Nel quadro del nostro sistema fiscale, emergono categorie di reddito particolari che per diverse ragioni (ad esempio, tassazione alla fonte o esenzione fiscale) non richiedono che il contribuente li segnali nella propria dichiarazione dei redditi.
Esistono, quindi, vari scenari in cui il reddito è immune dall’IRPEF e non necessita di essere annotato nella dichiarazione dei redditi.
Oggi, vedremo nel dettaglio cosa sono e quali sono i redditi provenienti dal lavoro autonomo occasionale, le retribuzioni non incassate, il trattamento di chiusura del rapporto di lavoro (TFR), i rimborsi spese elargiti dalle associazioni sportive dilettantistiche e i redditi esenti dall’IRPEF. Oltre ai redditi esenti da imposta, vedremo anche cosa sono le ritenute alla fonte e chi ne è soggetto.
Redditi esenti da tassazione, quali sono
In modo semplice, proviamo a fare un riepilogo delle principali situazioni in cui il reddito è immune dalla tassazione. Nel caso in cui tu abbia percepito uno di questi redditi nel corso del periodo di imposta, non è necessario inserirli nella tua dichiarazione dei redditi.
- Retribuzione non incassata
In seguito a retribuzioni non percepite, indennità di preavviso e somme ricevute per l’accordo di non concorrenza, il contribuente è esentato dall’inserimento di tali somme nella dichiarazione dei redditi. Questi redditi non sono soggetti all’IRPEF, benché il lavoratore dipendente o l’amministratore abbiano ricevuto una Certificazione Unica indicante gli importi in base al contratto di lavoro o al compenso pattuito.
- Entrate INAIL
Le entrate dell’INAIL, ad eccezione dell’indennità giornaliera per temporanea incapacità assoluta, non vengono considerate reddito e pertanto non hanno alcun impatto dal punto di vista fiscale. Allo stesso modo, le entrate di natura simile erogate da enti non residenti non costituiscono reddito.
- Redditi da associazione sportiva dilettantistica
Il reddito che deriva da un’associazione sportiva dilettantistica viene disciplinato come segue:
• La prima tranche di 10.000 euro, percepita complessivamente nel periodo d’imposta, non contribuisce al reddito. Questo vale se tale importo è l’unico percepito in questa categoria di reddito.
• Sui successivi 20.658,28 euro, si applica una ritenuta a titolo di imposta (con aliquota del 23%);
• Sulle somme eccedenti, si applica una ritenuta a titolo d’acconto (con aliquota del 23%).
- Borse di studio
La regola generale prevede l’applicazione dell’IRPEF ordinaria per i redditi derivanti da borse di studio, premi e assegni ricevuti come formazione professionale o sostegno agli studi. In altre parole, sono considerati redditi assimilabili a quelli da lavoro dipendente. Pertanto, il contribuente deve compilare correttamente il modello 730, inserendo l’importo corrispondente nel quadro C, o il modello Redditi Persone Fisiche, indicando le somme nel quadro RC.
- Pensioni esenti
Sono considerati redditi esenti dall’IRPEF anche alcuni specifici tipi di reddito pensionistico, che non necessitano di essere segnalati nella dichiarazione:
• Le pensioni ai cittadini invalsi o ai congiunti di persone decedute.
• Le pensioni di italiani, stranieri e apolidi che sono diventati invalidi durante il compimento dei loro doveri o a causa di atti terroristici o criminalità organizzata.
- Lavoro autonomo occasionale
Esiste un’altra situazione in cui il contribuente non è soggetto a tassazione: quando il contribuente ha ricevuto pagamenti per un lavoro autonomo occasionale che si colloca al di sotto della soglia di 4.800 euro nell’arco dell’anno. Se non sono stati percepiti altri redditi nel corso dell’anno, il contribuente non deve dichiarare quanto ricevuto sia nel modello Redditi che nel modello 730 mentre invece, nel caso fossero stati percepiti altri redditi durante l’anno, anche le somme derivanti da una prestazione occasionale di qualsiasi importo, sono soggette all’obbligo di essere riportate nella dichiarazione dei redditi, concorrendo alla determinazione del reddito imponibile IRPEF.
TFR
Il TFR è uno dei redditi esentasse dall’IRPEF. Gli importi ricevuti a titolo di trattamento di fine rapporto (TFR) sono soggetti a tassazione separata anziché all’IRPEF progressiva ordinaria. Questo vale anche per le altre indennità e somme ricevute in un’unica soluzione in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
Altri redditi esenti
Oltre alle casistiche sopra descritte, sono considerati redditi esenti dall’IRPEF e quindi non da segnalare nella dichiarazione dei redditi anche i seguenti tipi di reddito:
- L’aumento sociale delle pensioni previsto dall’articolo 1 della Legge n. 544/1988;
- L’indennità di mobilità per la parte utilizzata per la costituzione di cooperative;
- Gli assegni per le attività di ricerca da parte delle università;
- L’assegno di maternità, previsto dalla Legge n. 448/1998, per le donne non lavoratrici.
Ritenute alla fonte, di cosa si tratta
Passiamo ora alle ritenute alla fonte, che altro non sono che meccanismi di “riscossione delle imposte”. Le ritenute alla fonte costituiscono quel procedimento attraverso cui i sostituti d’imposta si impegnano a trattenere specifiche somme di denaro da versare a un altro soggetto, il sostituito, per poi utilizzarle per il pagamento delle imposte dovute dal sostituito all’erario. Quando si fa riferimento alle ritenute alla fonte, si parla quindi di metodi di riscossione delle imposte. L’obbligo a carico del sostituto deriva dal fatto che egli dispone di somme da versare al soggetto passivo, e che per quest’ultimo costituiscono un reddito. La ritenuta alla fonte viene effettuata da professionisti, artisti, persone fisiche che svolgono attività agricole o commerciali e da società di persone e soggetti equiparati per i tributi diretti come l’IRES e l’IRPEF.
Soggetti alla ritenuta alla fonte
Sono due i soggetti coinvolti in questa operazione: il sostituto d’imposta e il sostituito (hanno lo stesso nome, tanto per complicare le cose, ma in realtà sono diversi): il sostituito d’imposta è in pratica il passivo dell’imposta.
Il sostituto d’imposta è tenuto a versare quanto dovuto al fisco, calcolando e pagando le imposte sul reddito dovuto al soggetto sostituito. Sono soggetti alla ritenuta alla fonte i compensi corrisposti:
- per prestazioni di lavoro autonomo, anche occasionale, inclusa la partecipazione agli utili;
- sui diritti di opere creative, ceduti da persone fisiche non imprenditori o professionisti che li hanno acquisiti;
- per l’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
- per prestazioni svolte a favore di terzi;
- sugli utili che spettano ai soci fondatori di società per azioni e ai promotori, oppure ai soci in accomandita per azioni e nelle società a responsabilità limitata;
- sugli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione;
- sui redditi derivanti dalla cessione di diritti d’autore.