C. venti posti, ai sensi dell’art. 1005 del Codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, agli Ufficiali che hanno terminato senza demerito la ferma biennale; D. dieci posti a coloro che hanno conseguito il diploma di maturita’ presso il Centro studi di Fermo, ai sensi dell’art. 8 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472. 2. Qualora i posti oggetto delle riserve, previste nel comma 1 del presente articolo e nell’art. 1, comma 2, non fossero coperti per mancanza di vincitori saranno assegnati agli altri candidati idonei, seguendo l’ordine della graduatoria finale di merito.

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