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Assegnazione provvisoria docenti

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Durante la carriera di un docente, oppure del personale ATA, potrebbe palesarsi l’esigenza di trasferirsi in un’altra città, per esempio per avvicinarsi alla famiglia dove è presente qualcuno che necessita di particolare assistenza.

Quando si tratta di circostanze temporanee è possibile richiedere l’Assegnazione provvisoria, che per sua definizione non è un cambiamento permanente, permettendoti di mantenere altresì il posto nella sede originale.

In questo articolo ti spieghiamo in cosa consiste, quali sono i requisiti per richiederla e le differenze rispetto alle Utilizzazioni.

In cosa consiste l’Assegnazione provvisoria docenti

Ogni anno il tema dell’Assegnazione provvisoria docenti suscita grande interesse da parte del personale scolastico, in quanto rappresenta un’opportunità importante che consente di trasferirsi in un’altra città e di conseguenza lavorare in un altro istituto, secondo le proprie preferenze.

Come suggerisce il nome, il carattere di tale possibilità è provvisorio, in quanto ha una durata massima di 1 anno scolastico, consentendo al docente o al personale ATA di non perdere il posto originale, il quale verrà riassegnato al suo ritorno.

In altre parole, se lavori come insegnante in una scuola situata a Milano, potresti richiedere l’Assegnazione provvisoria presso un istituto a Roma, che durerà 1 anno, oltre il quale potrai ritornare nella sede precedente.

Tieni presente che i trasferimenti temporanei sono principalmente di due tipologie:

  • Provinciali, ovvero vengono richiesti all’interno della stessa provincia;
  • Interprovinciali, in quanto il lavoratore si sposta in tutt’altra provincia.

L’Assegnazione provvisoria non è contemplata se desideri semplicemente cambiare istituto dove lavori, stando sempre nello stesso Comune.

Assegnazione provvisoria: requisiti per richiederla

Devi sapere che il trasferimento temporaneo non può essere richiesto in tutti i casi, ma prevede dei requisiti ben precisi, primo fra tutti il contratto di assunzione, in quanto è destinato a chi occupa un posto di ruolo a tempo indeterminato.

Tuttavia, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fatto sapere attraverso la nota n. 34778 del 14 giugno 2023, che per l’anno scolastico 2023/2024 avrebbero potuto chiedere l’Assegnazione provvisoria anche coloro che hanno superato l’anno scolastico di formazione 2022/2023, titolari quindi di un contratto a tempo determinato. Stiamo parlando, dunque, di tutti gli assunti GPS prima fascia sostegno e i vincitori del concorso straordinario bis.

Attenzione, perché non si tratta degli unici requisiti, in quanto bisogna considerare anche le motivazioni del trasferimento temporaneo, che devono rientrare necessariamente in una delle seguenti casistiche:

  • Ricongiungimento ai figli o ai minori affidati a seguito di un provvedimento giudiziario;
  • Ricongiungimento a conviventi, parenti compresi, purché si disponga di adeguata certificazione anagrafica che ne stabilisca la convivenza;
  • Situazioni gravi di salute, dimostrate con documentazione sanitaria;
  • Ricongiungimento al genitore.

Assegnazione provvisoria docenti: domanda e graduatorie

L’Assegnazione provvisoria docenti è una mobilità annuale (salvo eventuali cambiamenti normativi), la cui procedura di iscrizione viene aperta generalmente per alcune settimane fra la primavera e l’estate, permettendo a tutto il personale scolastico di presentare apposita domanda telematica sulla piattaforma del Miur, accedendo con le proprie credenziali Spid.

Nel momento in cui si compila la modulistica scaricabile online, in relazione al proprio ruolo all’interno dell’istituto scolastico, noterai che la scelta potrà ricadere su una sola provincia, specificando al più 15 scuole secondarie oppure 20 scuole primarie e dell’infanzia.

È chiaro che sarà opportuno allegare anche tutta la documentazione aggiuntiva che attesta la presenza di uno o più requisiti indicati in precedenza, che siano certificati medici o anagrafici.

A questo punto sarai inserito all’interno di una graduatoria, con l’assegnazione di un determinato punteggio, in relazione alla gravità e all’urgenza della tua situazione familiare: per esempio, chi necessita di cure vitali per particolari patologie ha la precedenza sugli altri.

Ricorda che i titoli accademici o eventuali corsi di formazione non vengono considerati nello scorrimento delle graduatorie per l’Assegnazione provvisoria docenti, al contrario di quanto accade per le Utilizzazioni, che scopriremo nel dettaglio in seguito.

Per quali posti si può fare domanda

Un aspetto importante da precisare è che l’Assegnazione provvisoria potrebbe non riguardare necessariamente il posto di titolarità, dal momento che potresti richiederla per altri ruoli.

In particolare, di seguito ti riportiamo brevemente alcune situazioni possibili:

  • Spostamento in altre classi di concorso oppure gradi di istruzione, purché si disponga del relativo titolo abilitativo e si superi l’anno di prova;
  • Cambiamento della tipologia del ruolo, per esempio da comune a sostegno, fermo restando che si disponga di idonea specializzazione;
  • Per quanto riguarda la richiesta di sostegno, se si tratta di un’Assegnazione interprovinciale, potrebbe essere accolta anche senza titolo di specializzazione, a condizione che tale percorso di studi sia in fase di conclusione oppure che tu abbia prestato un anno di servizio per questo ruolo.

Tieni presente che questi cambiamenti vengono considerati a titolo aggiuntivo nella domanda di Assegnazione provvisoria docenti, alla stregua di una seconda opzione disponibile, in quanto viene data precedenza al posto o alla classe di concorso di titolarità.

Assegnazione provvisoria vs Utilizzazione

Come avrai potuto constatare, l’Assegnazione provvisoria è il trasferimento temporaneo del personale docente oppure ATA in base a particolari esigenze straordinarie di carattere familiare oppure di salute.

Il concetto potrebbe essere facilmente confuso con l’Utilizzazione, che prevede altresì un trasferimento, ma questa volta dettato da situazioni differenti, che principalmente riguardano il soprannumero o esubero sull’organico di titolarità.

In altre parole, potresti richiedere di essere spostato in un altro istituto o ruolo di insegnamento, purché tu sia in possesso dei requisiti necessari.

Tale circostanza potrebbe presentarsi anche nel caso in cui, al ritorno dalla tua mobilità, non avessi trovato libero il posto di titolarità precedente con contratto part-time, oppure, qualora decidessi di insegnare la lingua straniera nella scuola primaria (essendo già docente della stessa), o ancora nel caso in cui ti venisse assegnata una sede di titolarità non richiesta.

Una volta presentata la domanda di Utilizzazione, entreresti nella relativa graduatoria, ma a differenza dell’Assegnazione provvisoria, vi sono altri fattori a determinare il tuo punteggio, ovvero gli anni di anzianità in cui hai prestato servizio, le tue esigenze familiari e anche i titoli accademici.

Non solo, questo tipo di trasferimento potrebbe essere sostanzialmente di due tipologie: territoriale, consentendoti di migrare da un istituto all’altro, anche in altra provincia, oppure professionale, per richiedere il cambiamento della materia di insegnamento, purché si disponga dei relativi requisiti.

Per saperne di più, ti invitiamo a leggere l’approfondimento dedicato al trasferimento docenti.

Approfondimenti:

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