La legge italiana prevede che in caso di malattia un lavoratore possa assentarsi dal luogo di lavoro e fermarsi dal compiere le sue mansioni lavorative per un periodo di tempo determinato durante il quale continuerà a percepire una retribuzione.
Cosa Succede in caso di Malattia
Questo tipo di tutela del lavoratore la troviamo sancita all’art 2110 del codice civile, che disciplina in maniera abbastanza generale l’onere del datore di lavoro a garantire il diritto di ricevere una retribuzione a scopo di indennità nel momento in cui il lavoratore dovesse trovarsi nella situazione di dover mancare dal lavoro per motivi di malattia (oppure di gravidanza per le donne).
Questa norma garantisce una tutela fondamentale del lavoratore subordinato, in quanto durante il periodo di malattia potrà concentrarsi sulla guarigione e quindi sulla propria salute senza dover pensare al proprio sostentamento.
I giorni di malattia variano a seconda di tanti fattori ed è proprio il medico di famiglia a circostanziare il periodo relativo all’indennità, a meno che non si tratti di casi particolarmente gravi. La malattia può includere anche la depressione.
Le domande che accumunano un po’ tutti i lavoratori, soprattutto quelli più giovani e inesperti, sono sempre le stesse: mi spetta l’indennità per malattia? Per quanto tempo potrò usufruirne?
Come funziona l’iter che mi garantisce questo diritto?
Il medico di base quanti giorni di malattia può dare?
Cerchiamo di fare chiarezza e dare una risposta a queste domande, con l’aiuto di alcune informazioni date proprio dall’Inps.
Giorni di Malattia e Tutela del Lavoratore
Le categorie che possono usufruire dell’indennità di malattia sono coloro che possiedono un contratto collettivo nazionale e quindi sono subordinati:
- Lavoratori del settore industria e artigianato
- Operai del settore terziario e dei servizi e categorie equivalenti
- Dipendenti del settore del credito, delle assicurazioni, dei servizi tributari
- Lavoratori del settore agricolo
- Lavoratori del settore dello spettacolo
- Operai del settore marittimo e autoferrotranvieri
- Apprendisti e tirocinanti (ovvero lavoratori con contratti di formazione).
Questo diritto non spetta a chi non possiede un rapporto di lavoro di tipo subordinato, quindi ne sono esclusi:
- lavoratori autonomi
- lavoratori che possiedono contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o prestazioni occasionali
- collaboratori familiari (colf e badanti)
Per poter usufruire di questa tutela a favore del lavoratore subordinato, è necessario presentare un certificato che attesti l’impossibilità della persona a svolgere il proprio lavoro a causa della malattia.
Mentre in passato è il lavoratore che si occupa dell’invio del certificato di malattia all’INPS, oggi questo compito spetta al medico che lo ha redato.
È possibile che il lavoratore, qualora richiesto, invii al datore di lavoro il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia.
Giorni di malattia e retribuzione
Per i primi tre giorni di malattia l’indennità è pagata dal datore di lavoro, mentre dal 4° al 180° giorno l’indennità giunge direttamente dall’INPS.
La retribuzione non rimane la stessa per tutto il corso del tempo.
Questo dipende anche da fattori come:
- tipologia contrattuale
- tipologia della malattia specificata sul certificato
- accordi con la categoria di appartenenza e interni all’azienda stessa.
Quanto riceverò come indennità nel corso del tempo?
- 50% della retribuzione giornaliera nei primi 20 giorni (esclusi i primi tre)
- 66,6% della retribuzione giornaliera nei successivi giorni sino al 180°
Fino a quanti giorni di malattia può dare il medico?
Il medico di base dovrà svolgere una visita accurata attraverso la quale potrà fare una diagnosi della malattia.
È severamente punito dalla legge e dal punto di vista deontologico, redare un certificato di malattia senza prima aver visitato il paziente.
La diagnosi andrà trascritta sul certificato e qui il medico specificherà anche la prognosi, ovvero quanti giorni sono indispensabili per poter guarire e riprendersi totalmente dalla malattia.
Per questo stabilire i giorni preventivamente e in maniera generalizzata non è possibile, dipende sempre da diagnosi e prognosi di guarigione.
Il numero dei giorni di malattia è calcolato in base alla tipologia di sintomi e di malattia che possiede il paziente al momento della visita.
Se ad esempio è accaduto un grave incidente e il lavoratore si reca in ospedale, in base alla prognosi ospedaliera verranno calcolati i giorni di malattia.
Solitamente il medico di base può dare un massimo di 7 giorni di malattia.
Sicuramente il massimo dei giorni viene dato in caso di covid-19, quindi in caso di malattie infettive considerate più gravi.
In questo caso subentra poi il fattore smart-working utilizzato ad esempio se il periodo di malattia è terminato ma non si è ancora risultati negativi e i sintomi non persistono.
Altre volte può trattarsi di una semplice influenza oppure di malattie croniche più complicate a carico ad esempio dell’apparato cardiocircolatorio. Insomma, tutto dipende da quali sono i sintomi e quanto tempo è necessario per riprendersi.
È chiaro che se dopo i giorni di malattia stabiliti dalla prognosi iniziale del medico, la situazione di malattia persiste allora è possibile che questa venga prolungata ulteriormente. In questo caso viene dichiarata dal medico curante una “ricaduta” ed è possibile estendere il periodo di malattia sino a un massimo di 180 giorni (per quanto riguarda i lavoratori con un contratto a tempo indeterminato).
Se si superano i 180 giorni all’interno dell’anno solare non si può più usufruire dell’indennità per l’anno in corso ma si può nuovamente averne diritto a partire dal 1° gennaio dell’anno seguente se il rapporto di lavoro è ancora in essere e il lavoratore in questione continua ad essere in malattia documentata sino al 31 dicembre dell’anno precedente.
Visita fiscale durante la Malattia
Durante il periodo di malattia il lavoratore deve essere reperibile all’indirizzo di domicilio fornito all’INPS per le visite di controllo, di accertamento dello stato di malattie.
Queste visite fiscali non possono svolgersi a qualsiasi ora del giorno e della notte ma sono disciplinate per legge delle fasce orarie prestabilite:
- Dalle ore 10.00 alle ore 12.00
- Dalle ore 17.00 alle ore 19.00
Rientrano in queste fasce orarie anche i giorni festivi e la domenica.
Il medico incaricato a svolgere questa visita di controllo dovrà garantire e convalidare lo stato di malattia del lavoratore.
Se il lavoratore non è presente potrà giustificare l’assenza per evitare eventuali contestazioni e la perdita dell’indennità.
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