In molti ci avete chiesto se esiste la possibilità per chi ha già un contratto di lavoro di stipularne un secondo e avere così due contratti.
Sono sempre più le persone, infatti, che decidono di dedicarsi ad un secondo lavoro al fine di arrotondare le entrate domestiche. La maggior parte opta per piccoli lavori da svolgere in autonomia, i quali richiedono un minor dispendio di energia e una maggiore libertà gestionale. Può capitare, tuttavia, che una persona, già impiegata presso un datore di lavoro, riceva una proposta lavorativa da un’altra azienda.
Dunque, si possono avere due contratti di lavoro? Scopriamo in questa breve guida realizzata con il supporto di un Consulente del Lavoro.
Avere due contratti di lavoro è possibile?
Il nostro ordinamento prevede la possibilità, in via generale, di stipulare due contratti di lavoro. Esistono, però, dei limiti, ma anche delle eccezioni in alcuni casi. Ma procediamo con ordine.
Se dal punto di vista della tipologia contrattuale (lavoro autonomo, dipendente o di collaborazione a tempo determinato o indeterminato) non ci sono limiti, questi si pongono, invece, per quanto riguarda ad esempio l’orario di lavoro. Affrontiamo, ora, meglio la questione.
I limiti alla stipula di due contratti di lavoro
La possibilità di avere due contratti di lavoro incontra alcuni limiti normativi e contrattuali. Questi riguardano:
L’obbligo di lealtà e non concorrenza
In base a questi principi il lavoratore può fare un doppio lavoro a patto che:
- le aziende per cui lavora non operino nello stesso settore (anche nel caso in cui il secondo lavoro venga svolto in modo autonomo);
- venga rispettato il principio di riservatezza riguardante il divieto di divulgazione di informazioni circa i metodi di lavoro o l’organizzazione di un’altra azienda per cui si lavora. Questo divieto può trovare applicazione anche una volta terminato il rapporto di lavoro.
Al fine di tutelarsi, molte aziende inseriscono nei contratti delle vere e proprie clausole di non concorrenza che obbligano il lavoratore, fino anche a 5 anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro, a non accettare o avviare altri lavori e attività in settori simili a quello in cui opera l’azienda stipulante
La normativa in materia di orario di lavoro
Esistono diverse disposizioni di legge che disciplinano la durata e l’organizzazione dell’orario di lavoro. In particolare, per legge:
- il monte ore di lavoro settimanali non deve superare le 48 ore;
- deve essere garantito un riposo di 11 ore consecutive tra una prestazione di lavoro e l’altra;
- deve essere assicurato almeno un giorno di riposo a settimana.
Come se può dedurre, il limite delle 48 ore settimanali rende evidente che non potrà stipulare un secondo contratto chi ha un lavoro full-time, ma ci sono delle eccezioni ai limiti normativi in materia di orario di lavoro.
Eccezioni alla normativa in materia di orario
Esistono tipologie contrattuali che permettono di bypassare le limitazioni imposte circa l’orario di lavoro settimanale che, per legge, ciascun datore deve applicare in maniera inderogabile, sia nel caso di rapporto di lavoro full-time che part-time.
A fronte di un contratto di lavoro subordinato full-time o part-time, il lavoratore può stipulare un secondo contratto:
- di collaborazione, che non prevede nessun limite di orario;
- di prestazione occasionale, purché non nell’ambito della stessa azienda
- come autonomo, sia a livello professionale che occasionale.
Ovviamente, in caso di rapporto di lavoro subordinato part-time nulla osta a stipularne un secondo della stessa tipologia, purché si rispetti sempre il limite delle 48 ore settimanali.
Onde evitare di incappare in contestazioni e violazioni di legge, una tutela per il lavoratore è data dalla preventiva comunicazione ad entrambi i datori della propria posizione lavorativa e stipulare, all’occorrenza, un patto di non concorrenza e riservatezza.
Chi decide di avviare un’attività in completa autonomia ha, come già osservato, maggiori libertà in termini di orari e gestione, ma è bene ricordare che qualsiasi attività svolta come secondo lavoro, sia essa a livello professionale che non, deve sempre rispettare il limite imposto dalla non concorrenza e dall’obbligo di riservatezza.
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