Quando si parla di congedo di maternità bisogna tenere a mente che si fa riferimento ad un diritto e al contempo ad un dovere.
Il diritto è costituzionalmente quello riconosciuto alla lavoratrice incinta alla tutela della propria salute e di quella del bambino, secondo quanto stabilito dall’art.37 della Costituzione, nonché, sulla base di quanto stabilito all’art. 2110 del Codice Civile, il diritto a ricevere un’equa retribuzione, secondo quanto stabilito dalla legge o, in assenza di una normativa specifica, da leggi speciali o usi e ad un periodo di assenza dal lavoro.
Di contro, esiste un dovere in capo al datore di lavoro, quello cioè di rispettare quanto stabilito dalla legge, sollevando la lavoratrice per un determinato periodo di tempo dallo svolgimento della propria mansione.
La lavoratrice, da parte sua, è obbligata ad astenersi dallo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa.
Poste queste premesse, vediamo ora nel dettaglio in cosa consiste il congedo di maternità (ricordiamo che esiste anche un’analoga misura a favore del padre, di cui abbiamo parlato in questo articolo); a chi spetta; in che misura viene retribuito e come presentare domanda.
Congedo Maternità: cos’è?
Oltre ai richiami legislativi di cui sopra (rivolti, tra l’altro, ad una platea più ampia di lavoratori), un riferimento normativo fondamentale, per quanto riguarda la materia trattata in questo approfondimento, è il Dlgs n.151/2001, meglio noto come Testo Unico della maternità.
Un testo importante, prima di tutto, perché ci fornisce una definizione di congedo di maternità (o maternità obbligatoria).
Questa, come accennato, consiste in un periodo di astensione obbligatoria (sia per il datore di lavoro che per la lavoratrice) dal lavoro, riconosciuto alle lavoratrici dipendenti sia durante il periodo della gravidanza, sia durante il puerperio (ossia il periodo successivo al parto durante il quale il corpo della donna recupera le condizioni anatomo-funzionali pregravidiche).
Il periodo di astensione dal lavoro è pari a 5 mesi divisi tra prima e dopo il parto (o in caso di adozione e affidamento tra prima e dopo l’ingresso dell’adottato/affidato in famiglia) in questo modo:
- 2 mesi precedenti la data presunta del parto e i 3 successivi;
- 1 mese precedente la data presenta del parto e i 4 successivi (c.d. maternità flessibile, che la lavoratrice può richiedere solo previo parere certificato del medico del SSN attestante l’assenza di rischi per la madre e il bambino);
- 5 mesi dopo il parto: si tratta di una modalità di maternità flessibile introdotta con la Legge di Bilancio 2019 e prevede la possibilità di richiedere l’obbligo di maternità dal giorno del parto fino ai 5 mesi successivi, secondo parere del medico come nel punto precedente.
Un caso particolare è quello riguardante l’interruzione di gravidanza. Se questa avviene entro i 180 giorni dall’inizio della gestazione, non si ha diritto all’indennità di maternità, bensì l’interruzione verrà tratta alla stregua di malattia; se avviene, invece, dopo questo limite di tempo verrà considerata come parto, dando luogo al riconoscimento del dirtioo al congedo e di conseguenza all’indennità, con possibilità, tuttavia, per la lavoratrice di riprendere l’attività lavorativa previa comunicazione al datore di lavoro e previa certificazione medica attestante l’assenza di rischi per la salute della donna.
Maternità obbligatoria: a chi spetta?
Come abbiamo avuto modo di precisare sin dall’inizio di questo approfondimento, l’obbligo di maternità spetta a tutte le lavoratrici dipendenti, sia del settore pubblico, sia del settore privato. Nello specifico, in questa macrocategoria sono ricomprese:
- lavoratrici dipendenti assicurate all’INPS anche per la maternità
- Operaie, impiegate e dirigenti a patto che sussista, all’inizio del congedo, un rapporto di lavoro;
- sospese o disoccupate per le quali il congedo deve iniziare entro 60 giorni rispetto all’ultimo giorno di lavoro;
- lavoratrici agricole (a tempo indeterminato o determinato), a cui all’inizio del congedo siano state riconosciute almeno 51 giornate di lavoro agricolo in qualità di bracciante;
- Addette ai servizi domestici e familiari, quali colf e badanti, in possesso di 26 contributi settimanali maturati nell’anno precedente l’inizio del congedo di maternità oppure 52 contributi settimanali maturati nei due anni precedenti l’inizio del congedo. In quest’ultimo caso l’indennità di maternità spetta a prescindere dalla sussistenza di un rapporto di lavoro in essere, con pagamento effettuato direttamente dall’INPS.
- lavoratrici a domicilio;
- lavoratrici alle dipendenze della PA alle quali è proprio l’amministrazione pubblica a versare l’indennità.
- lavoratrici con contratto di apprendistato, per le quali i periodi di astensione non valgono ai fini del periodo di formazione, il cui termine viene slittato per un periodo di tempo pari alla durata del congedo;
- lavoratrici part-time, per le quali varia solo il trattamento economico, riproporzionato in virtù delle ridotte ore di lavoro svolto rispetto a chi ha un contratto di lavoro full-time.
L’indennità di maternità obbligatoria e quindi il diritto di godere della stessa, spetta anche:
- alle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata, per le quali, rispetto alle lavoratrici dipendenti, cambiano solo i requisiti di accesso;
- alle lavoratrici autonome, non tenute a rispettare l’obbligo di maternità
- per licenziamento per giusta causa della lavoratrice;
- per cessazione dell’attività dell’azienda ove la lavoratrice è impiegata;
- per il termine della prestazione per cui la lavoratrice è stata assunta;
- per risoluzione del rapporto di lavoro;
Importo indennità di maternità
A quanto ammonta l’importo dell’indennità di maternità?
L’indennità spettante è pari all’80% della retribuzione media giornaliera, calcolato tenendo conto dell’ultimo l’ultimo mese di lavoro precedente quello di inizio del congedo, parametrato ad un tetto massimo fissato ogni anno considerando l’indice dei prezzi al consumo.
Per quanto riguarda le modalità di corresponsione, queste variano a seconda che sia o meno l’Inps a versare direttamente l’indennità.
- Nel primo caso verrà versata tramite bonifico o sul conto corrente bancario;
- nel secondo caso verrà corrisposta dal datore di lavoro, che verrà a sua rimborsato poi dall’ente in sede di versamento dei contributi.
Quando e come presentare la domanda congedo maternità
La domanda per il congedo maternità va presentata prima dei 2 mesi precedenti la data presunta del parto o comunque non oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile.
Questa deve essere presentata all’Inps. Per prima cosa è necessario che il medico che segue la lavoratrice inoltri per via telematica il certificato di gravidanza all’Inps. La copia di questo deve essere, invece, consegnata dalla lavoratrice al datore di lavoro.
La lavoratrice poi deve presentare domanda all’Inps e può farlo:
- in autonomia, per via telematica, accendendo alla sezione Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata, selezionando la categoria lavorativa di pertinenza. Si ricorda che l’accesso ai servizi Inps è possibile solo se si è in possesso di SPID o CIE.
- tramite Contact Center chiamando al numero gratuito da rete fissa 803 164 o il numeto 06 164 164 da rete mobile;
- tramite enti di patronato e intermediari dell’Istituto.
Una volta ottenuta la ricevuta della domanda questa deve essere allegata alla documentazione da consegnare al datore di lavoro. A quest’ultimo va presentato anche il certificato medico di sicurezza sul lavoro da parte delle lavoratrici che hanno optato per la maternità flessibile. Dal 2022 non è più necessario, invece, trasmetterlo all’Inps.
Un mese prima circa la data stabilita del parto, infine, la lavoratrice ne deve dare comunicazione all’Inps.
Le lavoratrici cui viene corrisposta l’indennità direttamente dall’Inps, infine, devono semplicemente presentare domanda all’ente, secondo le modalità sopraindicate.