La Corte di Appello di Perugia ha emesso una Procedura di Selezione per l’ammissione al tirocinio ai fini della Nomina a Giudice Onorario di Pace e a Vice Procuratore Onorario.
Il Consiglio Superiore della Magistratura ha emesso una Pubblica Selezione per assegnare la Nomina a Giudice di pace per la Città di Perugia e altre Province e Comuni nella Regione Umbria.
Si tratta di Personale Altamente qualificato in possesso di requisiti molto specifici. Il Bando é esplicativo e racchiude in sé tutte le informazioni utili per l’inoltro della Candidatura.
Per partecipare al Bando di Concorso serve laurea magistrale in giurisprudenza, esperienza pregressa nel settore, età compresa tra i 27 e i 60 anni, predisposizione fisica e psicologica alla mansione, cittadinanza italiana, e nessuna pendenza penale.
La scadenza é prevista il giorno 11 maggio 2023.
Bando di Concorso
1. Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la partecipazione alla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario nei seguenti uffici giudiziari del distretto della Corte di Appello di Perugia: Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia un posto; Ufficio del giudice di pace di Perugia - un posto; Ufficio del giudice di pace di Castiglione Del Lago - un posto; Ufficio del giudice di pace di Città della Pieve - un posto; Ufficio del giudice di pace di Gubbio - un posto; Ufficio del giudice di pace di Foligno - un posto; Ufficio del giudice di pace di Norcia - un posto; Ufficio del giudice di pace di Todi - un posto; Ufficio del giudice di pace di Terni - un posto; Ufficio del giudice di pace di Orvieto - un posto.
Requisiti ed Invio della Domanda
1. Possono partecipare alla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace e vice procuratore onorario coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) esercizio dei diritti civili e politici; c) essere di condotta incensurabile; d) idoneità fisica e psichica; e) età non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta, con riferimento alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande; f) laurea in giurisprudenza conseguita a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni. 2. Non può essere conferito l'incarico di giudice onorario di pace e di vice procuratore onorario a coloro che: a) hanno riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni, salvi gli effetti della riabilitazione; b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personali; c) hanno subito sanzioni disciplinari superiori alla sanzione più lieve prevista dall'ordinamento di appartenenza; d) sono stati collocati in quiescenza; e) hanno svolto per più di quattro anni, anche non consecutivi, le funzioni giudiziarie onorarie; f) non sono stati confermati nell'incarico di magistrato onorario o é stata disposta nei loro confronti la revoca, la decadenza o dispensa dell'incarico; g) non hanno una condotta incensurabile di cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 3. Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al tirocinio e devono permanere al momento della nomina salvo quanto previsto al comma 1, lettera e). 1. La domanda di partecipazione alle procedure di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a magistrato onorario deve essere inviata esclusivamente per via telematica, con le modalità di seguito indicate, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 2. Il candidato deve collegarsi all'URL https://concorsi.csm/onorari per effettuare la registrazione e la presentazione della domanda. Per effettuare la registrazione, occorre inserire: codice fiscale; data di nascita; posta elettronica ordinaria (non certificata - no PEC); codice di sicurezza (password); 3. Completata la fase di registrazione, il candidato, collegandosi all'indirizzo URL https://concorsi.csm.it/onorari deve compilare l'apposito modulo (FORM) di domanda, salvare la domanda stessa, stamparla, firmarla in calce e, unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità ed ai documenti richiesti, scansionarla in formato pdf, effettuare l'upload del file e concludere la fase di inoltro della domanda. La dimensione massima del file pdf deve essere di 10 MB e la risoluzione di scansione di 200 DPI in bianco e nero. La procedura di invio della domanda nella modalità suindicata deve essere completata entro il termine di scadenza di cui al comma 1. Allo scadere del termine di cui al comma 1, il sistema informatico non permetterà più l'accesso al modello di domanda né l'invio della domanda. 4. Le modalità operative di compilazione ed invio telematico della domanda saranno disponibili sul sito www.csm.it a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. 5. Le domande di partecipazione prive della sottoscrizione dell'aspirante si considerano non presentate. 6. Non sono ammessi a partecipare alla presente procedura di selezione i candidati le cui domande sono state redatte, presentate o spedite in modalità diverse rispetto a quelle suindicate. 7. L'aspirante deve dichiarare nella domanda, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni: a) il proprio cognome e nome; b) la data e il luogo di nascita; c) il codice fiscale; d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, c.a.p.); e) il luogo ove desidera ricevere eventuali comunicazioni relative alla procedura di selezione, qualora sia diverso da quello di residenza; f) i numeri telefonici e l'indirizzo e-mail di reperibilità; g) il possesso della cittadinanza italiana; h) il comune nelle cui liste elettorali é iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i) di avere l'idoneità fisica e psichica; l) l'Università presso la quale é stata conseguita la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni; m) di non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; n) di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313; o) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale; p) di non essere mai stato revocato, dichiarato decaduto, dispensato o non confermato nelle funzioni di magistrato onorario (in caso positivo dovrà indicare, ai sensi dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, gli estremi del provvedimento); q) di non versare nella causa di incompatibilità prevista dall'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo del 13 luglio 2017, n. 116 e riportata all'art. 9 del presente decreto; r) di non versare in alcuna delle altre cause di incompatibilità previste dall'art. 5 del decreto legislativo del 13 luglio 2017, n. 116 e riportate all'art. 9 del presente decreto, nonché di impegnarsi a rimuovere le cause di incompatibilità eventualmente esistenti entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina a magistrato onorario, di cui alla presente procedura di selezione; s) di non esercitare l'attività di mediazione, nelle forme di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, nonché l'attività di negoziazione assistita, ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nel circondario del Tribunale presso il quale intende svolgere le funzioni onorarie o rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nel medesimo ambito territoriale e di impegnarsi a cessare l'esercizio di tali attività entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina a magistrato onorario ove siano svolte nel medesimo ambito territoriale; 8. Nella domanda stessa l'aspirante deve dichiarare di impegnarsi: a) a non esercitare la professione forense presso gli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale ove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale svolgerà le funzioni di magistrato onorario e a non rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici; b) a non esercitare l'attività di mediazione, nelle forme di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, nonché l'attività di negoziazione assistita, ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nel circondario del Tribunale presso il quale svolgerà le funzioni onorarie o rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nel medesimo ambito territoriale e a non assumere tali incarichi nel corso del rapporto onorario; c) a non ricevere, assumere o mantenere incarichi conferiti dall'autorità giudiziaria nell'ambito di procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale eserciterà le funzioni giudiziarie; d) a cessare dalla carica di difensore civico ovvero da altro incarico di magistrato onorario o di componente laico di organi giudicanti entro e non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione del decreto di nomina a giudice onorario di pace o vice procuratore onorario ai sensi della presente procedura di selezione. 9. La mancanza di alcuno dei requisiti o delle dichiarazioni di cui all'art. 2 ed ai commi 7 e 8 del presente articolo, anche se riferite a funzioni ed attività non esercitate, costituisce causa di esclusione dell'aspirante o di inammissibilità della domanda di partecipazione alla procedura in oggetto. 10. In calce alle dichiarazioni rese, l'aspirante deve apporre la propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 11. L'aspirante nella domanda deve indicare, altresì, per la formazione della graduatoria i titoli di preferenza di cui é in possesso fra quelli elencati al successivo art. 4.