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Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, 23 Posti

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Il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa ha indetto un Concorso Pubblico per l’Assunzione di 15 Funzionari Amministrativi e 8 Funzionari Informatici, entrambe in area III F1, per un totale di 23 Posti.

Bando di Concorso

1. Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per esami,  per  il
reclutamento a tempo pieno ed indeterminato, di ventitre'  unita'  di
personale non dirigenziale  da  destinare  alle  esigenze  funzionali
degli uffici centrali e  periferici  della  Giustizia  amministrativa
nella misura e con il profilo di seguito indicati: 
      quindici funzionari   amministrativi,    area    III,    fascia
retributiva F1 (cod. concorso «FUNZAMM»); 
      otto funzionari informatici, area III,  fascia  retributiva  F1
(cod. concorso «FUNZINF»). 
    2. Il trenta per cento dei posti  a  concorso  e'  riservato,  ai
sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009,  n.  150,
al personale di ruolo  della  Giustizia  amministrativa,  purche'  in
possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente bando. 
    3. Si applica, altresi',  la  riserva  di  posti  in  favore  del
personale militare di cui all'art. 1014 del  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66 nonche' in favore degli ufficiali di complemento in
ferma biennale ed agli ufficiali in ferma prefissata congedati  senza
demerito  di  cui  all'art.  678,  comma  9,  del  medesimo   decreto
legislativo, purche' in  possesso  dei  requisiti  di  ammissione  al
concorso di cui all'art. 2 del presente bando. 
    4. I posti oggetto di riserva, non coperti dal personale  di  cui
ai commi 2 e 3, sono conferiti secondo l'ordine di graduatoria. 
    5. Il candidato che intenda avvalersi della riserva ne deve  fare
espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso.

Requisiti ed Invio della Domanda

1. Per l'ammissione al concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli stati
membri dell'Unione europea; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) titolo di studio previsto per l'accesso  alla  posizione  da
ricoprire, come indicato all'art. 3 per ciascun profilo. 
    Ai fini del presente bando, si intende: 
      per diploma di laurea (DL) il titolo accademico di  durata  non
inferiore  a  quattro  anni,  conseguito  secondo   gli   ordinamenti
didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509; 
      per laurea  (L),  il  titolo  accademico  di  durata  triennale
conseguito ai sensi del decreto ministeriale  22  dicembre  2004,  n.
270; 
      per laurea specialistica (LS), il titolo accademico, di  durata
normale di  due  anni,  conseguito  dopo  la  laurea  (L)  di  durata
triennale, ora denominato laurea magistrale (LM) ai  sensi  dell'art.
3, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 22 dicembre 2004,  n.
270; 
      per laurea magistrale (LM) il titolo accademico a  ciclo  unico
della durata di cinque anni o di  sei  anni,  ai  sensi  del  decreto
ministeriale 2 luglio 2010, n. 244 e del decreto interministeriale  2
marzo 2011. 
    Si  applicano  i  criteri  di  equipollenza  e  di  equiparazione
previsti dal decreto del Ministro dell'Universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509,  dal  decreto  del
Ministro dell'istruzione, dell'Universita' e della ricerca 22 ottobre
2004,   n.   270,   dai   decreti   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'Universita' e della ricerca di concerto con il Ministro  per  la
pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 e  del  15
febbraio 2011. 
    Il candidato in possesso  di  un  diploma  di  laurea  rilasciato
secondo il vecchio ordinamento, che  trovi  corrispondenza  con  piu'
classi di lauree specialistiche o magistrali,  dovra'  allegare  alla
domanda di partecipazione il certificato con il  quale  l'Ateneo  che
gli ha conferito il diploma di laurea attesti a quale singola  classe
e' equiparato il titolo di studio posseduto. 
    I candidati in possesso di un titolo  di  studio  estero,  avente
valore ufficiale nello Stato in cui e' stato conseguito, sono ammessi
alle prove concorsuali, purche' lo stesso  sia  stato  equiparato  ai
sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 20  marzo  2001,
n. 165. I candidati che hanno presentato  domanda  di  riconoscimento
del titolo richiesto per l'ammissione  al  concorso  sono  ammessi  a
partecipare con riserva. Nel caso in  cui  il  titolo  straniero  sia
stato riconosciuto equipollente, sara' cura del candidato  dimostrare
l'equipollenza  allegando  alla  domanda  il  provvedimento  che   la
riconosce. 
      d) idoneita' allo svolgimento delle funzioni da svolgere; 
      e) qualita' morali e condotta incensurabili; 
      f) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva per  i
cittadini soggetti a tale obbligo; 
      g) eta' non inferiore agli anni diciotto. 
    2. Non possono accedere al concorso coloro che: 
      siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo; 
      siano stati destituiti o  dispensati  dall'impiego  presso  una
pubblica amministrazione per  persistente  insufficiente  rendimento,
ovvero siano stati licenziati da  altro  impiego  statale,  ai  sensi
della vigente normativa contrattuale, per aver  conseguito  l'impiego
mediante la produzione di documenti  falsi  e,  comunque,  con  mezzi
fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di
lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. 
    I requisiti di cui al presente articolo devono  essere  posseduti
alla  data  di  scadenza  del  termine   utile   stabilito   per   la
presentazione delle domande di ammissione al concorso. 
    L'amministrazione   si   riserva    di    provvedere    d'ufficio
all'accertamento dei requisiti e delle eventuali cause di risoluzione
dei precedenti rapporti di pubblico impiego. 
    I candidati sono ammessi a partecipare alle prove concorsuali con
riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti. 
    In caso di difetto dei  requisiti  prescritti,  l'amministrazione
puo'  disporre,  in  ogni  momento,  l'esclusione  dal  concorso  con
provvedimento motivato.

Approfondimenti

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