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Concorso Corte di Appello di Bari: Nomina a Giudice di Pace

Concorso Corte di Appello di Bari - Nomina a Giudice di Pace

La Corte di Appello di Bari ha indetto una Procedura di Selezione per l’ammissione al tirocinio ai fini della Nomina a Giudice Onorario di Pace e a Vice Procuratore Onorario.

Corte di Appello di Bari: Concorso per Nomina a Giudice Onorario di Pace

Il Consiglio Superiore della Magistratura ha emesso un Bando per la Nomina a Giudice di Pace del Comune di Bari, in Puglia.

La Figura Professionale richiesta é molto specifica e di Altissimo Livello, si tratta di un Bando che viene emesso raramente, pertanto chi é interessato deve approfittare di questa unica occasione.

Per partecipare la Bando di Concorso serve laurea in giurisprudenza, cittadinanza italiana, età compresa tra i 27 e i 60 anni, esperienza nel settore, nessuna pendenza penale o demerito.

Il Bando é particolarmente esaustivo, la scadenza per la presentazione della Domanda é fissata il giorno 11 maggio 2023.

Bando di Concorso

    1. Sono aperti i termini per la presentazione delle  domande  per
la partecipazione alla procedura di  selezione  per  l'ammissione  al
tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a  giudice  onorario
di pace e a vice procuratore onorario nei seguenti uffici giudiziari: 
      Corte di appello di Bari: 
        Procura della Repubblica presso il  Tribunale  di  Bari:  tre
posti; 
        Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia:  otto
posti; 
        Procura della Repubblica presso il Tribunale  di  Trani:  due
posti; 
        Ufficio del giudice di pace di Bari: quindici posti; 
        Ufficio del giudice di pace di Gravina di Puglia: un posto; 
        Ufficio del giudice di pace di Monopoli: due posti; 
        Ufficio del giudice di pace di Putignano: due posti; 
        Ufficio del giudice di pace di Foggia: un posto; 
        Ufficio del giudice di pace di Cerignola: due posti; 
        Ufficio del giudice di pace di Lucera: un posto; 
        Ufficio del giudice di pace di Manfredonia: un posto; 
        Ufficio del giudice di pace di Rodi Garganico: due posti; 
        Ufficio del giudice di pace  di  San  Giovanni  Rotondo:  due
posti; 
        Ufficio del giudice di pace di San Severo: un posto; 
        Ufficio del giudice di pace di Trani: tre posti; 
        Ufficio del giudice di pace di Andria: un posto; 
        Ufficio del giudice di pace di Barletta: un posto. 

Requisiti ed Invio della Domanda

    1.  Possono  partecipare  alla   procedura   di   selezione   per
l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento  della  nomina  a
giudice onorario di pace e vice procuratore onorario coloro che  sono
in possesso dei seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) esercizio dei diritti civili e politici; 
      c) essere di condotta incensurabile; 
      d) idoneità fisica e psichica; 
      e) età non inferiore a  ventisette  anni  e  non  superiore  a
sessanta, con riferimento  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande; 
      f) laurea in  giurisprudenza  conseguita  a  seguito  di  corso
universitario di durata non inferiore a quattro anni; 
    2. Non può essere conferito l'incarico di  giudice  onorario  di
pace e di vice procuratore onorario a coloro che: 
      a) hanno riportato condanne per delitti non colposi  o  a  pena
detentiva   per   contravvenzioni,   salvi    gli    effetti    della
riabilitazione; 
      b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza
personali; 
      c) hanno subito sanzioni disciplinari superiori  alla  sanzione
piu' lieve prevista dall'ordinamento di appartenenza; 
      d) sono stati collocati in quiescenza; 
      e)  hanno  svolto  per  più  di  quattro   anni,   anche   non
consecutivi, le funzioni giudiziarie onorarie; 
      f)  non  sono  stati  confermati  nell'incarico  di  magistrato
onorario o é  stata  disposta  nei  loro  confronti  la  revoca,  la
decadenza o dispensa dell'incarico; 
      g) non hanno una condotta incensurabile  di  cui  all'art.  35,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  e  successive
modificazioni. 
    3. Tali requisiti devono essere posseduti alla data  di  scadenza
del termine per la  presentazione  della  domanda  di  ammissione  al
tirocinio e devono permanere al momento  della  nomina  salvo  quanto
previsto al comma 1, lettera e). 
    1. La domanda di partecipazione alle procedure di  selezione  per
l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento  della  nomina  a
magistrato  onorario  deve  essere  inviata  esclusivamente  per  via
telematica, con le modalità di seguito indicate, entro il termine di
trenta giorni decorrenti dalla data  di  pubblicazione  del  presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». 
    2.      Il      candidato      deve      collegarsi       all'URL
https://concorsi.csm/onorari per effettuare  la  registrazione  e  la
presentazione della domanda. 
    Per effettuare la registrazione, occorre inserire: 
      codice fiscale; 
      data di nascita; 
      posta elettronica ordinaria (non certificata - no pec); 
      codice di sicurezza (password); 
    3.  Completata  la   fase   di   registrazione,   il   candidato,
collegandosi all'indirizzo URL  https://concorsi.csm.it/onorari  deve
compilare l'apposito modulo (FORM) di  domanda,  salvare  la  domanda
stessa, stamparla, firmarla in calce e, unitamente alla fotocopia  di
un documento di identità in  corso  di  validità  ed  ai  documenti
richiesti, scansionarla in formato pdf, effettuare l'upload del  file
e concludere la fase di inoltro della domanda. La dimensione  massima
del file pdf deve essere di 10 MB e la risoluzione  di  scansione  di
200 DPI in bianco e nero. La procedura di invio della  domanda  nella
modalità suindicata deve  essere  completata  entro  il  termine  di
scadenza di cui al comma 1. Allo scadere del termine di cui al  comma
1, il sistema informatico non permetterà più l'accesso  al  modello
di domanda né l'invio della domanda. 
    4. Le modalità operative di  compilazione  ed  invio  telematico
della domanda  saranno  disponibili  sul  sito  http://www.csm.it/  a
decorrere dalla data di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
«Concorsi ed esami». 
    5.  Le  domande  di  partecipazione  prive  della  sottoscrizione
dell'aspirante si considerano non presentate. 
    6. Non sono ammessi a  partecipare  alla  presente  procedura  di
selezione i candidati le cui domande sono state redatte, presentate o
spedite in modalità diverse rispetto a quelle suindicate. 
    7. L'aspirante  deve  dichiarare  nella  domanda,  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  e
successive modificazioni: 
      a) il proprio cognome e nome; 
      b) la data e il luogo di nascita; 
      c) il codice fiscale; 
      d)  il  luogo  di  residenza  (indirizzo,  comune,   provincia,
c.a.p.); 
      e) il  luogo  ove  desidera  ricevere  eventuali  comunicazioni
relative alla procedura di selezione, qualora sia diverso  da  quello
di residenza; 
      f) i numeri telefonici e l'indirizzo e-mail di reperibilità; 
      g) il possesso della cittadinanza italiana; 
      h) il comune nelle cui liste elettorali é  iscritto  ovvero  i
motivi  della  non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
      i) di avere l'idoneità fisica e psichica; 
      l) l'Università presso la quale é stata conseguita la  laurea
in giurisprudenza a seguito di  corso  universitario  di  durata  non
inferiore a quattro anni; 
      m) di non avere riportato condanne per delitti non colposi o  a
pena detentiva per contravvenzioni e di non essere stato sottoposto a
misure di prevenzione o di sicurezza; 
      n) di non avere precedenti giudiziari  tra  quelli  iscrivibili
nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del  Presidente  della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313; 
      o)  di  non  essere  a  conoscenza  di  essere   sottoposto   a
procedimento penale; 
      p) di non  essere  mai  stato  revocato,  dichiarato  decaduto,
dispensato o non confermato nelle funzioni di magistrato onorario (in
caso positivo dovrà indicare, ai sensi dell'art. 43 del decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, gli estremi del
provvedimento); 
      q) di non versare  nella  causa  di  incompatibilità  prevista
dall'art. 5, comma 1, lettera c),  del  decreto  legislativo  del  13
luglio 2017, n. 116, e riportata all'art. 9 del presente decreto; 
      r)  di  non  versare   in   alcuna   delle   altre   cause   di
incompatibilità previste dall'art. 5 del decreto legislativo del  13
luglio 2017, n. 116, e riportate all'art.  9  del  presente  decreto,
nonché di  impegnarsi  a  rimuovere  le  cause  di  incompatibilità
eventualmente esistenti entro trenta giorni dalla  comunicazione  del
decreto di  nomina  a  magistrato  onorario,  di  cui  alla  presente
procedura di selezione; 
      s) di non esercitare l'attività di mediazione, nelle forme  di
cui  al  decreto  legislativo  4  marzo  2010,  n.  28  e  successive
modificazioni, nonché  l'attività  di  negoziazione  assistita,  ai
sensi del decreto-legge 12 settembre 2014,  n.  132,  convertito  con
modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162,  nel  circondario
del tribunale presso il quale intende svolgere le funzioni onorarie o
rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi  nel  medesimo
ambito territoriale e di impegnarsi a  cessare  l'esercizio  di  tali
attività entro trenta giorni  dalla  comunicazione  del  decreto  di
nomina a magistrato onorario ove siano  svolte  nel  medesimo  ambito
territoriale; 
    8.  Nella  domanda  stessa   l'aspirante   deve   dichiarare   di
impegnarsi: 
      a) a non esercitare la professione forense  presso  gli  uffici
giudiziari  compresi  nel  circondario  del  tribunale  ove  ha  sede
l'ufficio giudiziario  presso  il  quale  svolgerà  le  funzioni  di
magistrato onorario e a non rappresentare o difendere le parti, nelle
fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici; 
      b) a non esercitare l'attività di mediazione, nelle  forme  di
cui  al  decreto  legislativo  4  marzo  2010,  n.  28  e  successive
modificazioni, nonché  l'attività  di  negoziazione  assistita,  ai
sensi del decreto-legge 12 settembre 2014,  n.  132,  convertito  con
modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162,  nel  circondario
del tribunale presso  il  quale  svolgerà  le  funzioni  onorarie  o
rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi  nel  medesimo
ambito territoriale e a non assumere tali  incarichi  nel  corso  del
rapporto onorario; 
      c) a non ricevere, assumere  o  mantenere  incarichi  conferiti
dall'autorità  giudiziaria  nell'ambito  di  procedimenti   che   si
svolgono davanti agli  uffici  giudiziari  compresi  nel  circondario
presso il quale eserciterà le funzioni giudiziarie; 
      d) a cessare dalla carica di difensore civico ovvero  da  altro
incarico di magistrato onorario  o  di  componente  laico  di  organi
giudicanti entro e non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione
del decreto di nomina a giudice onorario di pace o  vice  procuratore
onorario ai sensi della presente procedura di selezione. 
    9. La mancanza di alcuno dei requisiti o delle  dichiarazioni  di
cui all'art. 2 ed ai commi 7 e 8  del  presente  articolo,  anche  se
riferite a funzioni ed attività non esercitate, costituisce causa di
esclusione dell'aspirante o  di  inammissibilità  della  domanda  di
partecipazione alla procedura in oggetto. 
    10. In calce alle dichiarazioni rese, l'aspirante deve apporre la
propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti  da
dichiarazioni  mendaci,  ai  sensi  dell'art.  76  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    11. L'aspirante nella domanda deve  indicare,  altresì,  per  la
formazione della graduatoria i titoli di  preferenza  di  cui  é  in
possesso fra quelli elencati al successivo art. 4. 

Approfondimenti

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