carabinieri forestale concorsi

Il Ministero della Difesa ha indetto un Concorso per l’arruolamento di 11 Tenenti in Servizio Permanente nell’Arma dei Carabinieri – Forestale.

Bando di Concorso

1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina  di
complessivi 11 (undici) tenenti  in  servizio  permanente  nel  ruolo
forestale dell'Arma dei carabinieri cosi' ripartiti: 
      a) n. 9 (nove) posti, per i cittadini italiani che alla data di
scadenza  del  termine  per  la  presentazione   della   domanda   di
partecipazione sono in possesso dei requisiti di  cui  al  successivo
art. 2, del presente decreto; 
      b) n. 2 (due) posti, per i militari dell'Arma  dei  carabinieri
appartenenti   ai   ruoli   Ispettori,   Sovrintendenti,   Appuntati,
Carabinieri, e gli appartenenti ai ruoli forestali  degli  Ispettori,
Sovrintendenti,    Appuntati,    Carabinieri,    Periti,    Revisori,
Collaboratori  e  Operatori,  che  abbiano   riportato,   nell'ultimo
biennio, la qualifica finale non inferiore a «eccellente», e che alla
data di scadenza del termine per la presentazione  della  domanda  di
partecipazione sono in possesso dei requisiti di  cui  al  successivo
art. 2, del presente decreto. 
    2. Dei 9 (nove) posti a concorso, di cui al precedente  comma  1,
lettera a), del presente articolo, 1 (uno) e' riservato al coniuge  e
ai figli superstiti,  ovvero  ai  parenti  in  linea  collaterale  di
secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze  armate
(compresa l'Arma dei carabinieri) e delle Forze di  polizia  deceduto
in  servizio  e  per  causa  di   servizio.   Il   posto   riservato,
eventualmente non ricoperto per insufficienza di riservatari  idonei,
sara' devoluto agli altri concorrenti idonei secondo  l'ordine  della
relativa graduatoria. 
    3. Il numero dei posti disponibili di cui al precedente comma  1,
lettere a) e b) del presente articolo potranno subire modifiche, fino
alla data  di  approvazione  della  relativa  graduatoria  finale  di
merito, qualora fosse necessario soddisfare  esigenze  dell'Arma  dei
carabinieri connesse  alla  consistenza  degli  Ufficiali  del  ruolo
forestale. 
    4. Resta impregiudicata per  l'Amministrazione  della  difesa  la
facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il  presente
bando  di  concorso,  modificare  il  numero  dei  posti,  annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dal
concorso o l'incorporamento dei vincitori, prorogare  il  termine  di
presentazione delle domande del concorso (ferma restando la  prevista
data relativa al possesso dei requisiti, dei titoli di merito  e  dei
titoli  di  preferenza),  in  ragione  di  esigenze  attualmente  non
valutabili ne'  prevedibili,  ovvero  in  applicazione  di  leggi  di
bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di  contenimento
della spesa pubblica. In tal  caso,  l'Amministrazione  della  difesa
provvedera' a darne formale comunicazione mediante avviso  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  4ª  Serie
speciale «Concorsi ed esami». 
    5. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    6. La Direzione generale si riserva  altresi'  la  facolta',  nel
caso di eventi  avversi  di  carattere  eccezionale  che  impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi  nei
tempi  e  nei  giorni  previsti  per   l'espletamento   delle   prove
concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In
tal caso, sara' dato avviso nel sito  internet  «www.carabinieri.it»,
definendone le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a
tutti gli effetti e per tutti gli interessati.

Requisiti di Partecipazione

1. Al concorso possono partecipare i cittadini che, alla data  di
scadenza del termine di presentazione  delle  domande,  indicata  nel
successivo art. 3, comma 1: 
      a) non abbiano superato il giorno di compimento del: 
        1) 40° anno di eta', se appartenenti all'Arma dei carabinieri
ai ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri; 
        2) 34° anno di eta', se Ufficiali  in  ferma  prefissata  che
abbiano completato un anno di servizio e se Ufficiali Inferiori delle
forze di completamento. Non rientrano in tale categoria gli Ufficiali
di Complemento che sono stati richiamati, a mente dell'art. 1255  del
decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,   per   addestramento
finalizzato all'avanzamento nel congedo; 
        3) 50° anno di eta', se militari  dell'Arma  dei  carabinieri
appartenenti ai  ruoli  forestali  degli  Ispettori,  Sovrintendenti,
Appuntati e Carabinieri, Periti, Revisori, Collaboratori ed Operatori
dell'Arma stessa; 
        4) 32° anno di eta',  se  non  appartenenti  alle  precedenti
categorie. 
      Eventuali aumenti dei limiti di  eta'  previsti  dalle  vigenti
disposizioni di legge  per  l'ammissione  ai  pubblici  impieghi  non
trovano applicazione; 
      b) siano in possesso della cittadinanza italiana; 
      c) godano dei diritti civili e politici; 
      d) siano in possesso di uno dei titoli di  studio  appartenenti
alle classi di laurea magistrale e/o laurea magistrale a ciclo  unico
appresso indicate: 
        scienze e tecnologie agrarie (LM-69); 
        scienze e tecnologie alimentari (LM-70); 
        scienze e tecnologie forestali ed ambientali (LM-73); 
        scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio (LM-75); 
        scienze zootecniche e tecnologie animali (LM-86); 
        architettura del paesaggio (LM-03); 
        architettura e ingegneria edile-architettura (LM-04); 
        giurisprudenza (LMG-01); 
        scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63); 
        ingegneria civile (LM-23); 
        ingegneria dei sistemi edilizi (LM-24); 
        ingegneria della sicurezza (LM-26); 
        ingegneria per l'ambiente e il territorio (LM-35); 
        pianificazione territoriale urbanistica e ambientale (LM-48); 
        biologia (LM-6); 
        biotecnologie agrarie (LM-7); 
        scienze della natura (LM-60); 
        scienze e tecnologie geologiche (LM-74); 
        scienze geofisiche (LM-79). 
      Saranno ritenuti validi anche i  titoli  di  laurea  conseguiti
secondo i precedenti  ordinamenti,  in  virtu'  delle  corrispondenze
indicate dal decreto interministeriale 9  luglio  2009  e  successive
modificazioni e integrazioni. 
      Per i  titoli  di  laurea  conseguiti  all'estero,  invece,  e'
richiesta la dichiarazione  di  equipollenza  ovvero  di  equivalenza
secondo la procedura prevista dall'art. 38  del  decreto  legislativo
165/2001,  la  cui  modulistica  e'  disponibile  sul  sito  web  del
Dipartimento            della            funzione            pubblica
(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri). 
      Il candidato che non sia ancora in possesso  del  provvedimento
di equipollenza o equivalenza  dovra'  dichiarare  nella  domanda  di
partecipazione di aver presentato la relativa  richiesta,  ovvero  le
sole  lauree   magistrali   conseguite   in   territorio   nazionale,
riconosciute per legge o per decreto ministeriale equipollente ad una
di quelle prescritte per la partecipazione al concorso indetto con il
presente decreto. Altresi', per  il  candidato  gia'  abilitato  alla
professione in  territorio  nazionale  sara'  sufficiente  presentare
un'autocertificazione di iscrizione all'Albo nazionale professionale. 
      In  entrambi  i  casi,  i  concorrenti  dovranno  all'atto   di
presentazione per la prima  prova  scritta,  consegnare  la  relativa
documentazione probante; 
      e) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso  una  pubblica  amministrazione,  licenziati  dal
lavoro alle dipendenze di  pubbliche  amministrazioni  a  seguito  di
procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio,
da precedente arruolamento nelle Forze  armate  o  di  polizia  dello
Stato, per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita  militare,
a  esclusione  dei  proscioglimenti  a  domanda  e  per   inidoneita'
psicofisica; 
      f) non siano stati condannati per delitti  non  colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  di  pena  su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna; 
      g) non siano  in  atto  imputati  in  procedimenti  penali  per
delitti non colposi; 
      h) non avere in atto un  procedimento  disciplinare  avviato  a
seguito di procedimento penale di cui alla precedente lettera g)  che
non si sia concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione  perche'
il fatto non sussiste ovvero perche' l'imputato non lo  ha  commesso,
pronunciata ai sensi dell'art. 530 del  codice  di  procedura  penale
(solo se militari in servizio permanente); 
      i) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      j) non siano stati dichiarati inidonei  all'avanzamento  ovvero
non vi abbiano rinunciato negli ultimi cinque anni di servizio  (solo
se militari in servizio permanente); 
      k) abbiano tenuto condotta incensurabile; 
      l)  non  abbiano  tenuto  comportamenti  nei  confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      m) solo per i concorrenti in servizio nell'Arma dei carabinieri
che partecipano per i posti di cui all'art. 1, comma 1,  lettera  b):
abbiano riportato, nel biennio antecedente la data  di  scadenza  del
termine per la presentazione delle domande la qualifica non inferiore
a «eccellente», ovvero, in caso di rapporto informativo, un  giudizio
equivalente; 
      n) se concorrenti  di  sesso  maschile,  non  abbiano  prestato
servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8  luglio  1998,  n.
230,  a  meno   che   abbiano   presentato   apposita   dichiarazione
irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso
l'Ufficio nazionale per  il  servizio  civile  non  prima  che  siano
decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati  in
congedo, come disposto dall'art. 636 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66. In tal caso,  la  dichiarazione  potra'  essere  esibita
all'atto della presentazione alla prima prova del concorso; 
      o) non abbiano  riportato,  nel  precedente  biennio,  sanzioni
disciplinari registrate a matricola; 
    Il difetto anche di uno soltanto dei requisiti di cui al presente
articolo, determinera' l'esclusione dal concorso. 
    2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto
con il presente decreto e l'ammissione  dei  medesimi  al  prescritto
corso formativo  biennale  sono  subordinati  al  riconoscimento  del
possesso: 
      a)  dell'idoneita'  psicofisica  e  attitudinale  al   servizio
militare  incondizionato  quali  Ufficiali  in  servizio   permanente
dell'Arma dei carabinieri, da accertarsi con le modalita' di  cui  ai
successivi articoli 11 e 12; 
      b)  dei  requisiti  di  moralita'  e  condotta  stabiliti   per
l'ammissione ai  concorsi  nella  Magistratura  ordinaria,  ai  sensi
dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.  L'accertamento  di
tali requisiti sara' effettuato d'ufficio dall'Arma  dei  carabinieri
con le modalita' previste dalla normativa vigente. 
    3. I requisiti di cui al comma 1  devono  essere  posseduti  alla
data di scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  domande  di
partecipazione al concorso, indicato al successivo art. 3,  comma  1.
Gli stessi, fatta eccezione per quello di cui alla lettera  a),  e  i
requisiti di cui al precedente comma 2, devono essere mantenuti  sino
alla data di nomina a Ufficiale  in  servizio  permanente  del  ruolo
forestale dell'Arma dei carabinieri.

Come inoltrare la Domanda

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
ed inviata esclusivamente on-line seguendo la procedura indicata  sul
sito www.carabinieri.it - area concorsi, entro il termine  di  trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a  quello  di  pubblicazione
del  presente  decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale  «Concorsi  ed  esami».  Se  il  termine
coincide con  un  giorno  festivo,  questo  e'  prorogato  al  giorno
successivo. Per la data di presentazione fara' fede quella  riportata
sul modulo di domanda rilasciato dal sistema automatizzato. 
    2.  Per  poter  presentare  la  domanda  di   partecipazione   e'
necessario munirsi, per tempo, di uno tra  i  seguenti  strumenti  di
identificazione: 
      credenziali SPID con livello  di  sicurezza  2  che  consentono
l'accesso  ai  servizi   on-line   della   pubblica   amministrazione
attraverso l'utilizzo di nome utente, password e la generazione di un
codice temporaneo (one time password). Le istruzioni per il  rilascio
di SPID (Sistema pubblico di identita' digitale) sono disponibili sul
sito   ufficiale   dell'Agenzia   per   l'Italia   digitale    (AgID)
all'indirizzo www.spid.gov.it 
      idoneo  lettore  di  smart-card  installato  nel  computer  per
l'utilizzo con carta nazionale  dei  servizi  (CNS),  precedentemente
attivata presso gli sportelli pubblici preposti, i quali provvedono a
rilasciare un PIN. 
    3.  Lo  strumento  di  identificazione  prescelto  dovra'  essere
intestato esclusivamente al candidato che presenta la domanda. 
    4. Non sono ammesse le domande di partecipazione, presentate  con
modalita' diverse da quanto previsto dal presente articolo  (compreso
quelle  cartacee)  o  presentate  con  sistemi   di   identificazione
intestati a persone  diverse  da  quelle  indicate  al  comma  3  del
presente articolo. 
    5. Una  volta  autenticatosi  nel  sito,  il  concorrente  dovra'
compilare tutti i campi presenti seguendo i passaggi  indicati  dalla
procedura. 
    6. La procedura chiedera' al concorrente di: 
      a) indicare due indirizzi e-mail validi: 
        posta elettronica standard, su cui ricevera' una copia  della
domanda di partecipazione al concorso; 
        posta elettronica certificata (PEC) da cui inviare e ricevere
le comunicazioni attinenti alla procedura concorsuale; 
      b) caricare una fototessera in formato digitale. 
    7. Il concorrente, consapevole delle conseguenze penali  in  caso
di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 76  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,   n.   445,   deve
dichiarare: 
      a) a quale dei posti a concorso intende partecipare, atteso che
la domanda di partecipazione puo'  essere  presentata  solo  per  una
delle lettere di cui al precedente art. 1, comma 1; 
      b) i propri dati anagrafici (cognome, nome,  luogo  e  data  di
nascita) e il codice fiscale; 
      c) il proprio stato civile; 
      d) la residenza e il recapito al  quale  desidera  ricevere  le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di  avviamento
postale e di numero telefonico (telefonia fissa e mobile). Se  ne  e'
in possesso,  anche  il  proprio  domicilio  digitale.  Se  cittadino
italiano  residente  all'estero,  dovra'  indicare   anche   l'ultima
residenza in  Italia  della  famiglia  e  la  data  di  espatrio.  Il
concorrente  dovra'   segnalare,   altresi',   all'indirizzo   e-mail
cnsrconcuff@pec.carabinieri.it  al  predetto  Centro   nazionale   di
selezione e reclutamento,  ogni  variazione  del  recapito  indicato.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita'  per  l'eventuale
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta  indicazione  del
recapito da  parte  del  concorrente  ovvero  da  mancata  o  tardiva
comunicazione del cambiamento  del  recapito  stesso  indicato  nella
domanda, ne' per eventuali disguidi telematici o comunque  imputabili
a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore; 
      e) il possesso della cittadinanza italiana. In caso  di  doppia
cittadinanza,   il   concorrente   dovra'   indicare,   in   apposita
dichiarazione da consegnare all'atto della presentazione  alla  prima
prova del concorso, la seconda  cittadinanza  e  in  quale  Stato  e'
soggetto o ha assolto agli obblighi militari; 
      f) il comune nelle cui liste elettorali e'  iscritto  ovvero  i
motivi della mancata iscrizione o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
      g) di aver tenuta condotta incensurabile; 
      h) di non  essere  stato  condannato,  anche  con  sentenza  di
applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa
o con decreto penale di condanna; 
      i) di non essere in atto imputato in  procedimenti  penali  per
delitti non colposi, di non  essere  stato  sottoposto  a  misure  di
prevenzione. 
      Il concorrente dovra' impegnarsi,  altresi',  a  comunicare  al
Comando generale dell'Arma dei  carabinieri  -  Centro  nazionale  di
selezione  e  reclutamento  -   ufficio   concorsi   e   contenzioso,
all'indirizzo   e-mail    cnsrconcuff@pec.carabinieri.it    qualsiasi
variazione   della   sua   posizione   giudiziaria   che   intervenga
successivamente alla dichiarazione di cui sopra, fino alla  nomina  a
Ufficiale in servizio permanente; 
      j) gli eventuali servizi prestati  come  impiegato  presso  una
pubblica amministrazione e di non essere stato destituito, dispensato
o dichiarato decaduto dall'impiego  presso  l'amministrazione  stessa
ovvero   prosciolto,   d'autorita'   o   d'ufficio,   da   precedente
arruolamento nelle Forze armate o di polizia per motivi  disciplinari
o di inattitudine alla vita militare o  per  perdita  permanente  dei
requisiti di idoneita' fisica. Tale dichiarazione va  resa  anche  se
negativa; 
      k) di non essere stato dichiarato obiettore di coscienza ovvero
ammesso a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8
luglio  1998,  n.  230,  a  meno  che   abbia   presentato   apposita
dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status  di  obiettore  di
coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima
che siano decorsi almeno cinque anni  dalla  data  in  cui  e'  stato
collocato  in  congedo,  come  previsto  dall'art.  636  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Tale dichiarazione va resa anche se
negativa; 
      l) l'eventuale  appartenenza  a  una  delle  categorie  di  cui
all'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (coniuge  e
figli superstiti, ovvero parenti  in  linea  collaterale  di  secondo
grado qualora unici superstiti, del  personale  delle  Forze  armate,
compresa l'Arma dei carabinieri, e delle Forze di polizia deceduto in
servizio e per causa di servizio); 
      m) il servizio militare eventualmente prestato, con indicazione
della durata e del grado rivestito. Se  Ufficiale  di  Complemento  o
Ufficiale in ferma prefissata, dovra' indicare la data di inizio  del
corso allievi ufficiali di complemento o del corso allievi  ufficiali
in  ferma  prefissata,  il  numero,  la  tipologia  dello  stesso   e
l'anzianita' giuridica di nomina. Inoltre, dovra' indicare: 
        1) se Ufficiale di Complemento, la data di fine del  servizio
di prima nomina,  l'eventuale  ammissione  alla  ferma  biennale  non
rinnovabile e la data di fine della ferma biennale; 
        2) se Ufficiale in  ferma  prefissata,  la  data  in  cui  ha
maturato l'anno di servizio; 
        3) se Ufficiale delle  Forze  di  Completamento,  i  richiami
effettuati, la loro durata e l'esigenza per cui e' stato richiamato; 
      n)  il  Centro  documentale  (ex  Distretto  militare)   o   il
Dipartimento militare marittimo/Capitaneria di porto o  la  Direzione
territoriale  del  personale  della  regione  aerea  competente   per
territorio o il Comando Aeronautica militare di Roma,  di  ascrizione
in relazione alla residenza; 
      o) di non essere stato dichiarato inidoneo  all'avanzamento  in
qualsiasi grado ovvero di non avervi rinunciato negli  ultimi  cinque
anni di servizio (solo se militare in servizio permanente); 
      p) la lingua straniera  (una  sola,  scelta  tra  la  francese,
l'inglese, la spagnola e la tedesca) nella quale intende sostenere la
prova facoltativa di lingua; 
      q)  l'eventuale  possesso  di  certificazione   di   conoscenze
linguistiche, di cui al successivo art. 9,  certificate  con  sistema
STANAG/NATO o «Common European Framework of Reference for languages -
CEFR», risultanti da attestato in corso di  validita'  rilasciato  da
«ente certificatore» riconosciuto dal  Ministero  dell'istruzione  in
corso di validita'; 
      r) l'eventuale possesso di uno o  piu'  dei  titoli  di  merito
indicati nel successivo art. 9; 
      s) il possesso  di  una  delle  lauree  magistrali  tra  quelle
previste al precedente art. 2, comma 1., lettera d), la durata legale
del corso di studi universitari seguito, l'Universita' presso cui  e'
stata conseguita con il relativo indirizzo, la data di  conseguimento
e il voto riportato; 
      Per i titoli di studio conseguiti all'estero  e'  richiesta  la
dichiarazione  di  equipollenza  ovvero  di  equivalenza  secondo  la
procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo n.  165/2001,
la cui modulistica e' disponibile sul sito web del Dipartimento della
funzione                                                     pubblica
(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenze-del-titolo-di-studio-stranieri).
Il candidato che non sia ancora  in  possesso  del  provvedimento  di
equipollenza  o  equivalenza  dovra'  dichiarare  nella  domanda   di
partecipazione di aver presentato la  relativa  richiesta.  Altresi',
per il  candidato  gia'  abilitato  alla  professione  in  territorio
nazionale  sara'  sufficiente  presentare  un'autocertificazione   di
iscrizione all'Albo nazionale professionale. 
      t) l'eventuale possesso  di  un  diploma  di  specializzazione,
l'universita' presso la quale e' stato  conseguito  con  il  relativo
indirizzo, la data di conseguimento e la votazione riportata; 
      u) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di  preferenza
previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487 e dal disposto di cui all'art. 73, comma 14,  del
decreto-legge 21 giugno 2013, convertito in legge 9 agosto  2013,  n.
98. Il concorrente  dovra'  fornire  tutte  le  indicazioni  utili  a
consentire  all'Amministrazione  di  esperire  con   immediatezza   i
controlli previsti su tali titoli, che devono essere  posseduti  alla
data di scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  domande  di
partecipazione al concorso; 
      v) di essere a conoscenza dell'obbligo, qualora vincitore e non
gia' militare in servizio permanente, di contrarre la ferma di cui al
successivo art. 16, comma 6; 
      w) di  aver  preso  conoscenza  del  bando  di  concorso  e  di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito; 
      x) di  prestare  il  proprio  consenso  ai  sensi  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del decreto legislativo 10 agosto
2018, n. 101,  al  regolamento  (UE)  2016/679  del  garante  per  la
protezione dei dati personali, alla raccolta  e  al  trattamento  dei
dati  personali  che  lo  riguardano,  necessario   ai   fini   della
valutazione dei requisiti di partecipazione. 
    8. All'esito della procedura correttamente eseguita,  il  sistema
automatizzato  generera'  una  ricevuta  dell'avvenuta  presentazione
della domanda on-line e la inviera' automaticamente all'indirizzo  di
posta elettronica indicato  dal  concorrente  nella  domanda  stessa.
Detta ricevuta dovra' essere esibita dal concorrente  all'atto  della
presentazione alla prima prova del concorso. 
    9. I candidati possono integrare o modificare  quanto  dichiarato
nella domanda di partecipazione entro  il  termine  previsto  per  la
presentazione della stessa accedendo al proprio profilo  on-line  del
portale, annullando la domanda presentata e procedendo alla redazione
di  una  nuova  che  dovra',  quindi,  essere  rinviata  al   sistema
informatico centrale di acquisizione on-line delle domande. 
    10. Il concorrente non deve allegare alla domanda, inoltrata  con
le procedure informatizzate di cui al precedente comma 2, l'eventuale
documentazione probatoria dei titoli di  studio,  di  merito  e/o  di
preferenza. Detti titoli dovranno, comunque,  essere  posseduti  alla
data di scadenza del termine per la presentazione  delle  domande  di
partecipazione al concorso e  dichiarati  nella  domanda  stessa.  La
predetta documentazione potra' essere consegnata, anche  sotto  forma
di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi delle  disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
all'atto della presentazione alla  prima  prova  scritta  di  cui  al
successivo  art.  8,  salvo  eventuali  successive  modifiche   della
procedura medesima tempestivamente comunicate con avviso, a valore di
notifica  per  tutti  i  concorrenti,  sul  sito   www.carabinieri.it
nell'area dedicata al concorso. 
    11. Fermo restando che la domanda presentata on-line  non  potra'
essere  modificata  una  volta  scaduto  il  termine  ultimo  per  la
presentazione delle domande di partecipazione, il Centro nazionale di
selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri potra' chiedere la
regolarizzazione delle domande che, benche'  sottoscritte  e  inviate
nei  termini  e  con  le  modalita'  indicate  ai  precedenti  commi,
risultino formalmente  irregolari  per  vizi  sanabili.  Copia  delle
domande di partecipazione regolarmente  presentate  dai  militari  in
servizio dovranno essere consegnate al Comando di appartenenza per le
finalita' di cui al successivo comma 14. 
    12.  Le  domande  di  partecipazione  inoltrate,  anche  in   via
telematica, con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli indicati  nel
presente articolo, non saranno prese in considerazione e il candidato
non verra' ammesso alla procedura concorsuale. 
    13.  Con  l'invio  telematico  della  domanda  con  le  modalita'
indicate nel presente articolo  il  candidato,  oltre  a  manifestare
esplicitamente il consenso alla raccolta e al  trattamento  dei  dati
personali che lo riguardano e  che  sono  necessari  all'espletamento
dell'iter concorsuale (in quanto il  conferimento  di  tali  dati  e'
obbligatorio   ai   fini   della   valutazione   dei   requisiti   di
partecipazione), si assume la responsabilita' penale circa  eventuali
dichiarazioni  mendaci,  ai  sensi  dell'art.  76  del  decreto   del
Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445.  Pertanto
l'accertata natura mendace delle dichiarazioni  rese,  finalizzate  a
trarre un indebito beneficio, comporta: 
      la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le
valutazioni di competenza; 
      l'esclusione dal concorso o, se vincitore, la revoca dal corso. 
    14. Il concorrente, se militare in  servizio,  dovra'  consegnare
copia della suddetta domanda al Comando del Reparto/Ente  presso  cui
e' in forza, per consentire al medesimo di curare  le  incombenze  di
cui al successivo art. 4.

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