Andare in una casa di riposo, comporta per l’anziano la perdita dell’indennità di accompagnamento?
Si tratta di una domanda che molti lettori ci rivolgono e che necessita di un’attenta analisi.
Anzianità e Indennità di Accompagnamento
Sono sempre più gli anziani che decidono, ad un certo punto della loro vita, di andare in una struttura di accoglienza e cura. In molti altri casi, purtroppo, le famiglie degli stessi non possono prendersi cura dei loro cari. In altri, invece, si tratta di anziani affetti da patologie invalidanti che richiedono un’assistenza specifica.
Qualunque sia la ragione, l’essere assistito in una di queste strutture comporta dei costi più o meno onerosi. In tutto questo, se l’anziano percepisce un’indennità di accompagnamento, cosa prevede la disciplina? Per prima, quindi, cosa bisogna inquadrare quest’ultima e poi analizzare alcuni testi molto importanti per chiarire la vicenda.
Indennità di Accompagnamento: cos’è e a chi spetta
Istituita dalla Legge 11 febbraio 1980, n. 18, l’Indennità di accompagnamento consiste in un sostegno economico erogato a favore di disabili al 100%, ossia soggetti totalmente inabili a causa di minorazioni fisiche o psichiche.
Il requisito della disabilità è fondamentale, tanto che il suo accertamento è demandato ad un’apposita commissione nominata dall’Inps.
Come si può intuire, per il riconoscimento dell’accompagnamento non rileva il requisito anagrafico. Ciò significa che esso è concesso a tutti i soggetti che versano in condizioni tale da non poter svolgere in autonomia alcuna attività quotidiana e per questo necessitano di un deambulatore e/o un accompagnatore.
Se è vero, quindi, che l’età non costituisce requisito specifico, parimenti vale per il reddito posseduto e/o eventualmente percepito.
Circa la durata della sua erogazione, essa non è permanente. Infatti, viene corrisposta per 12 mensilità, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, salvo casi eccezionali, segnalati dalla commissione.
Condizioni Richieste per Accompagnamento
Sussistono, tuttavia, una serie di condizioni necessarie per ottenere il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento.
Oltre quello di accertamento dello stato totale di invalidità, occorre che il soggetto:
- sia cittadino italiano o UE residente in Italia, o extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo CE;
- non sia in grado di deambulare autonomamente o senza l’aiuto di un accompagnatore.
C’è poi un altro requisito, attinente al tema di questo articolo, di cui parleremo nel dettaglio a breve.
Indennità di Accompagnamento: Compatibilità con Altre Prestazioni
Con riferimento al requisito reddituale, abbiamo fatto cenno alla possibilità di percepire un reddito. Nulla osta, infatti, che l’invalido a cui sia riconosciuta l’indennità di accompagnamento svolga attività lavorativa o sia titolare di una patente speciale.
L’accompagnamento, invece, è incompatibile con altre tipologie di provvidenze similari, quali pensione di invalidità per causa di guerra; pensioni di invalidità riconosciute per lavoro o per servizio.
Esso, però, è compatibile con la pensione di invalidità civile, nonché con quella di inabilità e vecchiaia.
Indennità di Accompagnamento: quando si perde?
Vediamo ora quali sono, dal punto di vista legislativo, i casi in cui si perde l’indennità di accompagnamento. Parlare di questo è utile, infatti, anche ai fini dell’argomento qui trattato.
In linea generale, l’ipotesi di perdita dell’indennità di accompagnamento si configura nel caso in cui il soggetto è ricoverato in una struttura pubblica o in strutture convenzionate per un periodo superiore a 29 giorni.
Già l’ultimo comma dell’articolo 1 della legge n. 18/1980 sancisce la perdita dell’indennità per gli invalidi totali ricoverati gratuitamente in istituto, anche se il ricovero è in reparto di lungodegenza o riabilitativo.
Nel 1991, poi, è intervenuta la Corte Costituzionale con sentenza numero 183 del 22/29 aprile del 1991 che, riferita ad un caso specifico, ha chiarito che l’indennità comunque non viene persa se il ricovero ha durata inferiore al mese.
Ciò che ci domandiamo a questo punto è: tutto questo vale anche per chi è ospite in una casa di riposo o in una RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale)?
Anziano in Casa di Riposo: Perde l’Accompagnamento?
A chiarire la questione è intervenuto di recente l’Inps con Messaggio 26 settembre 2011, n. 18291.
Per comprendere a fondo il contenuto del Messaggio è necessario prima chiarire in cosa consiste una RSA.
Cos’è una RSA
Una Residenza Sanitaria Assistenziale è una struttura a carattere sanitario, ma non ospedaliera, che assiste, per periodi più o meno prolungati (anche a tempo indeterminato), persone non autosufficienti che necessitano di cure specifiche e particolare assistenza sanitaria.
Questa si distingue da un ospedale o da una casa di cura destinati, invece, a chi soffre di patologie acute che richiedono interventi più specifici e cure più articolate.
Ciò significa che il paziente ricoverato in RSA potrebbe anche essere assistito in casa dai familiari, ma la sua condizione è tale che necessita di un supporto sanitario ulteriore che spesso chi lo assiste non è in grado di fornire.
Contenuto Messaggio Inps
Riprendendo la sentenza della Corte Costituzionale sopra citata, l’Inps procede ad un ulteriore chiarimento, distinguendo tra ricovero in:
- una struttura pubblica, i cui costi, cioè, sono interamente a carico dello Stato;
- una struttura privata o convenzionata, che prevedono la ripartizione dei costi del ricovero tra paziente e Stato.
Come si legge nel Messaggio, nel caso di una RSA, l’Inps specifica che questa ha l’obiettivo di assicurare prestazioni post ospedaliere tali da assicurare il recupero dell’autonomia e del miglior livello possibile di qualità della vita degli utenti, nonché il mantenimento delle loro residue capacità funzionali.
Anche in questo caso può trattarsi di una struttura gratuita o meno. Cosa cambia dal punto di vista della preservazione dell’indennità di accompagnamento?
La distinzione è fondamentale. Nel caso in cui, infatti, il ricovero è tenuto in una struttura completamente a carico dello Stato, l’erogazione dell’indennità di accompagnamento viene bloccata, salvo che il tempo di soggiorno sia inferiore ad un mese.
Nel secondo caso, invece, l’indennità continua ad essere corrisposta. Questo perché il ricovero non è gratuito, ma vi è ripartizione delle spese tra il SSN e il ricoverato, in percentuali determinate dalle Regioni.
In sintesi, per non perdere l’accompagnamento è necessario che:
- il paziente partecipi alle spese di pagamento delle rette giornaliere presso la struttura in cui è ricoverato;
- oppure che il ricovero sia inferiore ai 30 giorni.
Più avanti parleremo, però, di alcuni casi eccezionali, che derogano a questa normativa.
Casa di Riposo e RSA: la Differenza
Il messaggio dell’Inps si riferisce a tutte quelle strutture che offrono prestazioni post ospedaliere con specifiche finalità, come abbiamo avuto modo di chiarire nel paragrafo sopra.
Spesso, però, si tende a confondere Casa di Riposo e RSA, assimilandole. In realtà, tra le due c’è una grande differenza, che è importante sottolineare ai fini del nostro articolo.
La differenza sta nel fatto che una casa di riposo è un alloggio multi-residenza senza alcuna finalità sanitaria, anche se può prevedere forme di assistenza in tal senso.
Un’altra importante differenza è che, anche laddove sia una struttura pubblica o convenzionata, è comunque previsto il pagamento di una retta, in questo caso parametrata in base al reddito dell’ospite.
Se ne conclude che se un anziano sta in una casa di riposo non perde il diritto all’accompagnamento, salvo eventuale ricovero in una struttura a carico dello Stato, secondo quanto già chiarito.
Accompagnamento e Ricovero Superiore a 29 Giorni: quando non si perde l’Indennità
Finora abbiamo detto che l’indennità di accompagnamento si perde qualora il beneficiario sia ricoverato in una struttura ospedaliera o sanitaria gratuita per un periodo superiore ai 29 giorni. Tuttavia, esiste un’eccezione. Esiste, cioè, la possibilità di continuare a percepire l’indennità anche in caso di ricovero in una struttura gratuita per periodi superiori al limite fissato dalla Legge. Tale possibilità è riconosciuta:
- nel caso in cui l’invalido necessiti comunque dell’assistenza continua di un familiare o di un infermiere privato;
- nel caso in cui è richiesta di necessità la presenza per un’intera giornata di un genitore al fine di garantire assistenza al minore.
In questi casi è necessario presentare uno specifico documento, denominato Dichiarazione di Ricovero Indennizzato in Struttura Pubblica. Si tratta di una domanda che il titolare dell’indennità (o chi ne fa le veci) deve inoltrare online sul sito dell’Inps. Nella domanda devono essere riportati:
- data di inizio e fine del ricovero;
- documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria in cui si dichiara che il ricoverato necessita in ogni caso di un sostegno ulteriore a quello sanitario garantito.
Con messaggio 26 settembre 2023, n. 3347, l’Inps ha comunicato che è disponibile una nuova procedura online, di cui il richiedente può avvalersi al termine del ricovero (vedi box sottostante). Per utilizzare il servizio, ricordiamo che è necessario essere in possesso di un’identità digitale (SPID, CIE o CNS).
Anziano in Casa di Riposo e Permessi Legge 104/92
Un altro aspetto da tenere in considerazione è il rapporto sussistente tra indennità di accompagnamento e Legge 104. Di questa ci siamo già occupati in vari articoli:
- Legge 104
- Il Datore di Lavoro Può Negare i Permessi Legge 104?
- Invalidità Civile: Agevolazioni Legge 104
Rimandiamo, pertanto, a questi per una trattazione più specifica dell’argomento. Qui ci limitiamo a ricordare cos’è e cosa riconosce questa legge.
Introdotta nel 1992, essa è finalizzata a garantire alle persone con disabilità e ai loro familiari che li assistono tutta una serie di agevolazioni, tra cui la proroga dello smart working per i lavoratori fragili, maggiori risorse per gli studenti AFAM con disabilità, incentivi allo sport per i disabili, Disability Card, permessi Legge 104, prestazioni per gli invalidi civili e aiuti per il collocamento dei disabili.
A proposito di permessi, si tratta di un diritto riconosciuto a chi assiste il disabili di assentarsi per 3 giorni al mese dal lavoro.
Inoltre, chi assiste un disabile in gravi condizioni, può richiedere la riduzione dell’orario di lavoro in maniera parziale o totale, nonché aver accesso ad una serie di agevolazioni fiscali.
In caso di ricovero dell’assistito, il familiare può continuare ad usufruire dei permessi, solo nelle ipotesi in cui il malato:
- versi in stato vegetativo persistente;
- è richiesta dai sanitari la presenza di un familiare.