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La Pensione di Reversibilità fa Cumulo con altri Redditi?

La Pensione di Reversibilita fa Cumulo con altri Redditi

Il nostro ordinamento riconosce agli eredi di un pensionato o lavoratore defunto il diritto a ricevere una quota della pensione complessiva di quest’ultimo, meglio definita come:

  • pensione di reversibilità, se il defunto è un lavoratore;
  • pensione indiretta, se il de cuius è un assicurato.

Questa prestazione va ad incidere sul reddito degli aventi diritto o, per meglio dire, va a cumularsi ad altri redditi. Ma in che modo e con quali redditi va a cumularsi?

In realtà, come avremo modo di vedere nel corso dell’articolo, la cumulabilità dà luogo ad una serie di limitazioni, da intendersi come vere e proprie decurtazioni progressive di natura reddituale.

Sebbene l’entrata in vigore del decreto legge 112/2008 abbia di fatto riconosciuto la possibilità di cumulo della pensione con i redditi da lavoro, dipendente e autonomo, alcune fattispecie ne sono rimaste escluse (ad esempio, la pensione di inabilità) o è stato ammesso con alcune restrizioni (assegno di invalidità e pensione di reversibilità).

Nel nostro caso, infatti, continuano a sopravvivere molte delle limitazioni imposte dalla Riforma Dini del 1995 che, all’epoca, riconosceva di fatto divieto di cumulo della pensione con altri redditi.

Un argomento che abbiamo avuto modo di affrontare in un altro nostro articolo ‘Andare in Pensione e continuare a lavorare‘ che ti invitiamo a leggere per un approfondimento a riguardo.

Pensione di reversibilità: cos’è e a chi spetta 

Come accennato poc’anzi, la pensione di reversibilità è la misura assistenziale erogata dall’INPS a sostegno dei familiari superstiti del pensionato o assicurato defunto. 

Abbiamo già avuto modo di delineare la differenza tra reversibilità e pensione indiretta in base al fatto che il defunto sia assicurato o pensionato ma, ai fini del nostro discorso, questa differenza poco rileva, dal momento che in entrambi i casi l’importo pensionistico erogato è pari al 60% della pensione (o dello stipendio, se ne ricorrono i requisiti) percepita dal defunto.

Gli aventi diritto o superstiti sono:

  • il coniuge, anche se divorziato purché titolare dell’assegno divorzile, non sia unito a nuove nozze e il defunto risulti essere stato iscritto all’INPS prima della sentenza di divorzio;
  • i genitori, fratelli celibi e sorelle nubili, ma solo in assenza di coniugi e figli;
  • i figli o equiparati minorenni, studenti (anche maggiorenni, ma aventi diritto solo fino al termine degli studi) e inabili, anche se maggiorenni.

Come vedremo, la composizione del nucleo familiare è rilevante ai fini dell’applicazione o meno delle riduzioni previste in materia, che molto dipendono dalla presenza nel nucleo familiare di una di queste categorie, in particolare quella dei figli.

Redditi cumulabili: quali sono?

Di fatto, il riconoscimento della pensione di reversibilità nella misura del 60% è già di per sé una decurtazione. Se a questa si sommano altri redditi, l’importo complessivo di questi, secondo dati parametri, genera una decurtazione progressiva dell’importo pensionistico che, un alcuni casi, dà luogo a vere e proprie situazioni inique. 

Prima di analizzare nel dettaglio come vengono effettuati i tagli, vediamo quali sono i redditi cumulabili che, in sostanza, incidono sull’importo della pensione di reversibilità:

  • tutti i redditi assoggettabili ad Irpef, ad esclusione di alcuni;
  • i redditi da lavoro autonomo sottratti i contributi previdenziali obbligatori;
  • i redditi prodotti all’estero;
  • le pensioni estere dirette.

Alcuni redditi, tuttavia, non sono considerati ai fini del calcolo delle riduzioni. Questi sono:

  • la casa di abitazione e le relative pertinenze;
  • il TFR e gli anticipi del TFR; 
  • tutti gli arretrati;
  • qualunque altra pensione di reversibilità di cui eventualmente già beneficia uno degli aventi diritto;
  • pensioni sociali, assegni di invalidità e rendite vitalizie INAIL.

Pensione di reversibilità e riduzioni

Può apparire paradossale che un decreto legge, quale il 112/2008, pensato per consentire il superamento del divieto di cumulo tra redditi da lavoro e pensionistici, preveda poi, per alcune tipologie pensionistiche tagli che vanno di fatto a ridurre l’importo erogabile all’avente diritto. Paradosso tanto più eclatante nei casi di tagli effettuati a discapito dei percettori di assegno di invalidità e pensione di reversibilità, considerando che si tratta di misure pensate come forma di supporto al reddito.

Riduzioni la cui percentuale è maggiore all’aumentare del reddito cumulato e che viene parametrata su un valore minimo fissato dall’INPS che nel 2022 è pari a 542,53 euro per 13 mensilità. Per cui, se il reddito è:

  • 3 volte superiore al trattamento minimo la riduzione sarà del 25%;
  • 4 volte superiore al trattamento minimo la riduzione sarà del 40%;
  • 5 volte superiore al trattamento minimo la riduzione sarà del 50%.

Quando non si applica la riduzione

Abbiamo fatto riferimento nei paragrafi precedenti ad alcuni redditi che non sono tenuti in considerazione ai fini del calcolo della riduzione. Altresì, esistono delle ipotesi in cui questa non si applica ed è quando gli unici intestatari della pensione di reversibilità sono i figli anche se contitolari con il coniuge.

Presentare la domanda

La domanda per ottenere la pensione di reversibilità va presentata all’INPS attraverso gli appositi canali che sono:

  • il portale dedicato sul sito INPS, a cui si accede tramite SPID;
  • chiamando il contact center al numero 803.164 da rete fissa o al numero 06.164.164 da rete mobile;
  • rivolgendosi ad un ente di Patronato.

La pensione inizia a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data del decesso.

Al momento della domanda, poi, bisogna presentare una dichiarazione reddituale che attesti i redditi cumulati nell’anno di riferimento, fondamentale per calcolare l’importo della riduzione da applicare alla pensione.

Approfondimenti

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