Il Ministero dell’Interno ha indetto un Concorso Pubblico per il reclutamento di 12 Psicologi in Polizia di Stato, con qualifica di Vice Ispettori Tecnici.
Bando di Concorso
1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dodici posti di vice ispettori tecnici del ruolo degli ispettori tecnici della polizia di Stato del settore di impiego psicologia. 2. Dei predetti posti, due sono riservati al personale in servizio nel ruolo dei sovrintendenti tecnici, in possesso dei requisiti specificati nell'art. 3 ad eccezione del limite di eta' di cui al relativo comma 1, lettera d).
Requisiti di Partecipazione
1. I requisiti richiesti ai candidati, per la partecipazione al concorso, sono i seguenti: a) cittadinanza italiana; b) godimento dei diritti civili e politici; c) possesso delle qualita' di condotta previste dall'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; d) non aver compiuto il ventottesimo anno di eta'. Quest'ultimo limite e' elevato, fino a un massimo di tre anni, in relazione all'effettivo servizio militare prestato dai candidati. Si prescinde dal limite di eta' per il personale appartenente ai ruoli della polizia di Stato, con almeno tre anni di anzianita' di effettivo servizio alla data del bando. Per gli appartenenti all'amministrazione civile dell'interno il limite d'eta', per la partecipazione al concorso, e' di trentatre anni; e) essere in possesso dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale prescritta per l'accesso al ruolo degli ispettori tecnici di polizia di cui al decreto del Ministro dell'interno n. 198 del 2003, e al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2015. Il personale della polizia di Stato che espleta funzioni di polizia deve essere in possesso della sola idoneita' attitudinale prevista per la qualifica di vice ispettore tecnico. I requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale si considerano in possesso dei candidati esclusivamente qualora sussistenti integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi accertamenti. L'eventuale acquisizione dei requisiti in un momento successivo all'espletamento dei rispettivi accertamenti non rileva ai fini dell'idoneita'; f) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio universitari, conseguito presso una Universita' della Repubblica italiana o un istituto d'istruzione universitaria equiparato, afferente alle seguenti classi (inclusi i titoli equiparati o equipollenti): 1) scienze e tecniche psicologiche (L-24); 2) psicologia (LM-51), in assorbimento del titolo di cui al numero 1); g) possesso dei seguenti titoli professionali: 1) abilitazione all'esercizio della professione di psicologo iunior, ovvero, in assorbimento, di quella di psicologo; 2) iscrizione all'albo professionale degli psicologi, nella sezione B (psicologi iuniores), o, in assorbimento, nella sezione A (psicologi). 2. Non sono ammessi a partecipare al concorso coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresi' , ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi; 3. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati appartenenti alla polizia di Stato che sono sospesi cautelarmente dal servizio a norma dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; resta ferma la previsione contenuta nell'art. 94 del medesimo decreto. 4. I requisiti prescritti per la partecipazione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, ad eccezione dell'iscrizione all'albo professionale di cui al comma 1, lettera g), n. 2), che puo' essere conseguita entro l'inizio del prescritto corso di formazione, purche' il candidato sia in possesso di idonea documentazione attestante l'avvenuta presentazione della relativa istanza. I requisiti devono essere mantenuti, ad eccezione di quello relativo al limite di eta', di cui al comma 1, lettera d), sino al termine della procedura concorsuale, a pena di esclusione dal concorso. 5. I controlli relativi ai titoli indicati tra i requisiti di ammissibilita' oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorieta', per i dichiaranti non gia' assoggettati ai controlli a campione svolti durante l'espletamento delle procedure concorsuali, sono effettuati entro la data di conclusione del prescritto corso di formazione. Essi sono svolti dalle competenti articolazioni dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, anche mediante richieste rivolte alle articolazioni centrali e territoriali delle altre amministrazioni in possesso della documentazione oggetto delle dichiarazioni. La decadenza dall'impiego con efficacia retroattiva e' dichiarata, in conseguenza della mancata veridicita' del contenuto delle dichiarazioni emersa in occasione dei controlli, con decreto del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, ferma restando la responsabilita' penale. L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della condotta e quello dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, nonche' le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e la veridicita' delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. Fatta salva la responsabilita' penale, il candidato decade dai benefici conseguiti in virtu' di un provvedimento, emanato in suo favore, sulla base di una dichiarazione non veritiera. 6. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, e' disposta, in qualunque momento, con decreto motivato del Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.
Invio della Domanda
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata e trasmessa entro il termine perentorio di trenta giorni - che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile all'indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it/ (dove si dovra' cliccare sull'icona «Concorso pubblico»). A quest'ultima procedura informatica, il candidato potra' accedere attraverso i seguenti strumenti di autenticazione: a) Sistema pubblico di identita' digitale (SPID), con le relative credenziali (username e password), che dovra' previamente ottenere rivolgendosi a uno degli identity provider accreditati presso l'Agenzia per l'Italia digitale (A.G.I.D.), come da informazioni presenti sul sito istituzionale http://www.spid.gov.it/ b) Sistema di identificazione digitale «Entra con CIE» con l'impiego della CIE (Carta di identita' elettronica), rilasciata dal Comune di residenza. Si potra' accedere con tre modalita': 1) «Desktop» - si accede con pc a cui e' collegato un lettore di smart card contactless per la lettura della CIE. Per abilitare il funzionamento della CIE sul proprio computer e' necessario installare prima il «software CIE»; 2) «Mobile» - si accede da smartphone dotato di interfaccia NFC e dell'app «Cie ID» e con lo stesso si effettua la lettura della CIE; 3) «Desktop con smartphone» - si accede da pc e per la lettura della CIE, in luogo del lettore di smart card contactless, l'utente potra' utilizzare il proprio smartphone dotato di interfaccia NFC e dell'app «Cie ID». 2. Una volta completata la suddetta procedura on-line, il candidato ricevera' al proprio indirizzo di posta elettronica o istituzionale (corporate) una e-mail di conferma di acquisizione al sistema della domanda, cui sara' allegata una copia della domanda stessa. 3. Qualora il candidato volesse modificare o revocare la domanda gia' trasmessa, la dovra' annullare ed eventualmente inviarne una nuova versione, entro il termine perentorio indicato al comma 1. In ogni caso, alla scadenza del predetto termine perentorio, il sistema informatico non ricevera' piu' dati. 4. Nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato deve dichiarare: a) il cognome e il nome; b) il luogo e la data di nascita; c) il codice fiscale; d) la residenza o il domicilio, precisando altresi' il recapito nonche' l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui personalmente intestata, ovvero di posta elettronica istituzionale (corporate) per i candidati appartenenti alla polizia di Stato, dove intende ricevere le comunicazioni relative al concorso; e) il possesso della cittadinanza italiana; f) se concorre per i posti riservati di cui all'art. 1 del presente bando, indicando a tal fine la data di assunzione nella polizia di Stato, la qualifica rivestita e la relativa decorrenza, nonche' l'ufficio o reparto in cui presta servizio; g) se concorre per i posti riservati di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), del presente bando; h) il possesso del pertinente titolo di studio indicato dall'art. 3 del presente bando, con l'indicazione dell'Universita' o dell'istituto che lo ha rilasciato, della data di conseguimento e di tutte le altre informazioni indicate in proposito dalla procedura on-line; i) il possesso dell'abilitazione professionale di cui all'art. 3, comma 1, lettera g), n. 1); l) l'iscrizione all'albo professionale di cui all'art. 3, comma 1, lettera g), n. 2); m) se e' iscritto nelle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; n) le eventuali condanne penali a proprio carico, anche ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale ed anche non definitive, per delitti non colposi, nonche' le eventuali imputazioni nei procedimenti penali per delitti non colposi per i quali e' sottoposto a misura cautelare personale, o lo e' stato senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimento non definitivo. In caso positivo, il candidato deve precisare la data di ogni provvedimento e l'autorita' giudiziaria che lo ha emanato o presso la quale pende il procedimento; o) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica, specificando se sia stato espulso o prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare o, se appartenente alla polizia di Stato, sospeso cautelarmente dal servizio a norma dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; p) l'eventuale possesso dei titoli di preferenza, indicati all'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 e successive modificazioni, o da altre disposizioni, in quanto compatibili con i requisiti previsti per l'accesso nella carriera degli ispettori tecnici della polizia di Stato; q) di essere a conoscenza delle responsabilita' penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 5. I titoli di preferenza non saranno presi in considerazione se non dichiarati espressamente nella domanda di partecipazione al concorso. 6. I candidati devono segnalare tempestivamente ogni eventuale variazione del proprio recapito o anche dell'indirizzo di posta elettronica certificata, dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, con apposita comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata dipps.333con@pecps.interno.it a cui, in caso di variazione della PEC, allegare in copia fronte/retro un proprio documento d'identita' valido. I candidati appartenenti alla polizia di Stato possono comunicare le variazioni del proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale e/o della propria sede di servizio tramite l'ufficio/reparto di appartenenza, che utilizzera' a tal fine il suddetto indirizzo PEC. 7. L'amministrazione non sara' responsabile qualora il candidato non ricevesse le comunicazioni inoltrategli a causa di inesatte od incomplete indicazioni dell'indirizzo o recapito da lui fornito, ovvero di mancata o tardiva segnalazione del cambiamento dell'indirizzo o recapito.
Approfondimenti
- Bando Integrale
- Scadenza: 7 Agosto 2022
- Gazzetta Ufficiale GU n.54 del 08-07-2022
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