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Il Ministero dell’Interno ha indetto un Bando di Concorso per la ricerca di 45 Figure Professionali come Medici da poter indirizzare alla Carriera dei Medici della Polizia di Stato. Si comunica che vi é la necessità di ricoprire tale Posizione in varie sedi delle Province Italiane.

Bando di Concorso

    1. E' indetto un concorso pubblico,  per  titoli  ed  esami,  per
l'assunzione di quarantacinque medici della carriera dei medici della
Polizia di Stato,  aperto  ai  cittadini  italiani  in  possesso  dei
requisiti previsti dall'art. 3,  da  assegnare  secondo  il  seguente
piano di distribuzione delle sedi di servizio: 
      a) Abbasanta (OR): un posto; 
      b) Alessandria: un posto; 
      c) Ancona: un posto; 
      d) Ascoli Piceno: un posto; 
      e) Bologna: un posto; 
      f) Brescia: due posti; 
      g) Caserta: un posto; 
      h) Cosenza: un posto; 
      i) Firenze: un posto; 
      j) Genova: tre posti; 
      k) La Spezia: due posti; 
      l) Livorno: un posto; 
      m) Lucca: un posto; 
      n) Macerata: un posto; 
      o) Milano: un posto; 
      p) Modena: un posto; 
      q) Napoli: sei posti; 
      r) Padova: due posti; 
      s) Piacenza: un posto; 
      t) Pisa: un posto; 
      u) Potenza: un posto; 
      v) Reggio Calabria: un posto; 
      w) Salerno: un posto; 
      x) Savona: un posto; 
      y) Terni: un posto; 
      z) Torino: due posti; 
      aa) Trieste: tre posti; 
      bb) Varese: un posto; 
      cc) Venezia: tre posti; 
      dd) Vibo Valentia: un posto; 
    2. Nell'ambito dei quarantacinque posti di cui al comma 1, cinque
posti sono riservati al personale del ruolo degli ispettori tecnici -
settore sanitario, nonché del ruolo  direttivo  tecnico   -  settore
sanitario della Polizia di Stato, ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1,
lettera ttt-ter), del decreto legislativo 29 maggio 2017,  n.  95,  e
cinque posti sono riservati ai restanti ruoli della Polizia di  Stato
con un'anzianità di servizio effettivo non inferiore a cinque  anni.
Il predetto personale deve essere in possesso dei requisiti di cui al
successivo art. 3, fermo restando quanto previsto alla lettera d) del
medesimo articolo. 

Requisiti ed Invio della Domanda

    1. Nell'ambito dei quarantacinque posti, di cui  all'art.  1,  ai
candidati  appartenenti  alle  sottoelencate  categorie,  purché  in
possesso degli altri requisiti  previsti  dal  presente  bando,  sono
rispettivamente riservati: 
      A. undici posti al coniuge e ai  figli  superstiti,  oppure  ai
parenti  in  linea  collaterale  di  secondo  grado,  qualora   unici
superstiti, del  personale  deceduto  in  servizio  e  per  causa  di
servizio appartenente alle Forze di polizia o alle Forze  armate,  ai
sensi  dell'art.  9  del  decreto-legge  1°  gennaio  2010,   n.   1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n.  30,  con
priorità assoluta rispetto ad altre riserve di  posti  eventualmente
previste da leggi speciali  a  favore  di  particolari  categorie  di
persone; 
      B. un posto agli Ufficiali che hanno terminato  senza  demerito
la   ferma   biennale,   ai   sensi   dell'art.   1005   del   Codice
dell'ordinamento militare di cui  al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66; 
      C. un posto  a  coloro  che  hanno  conseguito  il  diploma  di
maturità presso il Centro studi di Fermo, ai sensi dell'art.  8  del
decreto-legge  21   settembre   1987,   n.   387,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472. 
    2. I posti oggetto  delle  riserve,  previste  nel  comma  1  del
presente articolo e nell'art. 1, comma 2, del presente bando, ove non
coperti per mancanza  di  vincitori,  saranno  assegnati  agli  altri
candidati idonei,  seguendo  l'ordine  della  graduatoria  finale  di
merito. 
    1. I requisiti richiesti ai candidati, per la  partecipazione  al
concorso, sono i seguenti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) possesso delle qualità di condotta di cui all'art. 26 della
legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
      d) non aver compiuto il 35° anno di età.  Quest'ultimo  limite
é elevato, fino a un massimo di tre anni, in relazione  all'effettivo
servizio militare prestato dai concorrenti. Si prescinde  dal  limite
d'età per il personale appartenente alla Polizia di Stato; 
      e) possesso  dell'idoneità  fisica,  psichica  e  attitudinale
prescritta per l'accesso alla  carriera  dei  medici  di  polizia.  I
relativi  requisiti  si  considerano  in   possesso   dei   candidati
esclusivamente qualora sussistenti  integralmente  al  momento  dello
svolgimento dei rispettivi accertamenti. L'eventuale acquisizione dei
requisiti in un momento successivo  all'espletamento  dei  rispettivi
accertamenti non rileva  ai  fini  dell'idoneità.  Per  i  candidati
appartenenti  alla  Polizia  di   Stato   é   richiesta   unicamente
l'idoneità attitudinale per l'accesso alla citata carriera; 
      f) possesso del diploma  di  laurea  in  medicina  e  chirurgia
conseguito presso una Università  della  Repubblica  italiana  o  un
Istituto di istruzione universitario equiparato; 
      g) possesso di un diploma di specializzazione rilasciato  dalle
Scuole di specializzazione universitaria di area sanitaria di cui  al
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'università  e   della
ricerca 1° agosto 2005, e successive modifiche ed integrazioni; 
      h) possesso dell'abilitazione all'esercizio  della  professione
di medico chirurgo; 
      i) iscrizione all'albo  professionale  dell'ordine  dei  medici
chirurghi e degli odontoiatri; 
      j) per il personale della Polizia di Stato che concorre per  le
riserve dei posti di cui all'art. 1, comma 2, del presente bando, non
aver riportato la sanzione  disciplinare  della  pena  pecuniaria,  o
altra sanzione più grave, nei tre anni precedenti; 
      l) per il personale della Polizia di Stato che concorre per  le
riserve dei posti di cui all'art. 1, comma  2,  del  presente  bando,
aver conseguito un giudizio complessivo non inferiore a «ottimo», nei
tre anni precedenti. 
    2. Non sono ammessi a partecipare al  concorso  coloro  che  sono
stati, per motivi diversi dall'inidoneità  psico-fisica,  espulsi  o
prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti,  dispensati
o dichiarati decaduti dall'impiego in una  pubblica  amministrazione,
licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni  a
seguito di procedimento disciplinare;  non  sono,  altresì,  ammessi
coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per  delitti
non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali  per  delitti
non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale,
o lo sono stati senza successivo annullamento  della  misura,  ovvero
assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti
non definitivi. 
    3. Non  sono  ammessi  a  partecipare  al  concorso  i  candidati
appartenenti alla Polizia di Stato che sono sospesi cautelarmente dal
servizio a norma  dell'art.  93  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con applicazione delle disposizioni
del successivo art. 94. 
    4. I requisiti  prescritti  per  la  partecipazione  al  concorso
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine  utile  per
la presentazione della  domanda  di  cui  all'art.  4,  comma  1,  ad
eccezione del possesso del  diploma  di  specializzazione,  che  può
essere conseguito entro la data  di  svolgimento  della  prima  prova
d'esame, o, se  sarà  disposta,  della  prova  preselettiva  che  la
precederà,   nonché    dell'iscrizione    all'albo    professionale
dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, che può essere
conseguita  entro  l'inizio  del  prescritto  corso   di   formazione
iniziale,  purché  il  candidato   sia   in   possesso   di   idonea
documentazione attestante  l'avvenuta  presentazione  della  relativa
istanza. I requisiti di partecipazione devono  essere  mantenuti,  ad
eccezione di quello relativo al limite di età, sino al termine della
procedura concorsuale, a pena di esclusione dal concorso. I controlli
relativi ai titoli indicati tra i requisiti di ammissibilità oggetto
di  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  o  di   atto   di
notorietà, per i dichiaranti non già assoggettati  ai  controlli  a
campione svolti durante l'espletamento delle  procedure  concorsuali,
sono effettuati entro la data  di  inizio  del  prescritto  corso  di
formazione  iniziale.  I  controlli  sono  svolti  dalle   competenti
articolazioni dell'Amministrazione della  pubblica  sicurezza,  anche
mediante richieste rivolte alle articolazioni centrali e territoriali
delle altre amministrazioni in possesso della documentazione  oggetto
delle dichiarazioni. 
    5. Costituisce, inoltre, causa ostativa per la partecipazione  al
concorso l'espulsione da uno  dei  corsi  di  formazione  finalizzati
all'immissione nelle carriere dei funzionari della Polizia di Stato. 
    6. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito
della  condotta  e   quello   dell'idoneità   fisica,   psichica   e
attitudinale al servizio di polizia, nonché le cause di  risoluzione
di precedenti rapporti di pubblico impiego  e  la  veridicità  delle
dichiarazioni   rilasciate   dai   candidati.    Fatta    salva    la
responsabilità penale, il candidato decade dai  benefici  conseguiti
in virtu' di un provvedimento, emanato in suo favore, sulla  base  di
una dichiarazione non veritiera. 
    7. Ove  si  accerti,  in  occasione  dei  controlli,  la  mancata
veridicità del contenuto  delle  dichiarazioni,  ferma  restando  la
responsabilità penale, é dichiarata, con efficacia retroattiva,  la
decadenza dall'impiego con decreto del Capo della Polizia - Direttore
generale della pubblica sicurezza. 
    8.  L'esclusione  dal  concorso,  per   difetto   dei   requisiti
prescritti, é disposta in qualunque momento con decreto motivato del
Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. 

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