L’arrivo di un figlio in una famiglia è sempre un momento di grande gioia. Eppure, si verificano situazioni che richiedono la presenza “fissa” di entrambi i genitori e la necessità anche per il padre di chiedere un periodo di congedo parentale.
Cosa prevede la legge italiana al riguardo? Questa prevede un periodo di congedo parentale riconosciuto anche al padre, sia volontario che obbligatorio. La cosa non dovrebbe certo stupirci, eppure si tratta di una fattispecie introdotta nel nostro ordinamento soltanto un decennio fa, oltretutto in via sperimentale. Solo con l’ultima Legge di Bilancio, nel 2022, si è intervenuti per stabilizzare entrambi i congedi del padre. Proviamo a capire meglio in cosa consiste il congedo parentale del padre e cosa prevede la legge a tal proposito.
Congedo Parentale Padre: cos’è?
Istituiti in via sperimentale con Legge n.92/2012 i congedi parentale del padre (obbligatorio e facoltativo) consistono in periodi di astensione dal lavoro, retribuiti al 100%, in occasione della nascita di un figlio, ma non solo. L’art. 4 della suddetta legge trova applicazione anche nei casi di affidamento e adozione.
Per quanto riguarda le tempistiche, il congedo riconosciuto al padre si sostanzia in una astensione dal lavoro di 10 giorni da fruire, anche in maniera non continuativa, entro i 5 mesi di vita del figlio o del suo arrivo in famiglia nei casi di adozione, affidamento o collocamento temporaneo.
La Legge del 2012, in realtà, va ad integrare e a perfezionare quanto stabilito nel DL n.151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), che ha introdotto il congedo parentale del padre alternativo a quello materno, ossia una tipologia di astensione dal lavoro riconosciuto in caso di morte o grave infermità della madre o di abbandono del minore da parte da parte di quest’ultima oppure in caso di affidamento esclusivo del minore al padre.
La Legge di Bilancio 2022 è intervenuta nuovamente in materia introducendo importanti novità:
- ha resto strutturali i congedi obbligatori e facoltativi per il padre;
- la possibilità per il padre di richiedere il congedo anche per i 2 mesi precedenti il parto (sulla base della data presunta) e fino a 5 mesi dopo la nascita del figlio;
- estende il beneficio anche ai dipendenti pubblici, sinora esclusi;
- raddoppia la durata del congedo in caso di parto plurimo.
Gli ultimi interventi
Un ultimo intervento si è avuto con l’emanazione del DL n. 105/2022, recepito e spiegato dall’Inps con Circolare n.122/2022, che nello specifico abroga tutte le disposizioni precedenti in materia di congedo obbligatorio e facoltativo, riconoscendo la validità del solo congedo di paternità obbligatorio ex articolo 27-bis, DL n. 151/2001 a partire dal 13 agosto 2022.
Il nuovo testo, pur lasciando invariati molti aspetti della precedente legge, riconosce il diritto al congedo come autonomo e in quanto tale conciliabile con quello della madre; esso comunque spettante al padre indipendemente dal diritto della madre al congedo di maternità. Esso inoltre non intacca il diritto del padre neppure al congedo alternativo di cui abbiamo trattato nei paragrafi precedenti.
Per quanto riguarda il congedo facoltativo, quest’ultimo è fruibile dal padre in aggiunta a quello obbligatorio nel caso in cui la madre rinunci ad un giorno del proprio congedo o al diritto al congedo stesso o nei casi in cui essa decida di anticipare la fine dello stesso.
La nuova norma, inoltre, estende il diritto ad entrambi i congedi anche nei casi di morte perinatale del figlio.
Congedo Parentale Padre: Retribuzione
Come anticipato, al padre in congedo spetta il 100% della retribuzione, valendo ai fini del computo e dell’indennizzo le sole giornate lavorative. Essa è anticipata, di norma, dal datore di lavoro e cumulata ai contributi versati all’Inps.
Come presentare la domanda
Il diritto al congedo di paternità spetta, come detto, ai soli lavoratori dipendenti, sia del settore privato che pubblico, nonché ai lavoratori domestici e a quelli agricoli a tempo determinato, purché al momento della presentazione della domanda sia in corso un rapporto di lavoro. Ne sono quindi esclusi tutti i lavoratori iscritti alla Gestione separata ex Legge n.335/95 e i lavoratori autonomi.
La domanda va presentata in forma scritta o in modalità virtuale, a seconda che l’azienda disponga di un portale riservato, al datore almeno 15 giorni prima o nel caso la si presenti in concomitanza del parto, il preavviso viene calcolato sulla presunta data di quest’ultimo.
Nel caso, invece, in cui il pagamento viene effettuato direttamente dall’Inps la domanda può essere presentata:
- online, tramite l’apposita procedura;
- tramite Contact Center, chiamando il numero gratuito da rete fissa 803 164 oppure lo 06 164 164 da cellulare;
- tramite Caf o enti di patronato.
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