Ministero della Difesa

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di quattrocentocinquantasei allievi marescialli, da avviare alla frequenza del 25° corso biennale (2022-2024) delle Forze armate. (GU n.22 del 18-03-2022) (scad. 17 aprile 2022)

Bando del Concorso

1. Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento del personale da avviare ai corsi per allievi marescialli delle Forze armate:

a) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 25° corso biennale (2022 – 2024) per centotrentasette allievi marescialli dell’Esercito;

b) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 25° corso biennale (2022 – 2024) per centosessantadue allievi marescialli della Marina militare suddivisi tra il Corpo equipaggi militari marittimi e il Corpo delle capitanerie di porto;

c) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 25° corso biennale (2022 – 2024) per centocinquantasette allievi marescialli dell’Aeronautica militare.

2. Nei concorsi di cui al precedente comma 1 sono previste riserve di posti a favore del coniuge e dei figli superstiti, ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, nonche’ dei diplomati delle Scuole militari e degli assistiti dall’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell’Esercito, dall’Istituto Andrea Doria per l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare, dall’Opera nazionale per i figli degli aviatori e dall’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell’Arma dei carabinieri di cui agli articoli 645 e 681 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in possesso dei prescritti requisiti. I posti riservati eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei saranno devoluti, nell’ordine della graduatoria di merito, agli altri concorrenti idonei.

3. I vincitori dei concorsi di cui al precedente comma 1 saranno ammessi quali allievi marescialli alla frequenza dei corsi con riserva di accertamento, anche successiva all’ammissione, dei requisiti prescritti e subordinatamente all’autorizzazione a effettuare assunzioni eventualmente prevista dalla normativa vigente.

4. I posti rimasti scoperti nell’ambito di ciascun concorso possono essere devoluti in aumento al numero dei posti del corrispondente concorso interno della rispettiva Forza armata (ai sensi dell’art. 2197, comma 2 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66), scaduti i termini di cui al successivo art. 20, comma 8. 5. Resta impregiudicata per l’amministrazione della difesa la facolta’, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita’ concorsuali previste nei successivi articoli o l’incorporamento dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne’ prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l’amministrazione della difesa ne dara’ immediata comunicazione nel sito www.difesa.it che avra’ valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso la stessa amministrazione provvedera’ a darne comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – e sul portale dei concorsi secondo le modalita’ riportate nel successivo art.

5. Qualora il numero dei posti a concorso venga modificato secondo le previsioni del presente comma sara’ altresi’ modificato il numero dei posti riservati ai sensi del precedente comma 2.

6. Nel caso in cui l’amministrazione eserciti la potesta’ di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara’ dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.

7. La Direzione generale per il personale militare si riserva, altresi’, la facolta’, nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l’espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sara’ dato avviso nel sito www.difesa.it nonche’ nel portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa di cui al successivo art. 3, definendone le modalita’. Il citato avviso avra’ valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.

Informazioni Utili

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