È stato appena pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DCPM 60 CFU: la nostra Redazione ha letto tutta la documentazione e ha provveduto a fare un riassunto con una spiegazione semplificata, per capire cosa cambia rispetto al passato.
Ovviamente vi forniremo anche tutta la documentazione ufficiale in pdf, anzi iniziamo proprio da questa:
Ed ora vediamo nei vari paragrafi di cosa parla il decreto 60 CFU e quali novità introduce. Analizzeremo in particolare gli Articoli del Decreto e gli allegati che riteniamo siano quelli che interessano alla maggior parte delle persone.
Fabbisogno dei docenti e attivazione dei percorsi di formazione
Sintesi Articolo 6 del Decreto
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito individua il fabbisogno di docenti per i tre anni scolastici successivi, per il sistema nazionale di istruzione e lo comunica al Ministero dell’Università e della Ricerca entro il mese di febbraio di ogni anno. In questo modo viene autorizzata all’istituzione di percorsi di formazione iniziale, da parte di università e AFAM.
Queste ultime a loro volta dovranno comunicare in apposite banche dati il potenziale formativo su base triennale per ciascun percorso; un’informazione fondamentale per poter adeguare la selettività delle procedure concorsuali, indette per ciascuna classe di concorso.
Nel caso in cui le domande per i percorsi di formazione dovessero eccedere il livello sostenibile, le università e le istituzioni AFAM potranno programmare a livello locale l’accesso a tali percorsi con le modalità individuate dal decreto di cui al primo periodo.
Come si struttura l’offerta formativa
Sintesi Articolo 7 del Decreto
L’offerta formativa dei percorsi di formazione iniziale, strutturata in base al profilo di cui l’allegato A del Decreto, prevede non meno di 60 CFU o CFA.
Per ogni CFU o CFA di tirocinio, l’impegno in presenza nei gruppi-classe è di almeno 12 ore. Ecco cosa prevede: affiancamento del tutor, compilazione e formazione dell’E-portfolio delle competenze professionali acquisite, con analisi di casi problematici emersi durante lo stesso tirocinio.
Ecco chi può accedere all’offerta formativa:
- Chi è in possesso dei titoli di studio di cui all’art.5, commi 1 e 2 del decreto legislativo;
- Coloro che sono regolarmente iscritti ai corsi di studio di cui sopra. Se dovesse trattarsi di lauree magistrali a ciclo unico, è necessario aver conseguito almeno 180 CFU. Per questa categoria di partecipanti, l’offerta formativa è fruita in forma aggiuntiva rispetto alle attività formative curricolari.
I vincitori del concorso che non hanno l’abilitazione all’insegnamento devono conseguire 30 dei complessivi CFU o CFA del percorso di formazione iniziale, con oneri a proprio carico. I contenuti e gli obiettivi dell’offerta formativa sono individuati nell’allegato 2 del Decreto. I soggetti di cui al primo periodo, acquisiti i 30 CFU o CFA, sostengono la prova finale con le modalità specificate nell’art. 9.
Riconoscimento dei Crediti
Articolo 8 del Decreto
1. Ai fini del conseguimento dei CFU o CFA di cui all’art. 7, comma 2, sono riconosciuti 24 CFU o CFA conseguiti entro il 31 ottobre 2022 sulla base del previgente ordinamento, fermi restando almeno 10 CFU o CFA di tirocinio diretto. Ai fini del completamento del percorso di formazione iniziale, l’offerta formativa è definita dall’allegato 5 al presente decreto, di cui è parte integrante ed essenziale.
2. I CFU e i CFA conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici, se coerenti con il profilo di cui all’allegato A al presente decreto, possono essere riconosciuti secondo le linee guida di cui all’allegato B al presente decreto, di cui è parte integrante ed essenziale.
Prova finale del percorso universitario e accademico
Sintesi Articolo 9
La prova finale del percorso universitario e accademico consiste in una prova scritta e in una lezione simulata, che accertano l’acquisizione delle competenze professionali specificate nell’allegato A del Decreto.
La prova scritta consiste in un’analisi sintetica dell’esperienza svolta durante il tirocinio del percorso di formazione, con analisi di casi e situazioni problematiche, per accertare l’acquisizione di competenze e conoscenze psicopedagogiche.
Per quanto riguarda la lezione simulata, il tema sarà scelto dalla commissione 48 ore prima, la durata massima della prova è di 45 minuti e si svilupperà con tecnologie digitali multimediali.
Per i soggetti che hanno conseguito ulteriori abilitazioni specificate all’art. 13, comma 2 del decreto legislativo, la prova scritta prevede un intervento di progettazione didattica innovativa, utilizzando gli strumenti digitali multimediali, in relazione alla disciplina della classe di concorso.
La prova finale è superata se si ottiene come punteggio minimo 7/10 sia nella parte scritta, sia nella lezione simulata. In questo modo si potrà ottenere l’abilitazione all’insegnamento per la propria classe di concorso.
Costi massimi di iscrizione ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale
Sintesi Articolo 12
Per l’iscrizione di formazione iniziale, per conseguire non meno di 60 CFU oCFA, è previsto un costo massimo di 2.500€ a carico dei partecipanti, compresi coloro che vincono il concorso ai sensi dell’art.18-bis, comma 1, primo periodo.
Il costo massimo del percorso formativo è di 2.000€ solo per gli studenti iscritti ai corsi di studio per il conseguimento dei titoli specificati all’art. 5, commi 1 e 2, per i vincitori del concorso di cui all’art. 13, comma 2 e per chi ha conseguito 24 CFU o CFA entro il 31 ottobre 2022 secondo il precedente ordinamento.
Per quanto riguarda la prova finale al termine della formazione iniziale, il costo massimo a carico del partecipante è di 150€.
I costi di cui sopra sono aggiornati a cadenza triennale dal Miur.
Competenze professionali del docente abilitato
Sintesi dell’Allegato A
La definizione del profilo professionale del docente abilitato si basa non solo sulla profonda conoscenza dei contenuti e dell’insegnamento nella sua specifica materia, ma anche su tre pilastri fondamentali:
- La passione e motivazione nell’essere docente, fungendo da mentore, costruendo rapporti educativi positivi riconoscendo l’unicità di ogni studente.
- La comprensione che le competenze si affinano attraverso l’esperienza pratica e la riflessione, spesso dialogando con colleghi più esperti.
- L’impegno nel guidare tutti gli studenti nella scoperta dei loro talenti e potenzialità.
Questi tre principi fondamentali sono alla base della costruzione del profilo professionale del docente, incentrato su metodi che aiutino gli studenti ad evolversi.
Descrizione del Docente Abilitato e Competenze
Segue Sintesi dell’Allegato A
Il profilo del docente abilitato illustra una serie di competenze che spaziano dalla didattica all’organizzazione, dall’osservazione all’innovazione. Il docente ha il dovere di promuovere una partecipazione attiva degli studenti, costruire rapporti basati su fiducia e sostenere ogni studente, in particolare quelli con esigenze speciali. La sua professionalità è riconosciuta anche attraverso il suo contributo alla crescita della comunità scolastica.
Le competenze del docente comprendono:
a) Una vasta gamma di competenze, tra cui culturali, didattiche e relazionali, con una particolare attenzione all’innovazione e alla legislazione scolastica.
b) Abilità nella progettazione educativa, enfatizzando la personalizzazione dell’insegnamento.
c) Gestione efficiente della classe, creando un ambiente propizio all’apprendimento.
d) Capacità di adattare il proprio metodo didattico basato sulle situazioni.
e) Competenze nella guida orientativa degli studenti.
f) Capacità nell’affrontare le responsabilità legate al ruolo di docente e all’organizzazione scolastica.
g) Abilità nell’osservazione e valutazione per migliorare l’apprendimento degli studenti.
h) Lavorare in modo collaborativo con altri docenti e con la comunità scolastica.
i) Abilità comunicative con le famiglie e utilizzo di strumenti digitali come registri elettronici.
j) Utilizzo efficace delle tecnologie digitali nell’insegnamento.
Requisiti professionali base che un docente abilitato deve dimostrare:
- Conoscenza approfondita della propria materia e delle relative tecniche didattiche.
- Comprendere le attuali metodologie di insegnamento relative alla sua materia.
- Avere una profonda comprensione della storia e dell’evoluzione della sua disciplina.
- Conoscere le interconnessioni tra la sua materia e altre discipline. Specificamente, si valuteranno le competenze relative alle linee guida nazionali, la capacità di promuovere competenze chiave europee, e la capacità di trasformare l’insegnamento in un’apprendimento significativo per lo studente.
Riconoscimento dei Crediti Formativi
Sintesi dell’Allegato B
Le direttive qui stabilite sono inerenti ai percorsi di formazione delineati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Essi sono integrati nel sistema di formazione superiore, aderendo ai suoi principi fondamentali come il riconoscimento dei crediti formativi ottenuti durante corsi universitari o accademici.
Tuttavia, rispettando la normativa in vigore e i seguenti criteri:
- È permesso riconoscere le attività formative e i crediti ottenuti durante studi universitari o accademici se sono in linea con gli obiettivi formativi dell’allegato A. La definizione dei crediti addizionali da riconoscere si basa sulle competenze acquisite dagli studenti.
- Il totale dei crediti riconosciuti non può superare i 12 per le attività formative in ambito educativo, didattiche specifiche e attività relative alle competenze psico-socio-antropologiche, linguistiche e digitali.
- Analogamente, non possono essere riconosciuti più di 5 crediti per le attività di tirocinio diretto e indiretto.
- Il riconoscimento avverrà considerando la coerenza dei contenuti rispetto ai settori scientifici, gli obiettivi delle attività e i risultati di apprendimento, indipendentemente dal nome specifico del corso, in conformità con le linee guida ECTS 2015.
- Per dottori di ricerca o dottorandi al terzo anno, i consigli di corso esamineranno le competenze acquisite durante il dottorato per un possibile riconoscimento.
- Se il riconoscimento avviene riferendosi ai percorsi formativi degli allegati 2, 3, 4 e 5, il numero dei crediti riconosciuti sarà ridotto proporzionalmente.