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Indennità di Accompagnamento 2023

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Proseguiamo le nostre guide dedicate ai Bonus Disabili. Cos’è l’indennità di accompagnamento e chi ne ha diritto? In questo articolo scopriremo tutto ciò che c’è da sapere in merito a questa misura, in particolare a chi è destinata, come richiederla e quali sono le novità introdotte per il 2023.

Indennità di accompagnamento: un aiuto per chi non è autosufficiente

Per prima cosa, chiariamo in cosa consiste l’indennità di accompagnamento. Si tratta di una misura economica spettante a tutti i soggetti mutilati o dichiarati invalidi totali (al 100%) a cui è stata accertata l’impossibilità a deambulare o compiere atti quotidiani e che necessitano per questo di un deambulatore e/o un accompagnatore.

Ai sensi dell’art. 1 L. n.508/88 ai fini del riconoscimento dell’indennità di accompagnamento è necessario che il richiedente, oltre allo stato di invalidità certificato da un’apposita commissione nominata dall’Inps, sia in possesso anche dei seguenti requisiti:

  • cittadinanza italiana
  • residenza stabile in Italia
  • essere cittadino comunitario o extracomunitario, in possesso di regolare permesso di soggiorno di lungo periodo o di almeno un anno. 

Come si può notare, non sono segnalati requisiti reddituali. A differenza della pensione di invalidità, infatti, non è necessario possedere un reddito Isee inferiore ad una data somma indicata dall’Inps, dal momento che ai fini del riconoscimento dell’indennità di accompagnamento a rilevare sono solo i requisiti sanitari. Ciò significa che, qualora si dovesse superare la soglia reddituale fissata, il soggetto può perdere l’assegno di invalidità, ma non l’indennità di accompagnamento.

Come funziona l’ Indennità di Accompagnamento

L’indennità di accompagnamento viene corrisposta per 12 mensilità (quindi ogni mese per sempre, senza scadenza) con decorrenza a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, salvo i casi in cui è la commissione ad indicare nel verbale una specifica data, ma si tratta di situazioni eccezionali. Alla presentazione della domanda o, eccezionalmente, dalla data indicata dalle commissioni sanitarie nel verbale di riconoscimento dell’invalidità civile.

L’erogazione, tuttavia, può essere sospesa:

  • in caso di ricovero in istituto per un periodo di tempo superiore a 30 giorni;
  • il soggetto risulta essere percettore di altra forma di sussidio di invalidità.

Riguardo a quest’ultimo punto, è bene sapere, infatti, che l’indennità di accompagnamento è incompatibile con alcune prestazioni quali:

  • pensione di invalidità per causa di guerra;
  • pensioni di invalidità riconosciute per lavoro o per servizio;

mentre risulta compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa, con la pensione di invalidità civile e con quella di inabilità e vecchiaia.

Indennità di accompagnamento: riconoscimento e domanda

Il riconoscimento dei requisiti necessari ai fini dell’ottenimento dell’indennità è subordinato, come accennato, all’accertamento medico dell’invalidità totale da parte di una commissione medica nominata dall’Inps e certificata mediante apposito verbale, secondo la procedura di cui abbiamo già trattato nell’articolo dedicato alla Pensione di Invalidità.

Una volta in possesso del verbale è possibile inoltrare la domanda per l’ottenimento dell’indennità, per la quale è necessario indicare:

  • un eventuale svolgimento di un’attività lavorativa;
  • eventuali ricoveri;
  • le modalità di pagamento e di delega alla riscossione.

Come presentare la domanda

La domanda può essere inoltrata autonomamente in modalità telematica attraverso il servizio Inps dedicato, accessibile dal portale dell’Istituto, ovvero ricorrendo ad un ente di Patronato o Caf. 

In caso di rigetto della stessa, inoltre, è sempre possibile avviare una procedura di ricorso

Indennità di accompagnamento 2023

Una delle novità più rilevanti in materia di indennità di accompagnamento per il 2023 è l’aggiornamento degli importi erogati. 

A quanto ammonta? Stando agli ultimi interventi, l’assegno ha subito una rimodulazione della misura percentuale pari al 7,3%, passando dai 528,94 euro del 2022 a 527,16 euro mensili, attuali, erogati per 12 mensilità (infatti è esclusa la tredicesima) per un totale annuo pari a 6.325,92 euro

Approfondimenti

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