Perché e quando si effettua la visita fiscale per i dipendenti pubblici? In cosa consiste e come funziona?
In questo articolo parleremo di visite fiscali Inps, ossia di quei casi in cui il dipendente, causa malattia, non solo è impossibilitato a lavorare ma deve rispettare determinate fasce orarie di reperibilità per consentire la visita di un medico Inps. “Obbligo” necessario al fine di non perdere l’indennità di malattia.
Cerchiamo di capire di più in merito alla visita fiscale: cos’è, come si svolge e da chi viene effettuata.
Cos’è una visita fiscale
La visita fiscale è un accertamento medico specialistico che si effettua per accertare lo stato di malattia del dipendente, sia pubblico che privato (ed evitare che si assenti dal lavoro in maniera ingiustificata).
Essa si risolve di fatto in una visita di controllo svolta in un determinato luogo (la casa del lavoratore) in orari prestabiliti (le cosiddette fasce di reperibilità).
Dal 2017 la gestione delle visite fiscali è di competenza dell’Inps. Prima di allora, ossia prima dell’entrata in vigore del Polo Unico Inps (con cui si è attribuito all’INPS la competenza nella gestione delle visite fiscali anche per l’82% dei lavoratori pubblici) i controlli erano invece effettuati dall’Asl.
Quali sono le ragioni alla base della visita fiscale?
Stando a quanto si legge sul sito Inps, i controlli sono finalizzati a non far perdere al lavoratore il diritto all’indennità di malattia, ossia il compenso previsto nei casi in cui questi non possa lavorare a causa di un evento morboso.
C’è da dire, però, che la ragione della visita fiscale può rintracciarsi anche nel diritto del datore di lavoro di accertarsi che le condizioni di salute del suo dipendente siano effettivamente tali.
Non a caso è proprio questi a richiedere, a sue spese, il controllo (anche più di uno), avendo anche la facoltà di inviare presso il domicilio del dipendente un medico privato. Facoltà quest’ultima non riconosciuta al dipendente.
La richiesta deve essere inoltrata tramite il servizio “Richiesta visite mediche di controllo (Polo unico VMC)” dal sito INPS, inserendo il nominativo dell’azienda che richiede la visita medica e i dati personali del dipendente e allegando il certificato di malattia.
Visita fiscale: chi riguarda?
Come detto nel paragrafo precedente, la visita fiscale coinvolge tutti coloro che svolgono un lavoro dipendente presso un datore di lavoro o un’azienda, sia del settore privato che pubblico. In quest’ultimo caso, che è quello che ci riguarda, sono sottoposti a visita fiscale:
- i dipendenti della PA
- gli insegnanti
- gli impiegati degli Enti Locali
- gli appartenenti alle Forze Armate
- i vigili del fuoco
Come funziona la visita fiscale
Sulle procedure e le modalità di svolgimento della visita fiscale non ci sono differenze tra dipendenti pubblici e privati. Queste, infatti, sono da individuarsi nelle fasce di reperibilità, di cui parleremo a breve.
Vediamo ora come funziona la visita fiscale.
La prima cosa che un lavoratore che non può recarsi a lavoro per malattia deve fare è contattare il proprio medico. Questi, accertato lo stato di salute del proprio paziente, deve trasmettere all’Inps in via telematica (o cartacea, ma solo in casi straordinari):
- l’attestato di malattia: documento con cui si segnala la prognosi, ossia il giorno di inizio e di presunta fine della malattia. Per sapere quanti giorni di malattia può dare il medico di base, ti invitiamo a leggere il nostro approfondimento sul tema;
- il certificato di malattia, in cui viene indicata sia la prognosi che la diagnosi, cioè la causa della malattia, nonché tutti i dati anagrafici del paziente e il domicilio scelto per la reperibilità. Nel certificato, inoltre, il medico può segnalare eventuali motivazioni che possono esentare il dipendente dalla reperibilità.
Tutti i dati sulla corretta trasmissione della domanda, possono essere visionati dal lavoratore tramite l’apposito servizio disponibile sul portale dell’Istituto.
Fasce di reperibilità: cosa sono
Abbiamo accennato spesso nel corso dell’articolo alle cosiddette fasce di reperibilità. Di cosa si tratta? Con questa espressione si fa riferimento alle fasce orarie previste durante le quali viene effettuata la visita fiscale. Queste sono due: una mattutina e una pomeridiana.
In questo arco di tempo, il dipendente a cui è stato diagnosticato lo stato di malattia, deve risultare reperibile presso l’indirizzo indicato al proprio medico e da questi riportato sul certificato trasmesso all’Inps.
In caso di irreperibilità per motivi non previsti dalla normativa, il lavoratore può incorrere in alcune sanzioni, che comportano la perdita dell’indennità di malattia e, addirittura, il licenziamento per giusta causa.
Orario visite fiscali: ecco quando passa il medico
All’interno delle due fasce di reperibilità sono individuabili delle fasce orarie durante le quali può essere effettuato l’accertamento medico.
Queste, come accennato, sono distinte a seconda che il lavoratore sia un dipendente pubblico o privato.
Per i primi, le fasce di reperibilità sono:
- mattina: 09,00-13,00
- pomeriggio: 15,00-18,00
Qualora il lavoratore non fosse reperibile sarà tenuto a presentarsi a visita presso gli ambulatori Inps territorialmente di competenza e presentare al datore di lavoro una giustificazione valida per l’assenza (ad esempio per effettuare visite o prestazioni specialistiche, salvo i casi di esenzione riconosciuti).
Immaginiamo infatti il caso che il dipendente malato abbia un aggravamento e debba recarsi al Pronto Soccorso: in questo caso sarebbe irreperibile, ma avrebbe tutti i giustificativi necessari come la ricevuta del Pronto Soccorso. Ovviamente, è importante sempre avvertire il proprio medico di base e tenerlo aggiornato in questi casi.
Casi di esenzione visite fiscali
Vi sono poi delle situazioni tali da esentare il lavoratore in malattia dall’obbligo di reperibilità per la visita fiscale. Queste sono disciplinate dalla normativa e riportare sul sito dell’Inps.
Tali sono, ad esempio:
- patologie gravi che richiedano terapie salvavita
- malattie per cui è riconosciuta la causa di servizio
- malattie connesse a situazioni di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.
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