Pensione di invalidità: un’espressione che è molto spesso alla base di numerosi equivoci.
Bisogna infatti partire da una considerazione: per pensione di invalidità si intende una delle tipologie di tipo assistenziali previste dall’ordinamento in riferimento alla fattispecie dell’invalidità o inabilità e distinta da altre misure di tipo previdenziali.
Per capire bene di cosa si tratta, quindi sarà utile operare una distinzione che aiuti il lettore a muoversi agilmente in merito e a chiarire a cosa ci si riferisce quando si parla di pensione di invalidità.
Invalidità e Prestazioni Assistenziali e Previdenziali
Prima di vedere nel dettaglio la pensione di invalidità è opportuno procedere ad alcune importanti distinzioni che permettono di comprendere meglio l’argomento.
Quando si parla di invalidità ci si riferisce ad una fattispecie riconosciuta e tutelata nel nostro ordinamento dall’art.38 della Costituzione. In base a questo, infatti, chi è inabile al lavoro o non può provvedere al suo sostentamento ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. Da qui nasce l’istituto dell’invalidità civile, una fattispecie giuridica che riconosce a soggetti affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, causa di una riduzione della capacità lavorativa o di studio, per far fronte alla quale l’ordinamento dispone una serie di benefici economici.
All’interno dell’ampia definizione di invalidità civile, bisogna operare una prima distinzione:
- Invalidi civili totali: coloro ai quali viene accertata una percentuale di invalidità pari al 100%;
- Invalidi civili parziali: coloro ai quali viene accertata una percentuale di invalidità fra il 74% ed il 99%, ed abbiano una età compresa fra i 18 ed i 67 anni.
Se questa è una prima distinzione, una seconda attiene al fatto che l’invalido sia o meno lavoratore. Da qui, quindi distinguiamo ulteriormente tra:
- Pensioni assistenziali: a chiunque (italiano o domiciliato in Italia, in possesso di permesso di soggiorno) che sia affetto da una invalidità, indipendentemente dall’essere lavoratore. A rilevare, infatti, è la condizione fisica in cui versa la persona e, in alcuni casi, il non superare una certa soglia di reddito. Rientrano in questa tipologia le pensioni di invalidità, gli assegni di invalidità civile, indennità di accompagnamento;
- Pensioni previdenziali: sono un aiuto destinato esclusivamente ai lavoratori e l’importo che spettano dipende dalla retribuzione e dalla contribuzione versate durante l’attività lavorativa. Le pensioni di inabilità previdenziale e gli assegni ordinari di invalidità sono esempi di pensioni che rientrano in questa categoria.
Si tratta di due tipologie di benefici diverse, il più delle volte inconciliabili. Nel caso di nostro interesse, vale a dire la pensione di invalidità, a quale tipologia appartiene?
Pensione di invalidità civile: cos’è e a chi spetta
Disciplinata dalla L. 118/71, la pensione di invalidità civile o inabilità, consiste nel pagamento di una somma di denaro a favore di mutilati ed invalidi civili di età compresa fra i 18 ed i 67 anni, ai quali è stata riconosciuta una totale incapacità lavorativa, pari quindi ad una percentuale del 100%.
La sua erogazione, quindi, è subordinata all’accertamento e dichiarazione di invalidità civile, ottenuta a seguito di visita effettuata dinanzi ad una commissione specifica presso la sede INPS territorialmente competente.
Ammontare pensione di invalidità civile
La prestazione viene erogata per 13 mesi e per 3 anni consecutivi, prima di procedere ad un nuovo accertamento, qualora sia previsto un nuovo accertamento. Per quanto attiene al suo importo, esso, dal 2020, è fissato ogni anno in base alle variazioni previste in ambito pensionistico (prima di questa data, invece, lo scatto avveniva solo al superamento del 67° anno di età). Nel 2023 il suo importo ammonta a 386,27 euro mensili. Per poter accedere alla pensione di invalidità è necessario che non venga superato il limite reddituale di 9.102,34 euro.
Uno dei vantaggi della pensione di invalidità civile è la sua compatibilità con:
- altre prestazioni di natura previdenziale;
- la pensione di non abilità;
- l’assegno ordinario di invalidità;
- l’indennità di accompagnamento.
In più, essa non è di ostacolo alla possibilità di lavorare. a patto che non sia prevista una remunerazione tale da produrre un reddito superiore a quello stabilito dalla Legge.
Pensione di invalidità: si può perdere?
La pensione di invalidità, una volta concessa, è soggetta ad alcuni limiti che potrebbero comportare la perdita del beneficio. Ne abbiamo parlato in questo approfondimento: Pensione di Invalidità: Quando viene Tolta.
Altre forme assistenziali
Come accennato in precedenza, oltre la pensione di invalidità civile, per gli invalidi sono previste altre tipologie assistenziali, quali:
- Assegno di invalidità civile, spettante agli invalidi parziali, ossia ai soggetti di età compresa tra i 18 e i 67 anni cui sia stata accertata una percentuale di invalidità compresa tra il 74% e il 99%. Come per la pensione di invalidità è necessario il riconoscimento dell’invalidità da parte di una commissione nominata dall’Inps e il rispetto del requisito reddituale (9.102,34 euro). La sua erogazione, di importo pari a 386,27 euro mensili, viene erogata per 13 mensilità e la decorrenza avviene dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda di invalidità.
- Indennità di accompagnamento: spetta a tutti gli invalidi o mutilati, a prescindere dall’età, ai quali è stata accertata l’impossibilità di deambulazione senza l’aiuto di terzi, nonché l’incapacità di compiere atti quotidiani. Il suo riconoscimento si ottiene mediante presentazione di una specifica domanda all’Inps, a cui va allegata la copia del certificato medico rilasciato dal proprio dottore e il suo importo è pari a 527,16 euro al mese per tutti i 12 mesi dell’anno.
Forme Previdenziali
Come abbiamo visto, le forme previdenziali spettano solo in presenza di uno specifico requisito, quale l’esistenza di un tipo di rapporto assicurativo con un fondo previdenziale e dunque rivolte solo ai lavoratori. Queste sono:
- La pensione di inabilità previdenziale: disciplinata dalla L. 222/1984 e riconosciuta nei casi in cui viene accertata un’invalidità pari al 100%, con riduzione inferiore a un terzo della capacità lavorativa, è una prestazione di carattere economico, erogata previa specifica domanda, dalla quale deve risultare che il richiedente ha almeno 5 anni di anzianità assicurativa e contributiva, 3 dei quali almeno maturati nei 5 anni precedenti la domanda di pensione. La prestazione è calcolata sulla base dei contributi effettivamente versati ed è reversibile ai superstiti ed è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa.
- L’assegno ordinario di invalidità: disciplinato dalla legge 222/1984 è riconosciuto ai lavoratori dipendenti ed autonomi con infermità fisica o mentale determinante una riduzione superiore ai 2/3 della capacità lavorativa e che abbia versato 5 anni di contribuzione, di cui 3 nei 5 anni precedenti alla data di presentazione della domanda. La prestazione è riconosciuta per un periodo di tre anni riconfermabili per altri 3. Al terzo riconoscimento, l’assegno di invalidità è confermato automaticamente. L’importo varia al numero e alla quantità dei contributi di ciascun soggetto.
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