Il Ministero dell’Interno ha indetto un Bando di Concorso per la ricerca di 45 Figure Professionali come Medici da poter indirizzare alla Carriera dei Medici della Polizia di Stato. Si comunica che vi é la necessità di ricoprire tale Posizione in varie sedi delle Province Italiane.
Bando di Concorso
1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di quarantacinque medici della carriera dei medici della Polizia di Stato, aperto ai cittadini italiani in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, da assegnare secondo il seguente piano di distribuzione delle sedi di servizio: a) Abbasanta (OR): un posto; b) Alessandria: un posto; c) Ancona: un posto; d) Ascoli Piceno: un posto; e) Bologna: un posto; f) Brescia: due posti; g) Caserta: un posto; h) Cosenza: un posto; i) Firenze: un posto; j) Genova: tre posti; k) La Spezia: due posti; l) Livorno: un posto; m) Lucca: un posto; n) Macerata: un posto; o) Milano: un posto; p) Modena: un posto; q) Napoli: sei posti; r) Padova: due posti; s) Piacenza: un posto; t) Pisa: un posto; u) Potenza: un posto; v) Reggio Calabria: un posto; w) Salerno: un posto; x) Savona: un posto; y) Terni: un posto; z) Torino: due posti; aa) Trieste: tre posti; bb) Varese: un posto; cc) Venezia: tre posti; dd) Vibo Valentia: un posto; 2. Nell'ambito dei quarantacinque posti di cui al comma 1, cinque posti sono riservati al personale del ruolo degli ispettori tecnici - settore sanitario, nonché del ruolo direttivo tecnico - settore sanitario della Polizia di Stato, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera ttt-ter), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e cinque posti sono riservati ai restanti ruoli della Polizia di Stato con un'anzianità di servizio effettivo non inferiore a cinque anni. Il predetto personale deve essere in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3, fermo restando quanto previsto alla lettera d) del medesimo articolo.
Requisiti ed Invio della Domanda
1. Nell'ambito dei quarantacinque posti, di cui all'art. 1, ai candidati appartenenti alle sottoelencate categorie, purché in possesso degli altri requisiti previsti dal presente bando, sono rispettivamente riservati: A. undici posti al coniuge e ai figli superstiti, oppure ai parenti in linea collaterale di secondo grado, qualora unici superstiti, del personale deceduto in servizio e per causa di servizio appartenente alle Forze di polizia o alle Forze armate, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, con priorità assoluta rispetto ad altre riserve di posti eventualmente previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di persone; B. un posto agli Ufficiali che hanno terminato senza demerito la ferma biennale, ai sensi dell'art. 1005 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; C. un posto a coloro che hanno conseguito il diploma di maturità presso il Centro studi di Fermo, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472. 2. I posti oggetto delle riserve, previste nel comma 1 del presente articolo e nell'art. 1, comma 2, del presente bando, ove non coperti per mancanza di vincitori, saranno assegnati agli altri candidati idonei, seguendo l'ordine della graduatoria finale di merito. 1. I requisiti richiesti ai candidati, per la partecipazione al concorso, sono i seguenti: a) cittadinanza italiana; b) godimento dei diritti civili e politici; c) possesso delle qualità di condotta di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; d) non aver compiuto il 35° anno di età. Quest'ultimo limite é elevato, fino a un massimo di tre anni, in relazione all'effettivo servizio militare prestato dai concorrenti. Si prescinde dal limite d'età per il personale appartenente alla Polizia di Stato; e) possesso dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale prescritta per l'accesso alla carriera dei medici di polizia. I relativi requisiti si considerano in possesso dei candidati esclusivamente qualora sussistenti integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi accertamenti. L'eventuale acquisizione dei requisiti in un momento successivo all'espletamento dei rispettivi accertamenti non rileva ai fini dell'idoneità. Per i candidati appartenenti alla Polizia di Stato é richiesta unicamente l'idoneità attitudinale per l'accesso alla citata carriera; f) possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso una Università della Repubblica italiana o un Istituto di istruzione universitario equiparato; g) possesso di un diploma di specializzazione rilasciato dalle Scuole di specializzazione universitaria di area sanitaria di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, e successive modifiche ed integrazioni; h) possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo; i) iscrizione all'albo professionale dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri; j) per il personale della Polizia di Stato che concorre per le riserve dei posti di cui all'art. 1, comma 2, del presente bando, non aver riportato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria, o altra sanzione più grave, nei tre anni precedenti; l) per il personale della Polizia di Stato che concorre per le riserve dei posti di cui all'art. 1, comma 2, del presente bando, aver conseguito un giudizio complessivo non inferiore a «ottimo», nei tre anni precedenti. 2. Non sono ammessi a partecipare al concorso coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi. 3. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati appartenenti alla Polizia di Stato che sono sospesi cautelarmente dal servizio a norma dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con applicazione delle disposizioni del successivo art. 94. 4. I requisiti prescritti per la partecipazione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di cui all'art. 4, comma 1, ad eccezione del possesso del diploma di specializzazione, che può essere conseguito entro la data di svolgimento della prima prova d'esame, o, se sarà disposta, della prova preselettiva che la precederà, nonché dell'iscrizione all'albo professionale dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, che può essere conseguita entro l'inizio del prescritto corso di formazione iniziale, purché il candidato sia in possesso di idonea documentazione attestante l'avvenuta presentazione della relativa istanza. I requisiti di partecipazione devono essere mantenuti, ad eccezione di quello relativo al limite di età, sino al termine della procedura concorsuale, a pena di esclusione dal concorso. I controlli relativi ai titoli indicati tra i requisiti di ammissibilità oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, per i dichiaranti non già assoggettati ai controlli a campione svolti durante l'espletamento delle procedure concorsuali, sono effettuati entro la data di inizio del prescritto corso di formazione iniziale. I controlli sono svolti dalle competenti articolazioni dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, anche mediante richieste rivolte alle articolazioni centrali e territoriali delle altre amministrazioni in possesso della documentazione oggetto delle dichiarazioni. 5. Costituisce, inoltre, causa ostativa per la partecipazione al concorso l'espulsione da uno dei corsi di formazione finalizzati all'immissione nelle carriere dei funzionari della Polizia di Stato. 6. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della condotta e quello dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. Fatta salva la responsabilità penale, il candidato decade dai benefici conseguiti in virtu' di un provvedimento, emanato in suo favore, sulla base di una dichiarazione non veritiera. 7. Ove si accerti, in occasione dei controlli, la mancata veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ferma restando la responsabilità penale, é dichiarata, con efficacia retroattiva, la decadenza dall'impiego con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. 8. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, é disposta in qualunque momento con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
Approfondimenti
- Bando Integrale
- Scadenza: 22 dicembre 2022
- Gazzetta Ufficiale GU n.92 del 22-11-2022
- Concorsi non Scaduti
- Concorsi Ministero dell’Interno