La-Formazione-dei-Lavoratori-viene-Realizzata-in-Orario-di-Lavoro

La formazione dei lavoratori si può considerare rientrante nell’orario di lavoro? E’ questo il quesito cui la Corte di Giustizia UE è stata chiamata a rispondere in merito ad una vicenda giudiziaria in cui veniva richiesto un parere interpretativo circa alcuni punti di una direttiva europea in materia. 

Formazione dei Lavoratori Dipendenti: obbligatorietà

Le considerazioni della Corte di Giustizia hanno portato alla conclusione che i periodi di formazione sono da considerarsi realizzati in orario di lavoro, a prescindere dal fatto che questa venga svolta in locali diversi dal luogo di lavoro abituale e in orari non rientranti in quelli in cui il lavoratore svolge le sue abituali funzioni. 

Su quali elementi si è concentrata la Corte di Giustizia per arrivare a questa conclusione? Per capirlo, in questo approfondimento ricostruiamo la vicenda giudiziaria sui cui l’Istituzione europea è stata chiamata a pronunciarsi, in particolare concentrandoci su alcuni passaggi dell’art. 2 capo 1 della direttiva UE n. 2003/88.

Formazione in Orario di Lavoro: cosa prevede la Legge

La vicenda a cui si fa riferimento è la causa C-909/19 che vede coinvolto un vigile urbano di origine rumena il quale accusava il proprio datore di lavoro di non avergli retribuito i periodi di formazione obbligatoria (richiesta dal datore stesso) che aveva svolto fuori sede.

Durante il corso del processo, il lavoratore ha fatto richiamo ad un intervento della Corte di Giustizia europea ai fini di un chiarimento in merito ad alcuni passaggi della direttiva n. 2003/88. 

Dall’esame della direttiva, la Corte di Giustizia ha concluso che i periodi di formazione obbligatoria rientrano negli orari di lavoro, dando quindi ragione al lavoratore, il quale ha potuto così vincere la causa.

A questo punto, non resta che domandarsi il motivo per cui il lavoratore ha fatto appello a questa direttiva e analizzare il contenuto al fine di cogliere i passaggi che hanno consentito alla Corte di Giustizia di giungere alla suddetta conclusione. 

Cosa dice la Direttiva n.2003/88

Recepita in Italia dal Decreto legislativo n. 66/2003, la direttiva Ue, in realtà, altro non fa che fissare alcune prescrizioni minime in materia di lavoro e riposo.

Nel testo si fa infatti riferimento a prescrizioni minime di sicurezza e sanitarie in materia di organizzazione dell’orario di lavoro e ai periodi di riposo quotidiano o settimanale, di pausa,  di durata massima settimanale del lavoro e di ferie annuali e del ritmo di lavoro.

Sin qui sembrerebbe non esserci riferimento alcuno al caso in questione, ma procedendo nella lettura del testo, bisogna soffermarsi sul punto 1 dell’articolo 2 della suddetta direttiva, laddove viene fornita la definizione di ‘orario di lavoro’. In base a questa viene definito tale il periodo durante il quale il dipendente è al lavoro e soddisfa le aspettative del suo datore di lavoro per il periodo dato (ad esempio, presentandosi al lavoro in orario, completando i compiti assegnati).

Ed è proprio su questa definizione che si è concentrata la Corte di Giustizia europea per giungere al riconoscimento del periodo di formazione obbligatoria come orario di lavoro.

La Sentenza della Corte di Giustizia Europea

Due sono i punti del punto 1 dell’art. 2 su cui la Corte di Giustizia ha posto l’accento:

  • il fatto che il lavoratore sia tenuto ad essere presente sul luogo indicato dal datore di lavoro
  • l’obbligo di rimanere a disposizione del datore di lavoro

Su questi due aspetti, l’interpretazione si è concentrata sul caso specifico, constatando che  il lavoratore è stato indirizzato dal suo datore di lavoro a seguire una formazione professionale, per fornire la quale quest’ultimo ha firmato un contratto con l’ente formatore. Sulla base di un’interpretazione in senso stretto della disposizione ne deriva che, durante i periodi di formazione professionale, il lavoratore si trova comunque a disposizione del suo datore di lavoro, dal momento che è in un luogo da egli indicato, anche se non è la sede stessa dove il lavoro si svolge abitualmente. 

Dunque, con sentenza pronunciata l’8 ottobre 2021, la Corte di Giustizia Ue ha stabilito che nel lasso di tempo durante il quale un lavoratore segue una formazione professionale obbligatoria, in quanto impostagli dal suo datore di lavoro, che si svolge al di fuori del suo luogo di lavoro abituale e nei locali dell’impresa di formazione, costituisce orario di lavoro, anche se il lavoratore non esercita le sue funzioni abituali, dal momento, durante gli orari di formazione rimane a disposizione del datore per urgenze e necessità.

Ne deriva, pertanto, che rientrando nell’orario di lavoro, la formazione professionale del lavoratore deve comunque essere retribuita.

La Sentenza del Tribunale di Milano

Ad una conclusione simile era, in realtà, era già giunto il Tribunale di Milano alcuni mesi prima, con riferimento ad una vicenda analoga relativa al caso dei lavoratori frequentanti un corso obbligatorio in materia di salute e sicurezza. Anche in questo caso essi hanno diritto a essere retribuiti, nonostante il corso si tenga in tutto o in parte fuori dall’orario di lavoro. A differenza dell’altro caso, in questo il Tribunale ha ribadito la necessità che trattandosi di formazione obbligatoria, il corso si svolga durante l’orario di lavoro e solo qualora non fosse possibile, allora il datore può fissare la formazione al di fuori dell’orario di lavoro, senza che questo, però, penalizzi economicamente il lavoratore. 

La sentenza della Corte di Giustizia, tuttavia, ha dato un’indicazione definitiva, facendo chiarezza su una materia spesso oggetto di controversie.

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