Annualmente vengono pubblicate dall’Inps le tabelle con gli importi (validi dal 1 luglio dell’anno corrente al 30 giugno di quello successivo) relativi all’Assegno per il Nucleo Familiare Lavoratori Dipendenti. Si tratta di uno dei tanti contributi economici che lo Stato concede con una data frequenza o una tantum a sostegno di determinate categorie di cittadini per far fronte a situazioni di forte disagio economico e/o sociale.
Un piccolo contributo che, però, può essere di grande supporto per alcune famiglie, specie in questo periodo, laddove la Pandemia e la conseguente crisi economica hanno ulteriormente complicato, in alcuni casi, situazioni già precedentemente difficili.
L’ANF (Assegno per il Nucleo Familiare) rientra tra queste misure. Vediamo, ora, nel dettaglio cos’è, chi può richiederlo e a quali condizioni.
Cos’è l’Assegno per il Nucleo Familiare Lavoratori Dipendenti
Disciplinato dalla Legge 153/1988, l’ANF, come accennato poco prima, è una misura di sostegno economico che l’Inps eroga a favore dei nuclei familiari di alcune fasce lavorative; ai nuclei familiari dei titolari di pensioni e prestazioni previdenziali derivanti da lavoro subordinato e a quelli dei lavoratori assicurati contro la tubercolosi.
Ai fini del riconoscimento e della determinazione della prestazione, l’Inps, ovviamente, si attiene ad alcuni specifici criteri, come:
- il tipo di nucleo familiare;
- quanti componenti compongono la famiglia;
- il reddito totale della stessa.
Quest’ultimo, in particolare, è importante ai fini della determinazione dell’importo dell’assegno, il quale decresce all’aumentare del reddito, per l’appunto, fino ad una data soglia di esclusione. Un’eccezione è rivolta a tipologie particolari di nuclei familiari, come ad esempio quelle monoparentali o al cui interno sono presenti componenti inabili.
A chi è Rivolto e Quali Nuclei Familiari possono Richiederlo?
Nel precedente paragrafo si è fatto riferimento in maniera generica ad alcune categorie di lavoratori. Vediamo meglio quali sono i lavoratori dipendenti cui spetta l’Assegno per il Nucleo Familiare Inps:
- dipendenti del settore privato;
- dipendenti agricoli;
- lavoratori subordinati di imprese fallite;
- titolari di benefici previdenziali;
- lavoratori in aspettativa sindacale;
- lavoratori marittimi sbarcati per infortunio;
- lavoratori in malattia, cassa integrazione, disoccupazione indennizzata.
Di contro, invece, non spetta a:
- lavoratori autonomi;
- pensionati da lavoro autonomo (artigiani, commercianti, ecc…);
- coltivatori diretti, coloni o mezzadri.
A queste categorie, infatti, continuano ad applicarsi le specifiche normative sugli assegni familiari e quote di maggiorazione della pensione.
L’altro requisito cui fa riferimento l’Inps attiene alla composizione del nucleo familiare. A tal proposito, dal 1 marzo 2022 è stata apportata un’importante modifica che prevede l’abrogazione dell’assegno in favore di nuclei familiari con figli e orfanili. Ne è derivata una rimodulazione della composizione del nucleo familiare che deve essere così composto da:
- lavoratore o titolare della pensione richiedenti;
- il coniuge o persona unita civilmente purché non separato o non sciolta da unione civile;
- i fratelli, sorelle e i nipoti del richiedente inabili e orfani di entrambi i genitori, a cui non è riconosciuto il diritto alla pensione ai superstiti.
A Quanto Ammonta l’Assegno
Indicare una cifra precisa dell’importo dell’Assegno per il Nucleo Familiare non è possibile dal momento che sia le soglie di reddito richieste che l’importo è soggetto ogni anno a variazioni.
In linea di massima, comunque, si può dire che ai fini del calcolo dell’ammontare dell’assegno sono da considerare i redditi del nucleo familiare soggetti a tassazione IRPEF, alle detrazioni d’imposta, delle spese deducibili e delle ritenute erariali, nonché quelli superiori a 1.032,91 euro per i soggetti all’imposta sostitutiva, prodotti nell’anno antecedentemente al 1 luglio di ogni anno e validi fino alla data del 30 giugno di quello successivo.
Richiesta e Periodo di Validità dell’Assegno
Per inoltrare la domanda non esiste una modalità unica, ma è prevista una procedura diversa a seconda delle categorie richiedenti:
- lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo: a partire dal 1 aprile 2019 la domanda deve essere inoltrata esclusivamente in via telematica. Una volta trasmessa e se ancora è in corso di validità, la domanda non deve essere modificata, né deve essere inoltrata una nuova in caso di rioccupazione presso un altro datore di lavoro;
- lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato agricolo: in questo caso la domanda deve essere presentata al datore di lavoro con modello ANF/DIP (SR16) cartaceo a cui, nei casi previsti, va allegata anche un’Autorizzazione ANF rilasciata dall’Inps;
- lavoratori di ditte cessate e fallite: anche per questa categoria è valida la modalità di richiesta telematica (oppure rivolgendosi al Contact Center chiamando il numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile o ad un Patronato) e, una volta accettata, sarà direttamente l’Inps ad erogare la prestazione.
Una volta concesso, l’assegno ha una validità annuale e questo significa che ogni anno deve essere presentata una nuova domanda.
L’assegno, in ogni caso, viene versato a partire dal primo giorno del periodo di paga o di pagamento della prestazione previdenziale (la pensione). Si può decadere dal diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare? La risposta è sì e questo si verifica quando mutano o vengono a mancare le condizioni necessarie che ne avevano consentito l’ottenimento.
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