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Il Datore di Lavoro può Delegare alcuni dei suoi Obblighi?

Il Datore di Lavoro può Delegare alcuni dei suoi Obblighi?

Ci sono funzioni che, seppur di sua competenza, il datore di lavoro può delegare? 

Sebbene siamo portati ad immaginare il datore di lavoro come una figura competente in grado di far fronte a tutti i problemi e alle esigenze della propria attività, proprio per svolgere al meglio il suo dovere è portato spesso al bisogno di delegare alcuni suoi obblighi.

Non a caso, il D.Lgs. n.81/2008, meglio noto come Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro definisce il datore di lavoro come un soggetto dotato di forte potere decisionale in virtù del quale è riconosciuto anche come il principale responsabile dell’organizzazione e della gestione della sicurezza in ambito lavorativo.

Il richiamo al Testo Unico e alla sicurezza in ambito lavorativo non è casuale, ma attiene all’argomento di cui trattiamo in questo articolo. Per rispondere, dunque, alla domanda inizialmente posta: sì, al datore di lavoro è riconosciuta questa possibilità.

Ma quali obblighi può delegare e a chi?

Deleghe: cosa dice il Testo Unico

Prima di procedere nell’analisi delle funzioni delegabili dal datore di lavoro, è opportuno spendere alcune parole circa il Testo Unico sulla sicurezza.

Emanato con D.Lgs. n.81/2008, il Testo Unico interviene in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, abrogando la precedente disciplina risalente agli ‘50 come modificata poi nel corso del tempo, anche in virtù di normative comunitarie. Come si legge nel testo, obiettivo principale dell’intervento è quello di garantire a tutti coloro che lavorano, lo svolgimento della propria attività lavorativa in sicurezza, senza il rischio di esporli ad incidenti o malattie professionali.

Nel documento sono, quindi, contenute tutte le misure per la tutela del sistema di sicurezza aziendale, integrate da misure di sicurezza previste per specifici rischi o settori di attività.

La delega di funzioni

Il datore di lavoro può delegare alcuni obblighi, non tutti. A dirci quali sono quelli ammessi è proprio il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, che contiene anche l’indicazione di tutte le modalità con cui tale trasferimento di obblighi deve avvenire.

La delega di funzioni è regolamentata dall’articolo 16 del Testo Unico e definita come l’atto attraverso cui il datore di lavoro trasferisce alcuni poteri di organizzazione, gestione e controllo dell’attività ad un terzo, solitamente individuato in un dirigente o un preposto.

Le funzioni delegabili

Chiarito che c’è la possibilità di trasferire alcuni obblighi e individuate le figure professionali a cui queste vengono cedute, resta da esaminare quali sono le funzioni delegabili, dello svolgimento ed esito delle quali il datore di lavoro resta comunque il principale responsabile.

Ancora una volta dobbiamo fare riferimento al sopra citato articolo 16, in base al quale possono essere delegate funzioni quali:

  • La nomina del Medico Competente, ossia colui deputato a visitare i luoghi di lavoro almeno una volta l’anno, per valutare l’assenza di rischi ambientali e che gestisce la documentazione sanitaria dei lavoratori;
  • L’individuazione tra i lavoratori degli addetti alle emergenze, antincendio e di primo soccorso, incaricati di provvedere alla messa in atto di tutte le misure di sicurezza e soccorso atte a prevenire e gestire le situazioni di emergenza;
  • La formazione dei lavoratori
  • La fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale;
  • Il DUVRI (Documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze) deve essere redatto in caso di intervento di un’impresa esterna per svolgere lavori di manutenzione o costruire cantieri temporanei e serve per sorvegliare l’obbligo di sorveglianza sanitaria.
  • Le comunicazioni all’INAIL
  • La convocazione di riunioni periodiche.

Le funzioni non delegabili

Se l’articolo 16 del D.Lgs. n.81/2008 segnala quali obblighi sono delegabili dal datore a terzi, interni o esterni all’azienda, il successivo di contro riporta le funzioni non delegabili, che sono essenzialmente due:

  • La valutazione dei rischi e la conseguente redazione del Documento Valutazione dei Rischi;
  • La nomina del RSPP aziendale;

Per quanto riguarda il primo punto, è questo un compito a cui deve provvedere esclusivamente il datore di lavoro, potendo però farsi aiutare da un professionista esterno, sia per quanto attiene alla valutazione dei rischi, pericoli e sicurezza, che alla redazione del documento, il quale deve essere approvato e sottoscritto congiuntamente dal medico competente, dal Responsabile Servizio Protezione Prevenzione e dal Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza. 

Nel secondo caso, si tratta di una figura che può essere anche esterna all’azienda o, in casi specifici, può essere ricoperta dal datore di lavoro. Importante è che sia in possesso di specifici requisiti quali: diploma di scuola superiore, comprovata formazione in merito e capacità di saper riconoscere i rischi.

Come procedere con la delega delle funzioni

Affinché il datore possa delegare il terzo all’assunzione delle funzioni assegnabili è necessario osservare alcune fondamentali regole bene illustrate nel Testo Unico. Nello specifico la delega:

deve avvenire in forma scritta con indicata data certa;

  • essere in forma di atto scritto recante data certa;
  • deve riportare il nominativo del datore delegante e del delegato;
  • specificare che il delegato ha tutti requisiti  professionali e di esperienza richiesti per lo svolgimento delle funzioni delegate;
  • deve contenere l’esplicita dichiarazione di attribuzione al delegato di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo necessari allo svolgimento delle funzioni delegate;
  • deve attribuire al delegato l’autonomia di spesa funzionale allo svolgimento delle funzioni delegate.

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