Il Ministero dell’Interno ha indetto un Concorso Pubblico per la ricerca di 1188 Figure Professionali come Allievo Agente della Polizia di Stato.
Bando di Concorso
1. E' indetto un concorso pubblico, per esame, a millecentoottantotto posti di allievo agente della Polizia di Stato, aperto ai cittadini italiani in possesso dei requisiti di cui all'art. 3. 1. Nell'ambito dei posti di cui all'art. 1 del presente bando, tredici posti sono riservati ai possessori dell'attestato di bilinguismo (lingue italiana e tedesca) di livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue del Consiglio d'Europa, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e dell'art. 6, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. 2. I suddetti posti riservati, se non coperti per mancanza di aventi titolo, saranno assegnati agli idonei, secondo l'ordine decrescente della graduatoria finale di merito, di cui all'art. 15 del presente bando.
Requisiti ed Invio della Domanda
1. I requisiti di partecipazione sono i seguenti: a) cittadinanza italiana; b) godimento dei diritti civili e politici; c) diploma di scuola secondaria di II grado o equipollente che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, fatta salva la possibilità di conseguirlo entro la data di svolgimento della prova d'esame scritta di cui all'art. 8; d) aver compiuto il 18° anno di età e non aver compiuto il 26° anno di età. Quest'ultimo limite é elevato, fino ad un massimo di tre anni, in relazione all'effettivo servizio militare prestato dai candidati; e) possesso delle qualità di condotta previste dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001; f) efficienza fisica e idoneità fisica, psichica ed attitudinale all'espletamento dei compiti connessi alla qualifica. I requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale si considerano in possesso dei candidati esclusivamente qualora sussistenti integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi accertamenti; l'eventuale acquisizione dei requisiti in un momento successivo non rileva ai fini dell'idoneità. 2. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, nonché coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi. 3. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, ad eccezione del diploma di scuola secondaria di II grado che, ai sensi dell'art. 3, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, può essere conseguito entro la data di svolgimento della prova d'esame. 4. A pena di esclusione, i candidati devono mantenere i requisiti di partecipazione fino al termine della procedura concorsuale, ad eccezione di quello relativo ai limiti di età. 5. L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare i requisiti della condotta e quelli dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego presso la pubblica amministrazione e la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. I controlli relativi ai titoli indicati tra i requisiti di ammissibilità oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, per i dichiaranti non già assoggettati ai controlli a campione svolti durante l'espletamento delle procedure concorsuali, sono effettuati entro la data di conclusione del prescritto corso di formazione. I controlli sono svolti dalle competenti articolazioni dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, anche mediante richieste rivolte alle articolazioni centrali e territoriali delle altre amministrazioni in possesso della documentazione oggetto delle dichiarazioni. La decadenza dall'impiego con efficacia retroattiva é dichiarata, in conseguenza della mancata veridicità del contenuto delle dichiarazioni emersa in occasione dei controlli, con decreto del Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, ferma restando la responsabilità penale. 6. L'esclusione del candidato dal concorso, per difetto di uno o più dei requisiti prescritti, é disposta in qualsiasi momento con decreto del Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.
Approfondimenti
- Bando Integrale
- Scadenza: 3 novembre 2022
- Gazzetta Ufficiale GU n.79 del 04-10-2022
- Concorsi non Scaduti
- Concorsi Ministero dell’Interno