Negli ultimi anni si sente sempre più spesso parlare di mobbing sul posto di lavoro e sempre più numerose sono le vittime di tali attività vessatorie, anche se ancora troppo pochi sono, purtroppo, quelli che denunciano e reagiscono ai soprusi subiti.
Il termine mobbing deriva dall’inglese to mob, che significa assalire, molestare, ed è stato introdotto in psicologia per indicare una serie di comportamenti aggressivi, di natura psicofisica e verbale, perpetrati da un gruppo di persone nei confronti di un singolo individuo, solitamente appartenente a quello stesso gruppo.
Mobbing sul Lavoro
Generalmente si parla di mobbing in un contesto lavorativo, facendo riferimento a una serie di atti vessatori e persecutori perpetrati da colleghi, superiori o dallo stesso datore di lavoro ai danni di uno specifico individuo, al fine, solitamente, di isolarlo e, di conseguenza, allontanarlo dal posto di lavoro, inducendolo “volontariamente” alle dimissioni o provocando un “motivato” licenziamento.
Tante sono le azioni meritevoli di essere inserite nel concetto di “mobbing”: umiliazioni pubbliche, demansionamento, violenza verbale ma anche fisica, ostracismo, maldicenze, emarginazione. Per poter parlare di vero e proprio mobbing, però, rilevante anche sul piano giuridico, è fondamentale che tali azioni persecutorie siano sistematiche, continuative, prolungate nel tempo, intenzionali e rivolte ad uno specifico individuo, la vittima, appunto.
Queste angherie, così ripetute, infatti, determinano sistematicamente danni psichici e fisici (depressione, attacchi di panico, ansia, stress, insicurezza) e ledono la dignità personale e professionale, nonché la salute psicofisica, della persona coinvolta; pertanto, sono passibili di denuncia e legittimo risarcimento.
In ambito lavorativo, si distinguono due tipi principali di mobbing:
- Mobbing verticale, detto anche bossing, che è la forma classica e più comune, inerente alle vessazioni subite da uno o più dipendenti da parte dei loro diretti superiori. Un vero e proprio abuso di potere, quindi, contro il quale risulta anche più difficile ribellarsi e agire, dato lo sbilanciamento dei rapporti di forza tra mobber e mobbizzato, in favore, ovviamente, del primo. Tra i comportamenti più comuni in tal senso, ci sono, ad esempio, l’esclusione da meeting e informazioni diffuse, invece, tra gli altri dipendenti, il ridimensionamento di ruolo nell’azienda, che produce demotivazione e frustrazione, l’erogazione frequente di sanzioni disciplinari e tutta una serie di atti premeditati e intimidatori, che possono sfociare, talvolta, anche nella violenza fisica. Possono essere richieste delle ore di straordinario aggiuntive, senza poi riconoscerle o pagarle.
- Mobbing orizzontale, che è quello attuato da uno o più colleghi nei confronti di un altro, solitamente con l’obiettivo di screditare la reputazione professionale di quest’ultimo e mettere in discussione la sua posizione lavorativa. Tale atteggiamento può trovare una sua motivazione nell’eventuale antipatia nutrita verso il collega preso di mira o nell’ottica di una malsana competizione. Anche in questo caso, soprattutto se gli abusi sono commessi da un gruppo di persone, diventa complicato dimostrarli e denunciarli.
Cause e Conseguenza del Mobbing
Il motivo più comune che induce le aziende a praticare il mobbing è quello di ottenere il licenziamento spontaneo della vittima, emarginata e portata a condizioni di stress psico-fisico elevato, per aggirare la legge, che tutela dai licenziamenti ingiustificati. Ma esistono molteplici altri motivi alla base del mobbing, non solo professionali ma anche personali e relazionali: antipatia nei riguardi di un determinato dipendente o collega, malsana competizione che può spingere a liberarsi del collega “scomodo” con questi mezzi illeciti, “vendetta” conseguente al rifiuto, da parte della vittima, delle proprie avances, volontà di trovare un capro espiatorio a problemi generali e intrinsechi all’azienda stessa.
Per quel che riguarda, invece, le conseguenze, anche queste sono molteplici e spesso gravi: problemi di salute fisici, dovuti alla somatizzazione della tensione nervosa (gastrite, cefalea, dermatite, eccessiva sudorazione, tremori, ecc.), e psicologici (attacchi d’ansia e di panico, depressione, insonnia, esaurimento nervoso), che spesso incidono anche sulla vita privata della vittima e sulle sue relazioni familiari e sociali, portando in casi estremi, ma neanche rarissimi, addirittura al suicidio.
Si tratta, dunque, di danni psico-fisici tutt’altro che irrilevanti ed è per tale ragione che la giurisprudenza è intervenuta per combattere e arginare tali soprusi, anche se la strada verso una vera e propria tutela giuridica del lavoratore dal mobbing è ancora lunga. In Italia, infatti, non esiste ancora una legislazione specifica sul mobbing, che non costituisce fattispecie di reato, ma per fortuna ci sono altre fattispecie di reato che possono includere le azioni e i danni provocati dal mobbing.
Come tutelarsi dal Mobbing
Una prima tutela delle vittime di mobbing viene dalla Costituzione italiana, con l’art. 32, che riconosce e tutela la salute come un diritto fondamentale dell’uomo, l’art. 35, che tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni, e l’art. 41, che vieta “lo svolgimento delle attività economiche private che possano arrecare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana”.
Anche il Codice civile prevede delle norme generiche in grado di tutelare anche il lavoratore vittima di mobbing, quali la possibilità di richiedere un risarcimento danni, patrimoniali e non, da parte di chiunque abbia subito un “danno ingiusto”, sia doloso che colposo, e l’obbligo da parte del datore di lavoro di garantire l’integrità fisica e morale dei suoi dipendenti.
Il mobbing, inoltre, potrebbe sfociare, nei suoi casi più gravi, anche nel penale, se associato al reato di lesioni personali (art. 590 del Codice penale).
Denunciare il Mobbing
Ovviamente, il lavoratore che intende denunciare un caso di mobbing nei suoi confronti e chiedere il risarcimento danni al suo carnefice dovrà fornire dinanzi al giudice delle prove che attestino il comportamento persecutorio ripetuto, prolungato e intenzionale e i conseguenti danni subiti (nel caso di danni patrimoniali, ad esempio, spese mediche, farmaceutiche e di visite specialistiche conseguenti ai danni psico-fisici subiti; in caso di danni non patrimoniali, ovvero morali, biologici e esistenziali, invece, servirà un accertamento da parte del medico legale).
Dovrà, inoltre, dimostrare la sussistenza di un nesso di casualità tra la condotta del suo collega/superiore denunciata e i danni psico-fisici subiti.
Il consiglio che ci sentiamo di dare ad un lavoratore che sta subendo il mobbing è quello di rivolgersi ad un avvocato per le questioni legali e anche ad un professionista per un aiuto psicologico volto a superare l’evento.
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