Da quando producono effetto le dimissioni? Ovvero da quale data inizia la decorrenza delle dimissioni? In questo articolo approfondiremo uno degli aspetti del rapporto di lavoro: la sua cessazione per volontà del lavoratore (cosiddette dimissioni volontarie), specie se alla base vi è un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Chi volesse, quindi, rassegnare le proprie dimissioni cosa deve fare?
Con l’approvazione del Decreto Legislativo 151/2015, è stata introdotta una specifica procedura, al fine di contrastare il fenomeno diffuso delle cosiddette “dimissioni in bianco”, ossia un modo di agire del tutto illegale consistente nel far firmare le dimissioni al lavoratore al momento dell’assunzione. Con l’entrata in vigore del DL sono considerate prive di valore anche le dimissioni rese in modalità cartacea, valide solo in particolari casi.
Preavviso di Dimissioni
Il lavoratore che intende rassegnare le dimissioni può farlo in qualsiasi momento, a condizione che venga rispettato il periodo di preavviso indicato nel contratto collettivo di lavoro di riferimento. Non esiste, pertanto, un termine stabilito, così come è rimessa alla contrattazione specifica la decisione se considerare nel novero dei giorni solo quelli lavorativi o anche i festivi. Per i dirigenti, i quadri e chi è assunto al Primo Livello, il preavviso è almeno di 6 Mesi.
Si tratta di un aspetto importante, dal momento che la data di decorrenza delle dimissioni dipende dal preavviso e dalla sua durata.
Ciò significa che le dimissioni decorreranno dal giorno successivo quello ultimo del preavviso e la data di decorrenza da indicare è quella dell’ultimo giorno di lavoro (coincidente con quello del preavviso).
Ma dove va indicata la data e quale procedura bisogna seguire per presentare le dimissioni al proprio datore di lavoro?
Dimissioni Telematiche
Come abbiamo già chiarito all’inizio, con l’approvazione del DL 151/2015 l’unica modalità riconosciuta per rassegnare le dimissioni è online. Fanno eccezione alcuni casi previsti dalla legge e ovviamente tutti i casi rientranti nelle dimissioni rassegnate per giusta causa.
Tornando alla modalità telematica, per presentare le dimissioni è necessario accedere sul sito dell’Inps e compilare le dimissioni online. Fondamentale è indicare la data e rispettare i termini fissati. Se il lavoratore cessa l’attività lavorativa prima dello scadere del termine, infatti, il datore di lavoro è tenuto a trattenere dalla busta paga una somma pari a quanto il lavoratore avrebbe percepito durante il periodo di preavviso non osservato (cosiddetta indennità sostitutiva).
Chi fosse poco pratico con gli strumenti informatici, un’alternativa è rivolgersi ad uno di questi enti:
- patronati;
- sindacati;
- commissioni di certificazione;
- enti bilaterali;
- consulenti del lavoro;
- sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
Data decorrenza dimissioni: eccezioni alla procedura online
Ci sono delle situazioni lavorative, invece, che non necessitano della procedura online, ma per le quali è possibile avvalersi di una lettera di dimissioni cartacea da presentare al datore di lavoro. Anche per questa, tuttavia, valgono le regole viste riguardanti il preavviso.
Possono presentare la lettera di dimissioni cartacea:
- i lavoratori domestici;
- i genitori lavoratori;
- i lavoratori in prova;
- i lavoratori del pubblico impiego;
- i lavoratori del settore marittimo.
Revoca delle dimissioni: è possibile?
Se il lavoratore dimissionario volesse revocare le dimissioni, può farlo? Questa possibilità è ammessa sia per le dimissioni presentate per via telematica sia per quelle cartacee, a condizione che la revoca venga presentata entro 7 giorni dall’invio o dalla consegna delle dimissioni.