La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha bandito due Pubblici Concorsi per l’assegnazione di Borse di Studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché dei loro superstiti, e dei familiari delle vittime. Riservato agli studenti dei corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e non, agli studenti dei corsi delle istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e alle scuole di specializzazione, con esclusione di quelle retribuite. E riservato agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri mette a disposizione, di talune categorie, fondi per l’istruzione. Ne potranno usufruire coloro che possiedono i requisiti necessari.
Stiamo parlando di risorse economiche che il Governo Italiano dona affinché le vittime del terrorismo e i loro famigliari possano, attraverso un percorso di studi gratificante, ritrovare un senso di normalità.
Viene data la possibilità di frequentare, presso i migliori Istituti, corsi accademici di alto livello, oppure proseguire con studi di scuola primaria e secondaria.
Il Stato Italiano dimostra di essere al fianco di Persone che hanno subito ingiustizie, offrendo loro la possibilità di riscattarsi, guardando al futuro in un’ottica di appagamento sociale e culturale.
Se sei interessato, e rientri in determinate categorie, non perdere tempo, la scadenza del Bando é prevista per il giorno 19 marzo 2023.
Bando di Concorso
1. E' indetto un concorso pubblico per titoli per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché dei loro superstiti, di cui all'art. 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni; delle vittime del dovere e dei loro superstiti, di cui all'art. 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, dei familiari delle vittime di cui all'art. 1-bis del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, e dei soggetti di cui all'art. 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, riservato agli studenti dei corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e non, agli studenti dei corsi delle istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e alle scuole di specializzazione, con esclusione di quelle retribuite. 2. Per l'anno accademico 2021/2022 sono da assegnare, nei limiti dello stanziamento di cui al pertinente capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'Università e della Ricerca: a) centocinquanta borse di studio dell'importo di 3.000 euro ciascuna, destinate agli studenti universitari e studenti AFAM; b) cinquanta borse di studio dell'importo di 3.000 euro ciascuna, destinate agli studenti delle scuole di specializzazione per le quali non é prevista alcuna retribuzione. 3. Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di studio di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2 é riservata ai soggetti con disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni. 4. Le somme relative alle borse per le singole categorie di studio di cui alla lettera a) e alla lettera b) del citato comma 2, ove non utilizzabili per carenza di aspiranti, possono essere assegnate ad altra categoria anche in eccedenza al numero delle borse di studio previsto, come disposto dall'art. 2, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58. Inoltre: 1. E' indetto un concorso pubblico per titoli per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché dei loro superstiti, di cui all'art. 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni; delle vittime del dovere e dei loro superstiti, di cui all'art. 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, dei familiari delle vittime di cui all'art. 1-bis del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, e dei soggetti di cui all'art. 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, riservato agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado. 2. Per l'anno scolastico 2021/2022 sono da assegnare nei limiti dello stanziamento di cui al pertinente capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito: a) trecento borse di studio dell'importo di 400 euro ciascuna, destinate agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado; b) trecento borse di studio dell'importo di 800 euro ciascuna, destinate agli studenti della scuola secondaria di secondo grado. 3. Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di studio di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2 é riservata ai soggetti con disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni. 4. Le somme relative alle borse per le singole categorie di studio di cui alla lettera a) e alla lettera b) del citato comma 2, ove non utilizzabili per carenza di aspiranti, possono essere assegnate ad altra categoria anche in eccedenza al numero delle borse di studio previsto, come disposto dall'art. 2, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58.
Requisiti ed Invio della Domanda
1. Soggetti aventi diritto all'assegnazione delle borse di studio di cui all'art. 1, comma 2, sono gli studenti che: a) risultino iscritti nell'anno accademico 2021/2022; b) abbiano superato, nell'anno accademico 2021/2022, al momento della scadenza del bando di concorso, almeno due esami i cui crediti formativi complessivi non siano inferiori a 20, ovvero conseguano la laurea o il diploma accademico entro l'anno accademico successivo a quello dell'ultimo esame sostenuto; c) non siano già in possesso di una laurea specialistica/magistrale o diploma accademico di secondo livello, fatta eccezione per gli iscritti a corsi per il prosieguo degli studi di livello superiore; d) non abbiano compiuto quaranta anni al momento della domanda. 2. Il requisito di cui alla lettera b) del precedente comma 1 non é richiesto per i soggetti con disabilità di cui all'art. 1, comma 3. 3. Tutti i requisiti previsti per la partecipazione al suddetto concorso debbono essere posseduti dagli aspiranti al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda. Parte di provvedimento in formato grafico Nonché: 1. Soggetti aventi diritto all'assegnazione delle borse di studio di cui all'art. 1, comma 2, sono gli studenti che: a) abbiano conseguito la promozione alla classe superiore o l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado o diploma di scuola secondaria di primo grado o diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo equiparato, nell'anno scolastico di riferimento. b) non abbiano compiuto quaranta anni al momento della domanda. 2. Il requisito di cui alla lettera a) del precedente comma 1 non e' richiesto per i soggetti con disabilita' di cui all'art. 1, comma 3. 3. Tutti i requisiti previsti per la partecipazione al suddetto concorso debbono essere posseduti dagli aspiranti al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda. Parte di provvedimento in formato grafico 1. Le domande per l'assegnazione delle borse di studio, redatte in carta semplice secondo l'allegato modello, devono essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo - Ufficio accettazione/Palazzo Chigi - via dell'Impresa n. 89, 00186 Roma, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o attraverso l'uso di posta elettronica certificata, con le modalità di cui all'art. 65, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 2. Le domande per l'assegnazione delle borse di studio relative all'anno accademico 2021/2022 devono essere presentate o spedite entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; a tal fine fa fede la data risultante dal timbro apposto dall'ufficio postale di spedizione, ovvero dalla data di inoltro del messaggio di posta elettronica certificata, risultante dalla ricevuta di avvenuta consegna. 3. Le domande per l'assegnazione delle borse di studio sottoscritte dal richiedente - o, qualora minore o incapace, dall'esercente la potestà genitoriale, o dal tutore - con allegata fotocopia di un valido documento di identità, dovranno essere accompagnate dalle dichiarazioni di seguito indicate: specifica dell'evento lesivo, luogo, data e breve descrizione del fatto, il numero del provvedimento e l'Autorità che ha emanato il decreto di riconoscimento di vittima; attestazione, per lo studente, della qualità di vittima, di orfano o di figlio di vittima del terrorismo o della criminalità organizzata, ovvero di vittima o superstite di vittima del dovere; indicazione del corso di studi frequentato, del numero di esami sostenuti e superati dell'ammontare dei crediti conseguiti riferiti all'anno accademico per il quale viene inoltrata domanda, con la specificazione della denominazione e indirizzo dell'ateneo; indicazione della qualità di riservatario, in quanto disabile, ai sensi del precedente art. 1, comma 3; dichiarazione con cui il richiedente confermi di essere a conoscenza che, nel caso di assegnazione della borsa di studio, la veridicità di quanto dichiarato verrà verificata secondo le disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come sostituito dall'art. 1, comma 344, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'art. 34, comma 1, lettera a), della legge 4 novembre 2010, n. 183, e da ultimo dall'art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2001, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214; dichiarazione del reddito ISEE (indicatore della situazione economica equivalente).
Approfondimenti
- Bando Integrale
- Bando Integrale
- Scadenza: 19 marzo 2023
- Gazzetta Ufficiale GU n.13 del 17-02-2023
- Concorsi non Scaduti
- Concorsi MIUR
- Sito Ministero Università e Ricerca
- Sito Concorsi Presidenza del Consiglio dei Ministri