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Il Ministero dell’Interno ha indetto un Concorso Pubblico per l’Assunzione di 1381 Allievi Agenti della Polizia, concorso riservato ai VFP in ferma annuale, quadriennale, in servizio o congedati.

Bando di Concorso

1.  E'  indetto  concorso   pubblico,   per   esame   e   titoli,
a milletrecentottantuno posti per allievo  agente  della  Polizia  di
Stato   riservato,   ai   sensi   dell'articolo   703   del    codice
dell'ordinamento militare, ai cittadini italiani che,  alla  data  di
scadenza  del  termine  per  la  presentazione   della   domanda   di
partecipazione  al  concorso,  si  trovino  in  una  delle   seguenti
condizioni: 
      a) volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio
da almeno sei mesi continuativi o in rafferma annuale; 
      b) volontario in ferma prefissata di un anno  (VFP1)  collocato
in congedo al termine della ferma annuale; 
      c) volontario in ferma quadriennale (VFP4)  in  servizio  o  in
congedo. 
    2. Qualora non coperti per  insufficienza  di  candidati  idonei,
saranno devoluti ai candidati idonei  alle  procedure  per  l'accesso
alla  stessa  qualifica  non  assoggettati  alla   riserva   di   cui
dell'articolo  703  del  codice  dell'ordinamento  militare,  secondo
l'ordine decrescente  della  graduatoria  finale  di  merito  di  cui
all'art. 17 del presente bando. 

Requisiti

1.  I  requisiti  di  partecipazione,  oltre  a  quelli  indicati
all'articolo 1, sono i seguenti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) aver compiuto  il diciottesimo  anno  di  eta'  e  non  aver
compiuto  il ventiseiesimo  anno  di  eta'.  Quest'ultimo  limite  e'
elevato, fino ad un massimo di tre anni, in  relazione  all'effettivo
servizio militare prestato dai candidati; 
      d) possesso delle qualita' di condotta  previste  dall'articolo
35, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001; 
      e) diploma di scuola secondaria di secondo grado o equipollente
che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento  del  diploma
universitario  o  equipollente,  fatta  salva  la   possibilita'   di
conseguirlo entro la data di svolgimento della prova d'esame  scritta
di cui all'articolo 9; 
      f) per i  volontari  delle  Forze  armate  che  risultavano  in
servizio o in congedo alla data del  31  dicembre  2020,  diploma  di
scuola secondaria di primo grado o equipollente, fatto  salvo  quanto
diversamente previsto dall'articolo 2, comma 2; 
      g)  efficienza  fisica   e   idoneita'   fisica,   psichica   e
attitudinale all'espletamento dei compiti  connessi  alla  qualifica,
previste dal decreto del Ministro dell'interno  30  giugno  2003,  n.
198, e dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre  2015,
n. 207. I requisiti di idoneita' fisica, psichica e  attitudinale  si
considerano  in  possesso  dei   candidati   esclusivamente   qualora
sussistenti integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi
accertamenti; l'eventuale acquisizione dei requisiti  in  un  momento
successivo non rileva ai fini dell'idoneita'. 
    2. Non sono ammessi coloro che sono  stati,  per  motivi  diversi
dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o  prosciolti,  d'autorita'  o
d'ufficio, da precedente arruolamento  nelle  Forze  armate  o  nelle
Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati  dal  lavoro
alle  dipendenze  di   pubbliche   amministrazioni   a   seguito   di
procedimento  disciplinare,  nonche'  coloro  che   hanno   riportato
condanna anche non definitiva per delitti non  colposi,  o  che  sono
imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per  i  quali
sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono  stati  senza
successivo  annullamento   della   misura,   ovvero   assoluzione   o
proscioglimento  o  archiviazione   anche   con   provvedimenti   non
definitivi. 
    3. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza  del
termine per la presentazione  della  domanda  di  partecipazione,  ad
eccezione dei diplomi di cui alle lettere e) e f), che possono essere
conseguiti entro la data di svolgimento della prima prova d'esame. 
    4. A pena di esclusione, i candidati devono mantenere i requisiti
di partecipazione fino al  termine  della  procedura  concorsuale,  a
eccezione di quello relativo ai limiti di eta'. 
    5. L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare i  requisiti
della condotta  e  quelli  dell'efficienza  fisica  e  dell'idoneita'
fisica, psichica e attitudinale al  servizio,  nonche'  le  cause  di
risoluzione di precedenti rapporti  di  impiego  presso  la  pubblica
amministrazione e la veridicita' delle dichiarazioni  rilasciate  dai
candidati. I controlli relativi ai titoli indicati tra i requisiti di
ammissibilita' oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione
o di atto di notorieta', per i dichiaranti non gia'  assoggettati  ai
controlli a campione svolti durante  l'espletamento  delle  procedure
concorsuali,  sono  effettuati  entro  la  data  di  conclusione  del
prescritto  corso  di  formazione.  I  controlli  sono  svolti  dalle
competenti   articolazioni   dell'amministrazione   della    pubblica
sicurezza,  anche  mediante  richieste  rivolte  alle   articolazioni
centrali e territoriali delle altre amministrazioni in possesso della
documentazione oggetto delle dichiarazioni. La decadenza dall'impiego
con efficacia retroattiva e' dichiarata, in conseguenza della mancata
veridicita' del contenuto delle dichiarazioni emersa in occasione dei
controlli, con decreto del Capo della Polizia  -  Direttore  generale
della pubblica sicurezza, ferma restando la responsabilita' penale. 
    6.  L'esclusione  per  difetto  di  uno  o  piu'  dei   requisiti
prescritti e' disposta in qualsiasi  momento  con  decreto  del  Capo
della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. 

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